Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17378 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18588-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRISANTI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIORDANO JACCHIA, GABRIELE

TADDEI;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. POMA. 2,

presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELE ANGELO LUPOI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. R.G. 528/2017 della CORTE D’APPELLO di

BOLOGNA, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Bologna ha parzialmente accolto il ricorso proposto da C.F., volto ad ottenere la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 83/2010, riducendo l’importo dell’assegno divorzile (da Euro 2681 a Euro 1200 mensili) disposto in favore dell’ex moglie, S.G.. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse subito una significativa modifica della sua situazione patrimoniale a causa del fallimento della società (Felsinea Gomme Spa) dalla quale percepiva l’unica fonte di reddito, pur avendo in passato ottenuto dalla suddetta società compensi di ammontare cospicuo e, in seguito al decesso del padre e del fratello, ereditato pro quota diversi immobili, tra cui appartamenti, garage, terreni. La Salsa, invece, pur essendo titolare del diritto di superficie dell’immobile nel quale abita, non è risultata titolare di redditi da lavoro, nè emolumenti pensionistici. Inoltre, data l’età da lei raggiunta, è stato ritenuto che non avesse la possibilità di reperire un’occupazione lavorativa stabile.

Il C. ha proposto reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Bologna, deducendo che dalle successioni ereditarie non gli fossero derivati redditi e che, peraltro, risalendo gli acquisti mortis causa ai mesi di novembre-dicembre 2016, non sarebbe stato per lui possibile versare l’assegno a partire dal febbraio 2014. Inoltre, ha affermato che l’ex moglie non si fosse adoperata per la ricerca di un’attività lavorativa che le avrebbe consentito di acquisire mezzi adeguati per il proprio sostentamento in modo da diventare autosufficiente da un punto di vista economico.

La Corte d’Appello di Bologna ha riformato parzialmente il decreto impugnato, limitandosi a ridurre l’assegno divorzile a carico del C. da Euro1200 mensili a Euro 900 mensili.

Viene proposto ricorso per Cassazione dal C. affidato a tre motivi. Deposita controricorso S.G..

Con il primo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e art. 9, comma 1. La Corte d’Appello di Bologna, secondo il C., ha impropriamente considerato l’ex moglie come parte economicamente più debole, perchè non autosufficiente senza considerare che il ricorrente è anch’esso privo di redditi e di patrimonio, non dispone di mezzi adeguati neanche per il proprio sostentamento e anche lui, a causa dell’età, non ha la possibilità di reinserirsi stabilmente nel mondo lavorativo.

Con il secondo motivo si è dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa motivazione e motivazione apparente, la violazione del principio del giudicato della sentenza di divorzio rebus sic stantibus di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1. La Corte d’appello, secondo il ricorrente, ha adottato una motivazione apparente perchè ha basato la sua pronuncia su circostanze che solo potenzialmente potrebbero incidere sulle capacità economiche dell’ex marito, quali gli acquisti mortis causa non ancora pervenuti e la percezione, in passato, di ingenti somme di denaro che il sig. C. avrebbe potuto risparmiare o investire (circostanze definite dalla Corte d’Appello “elementi indicativi di significative potenzialità economiche”). Ne consegue che la determinazione del quantum dell’assegno divorzile è arbitraria. La motivazione, inoltre, ad avviso del ricorrente, confligge con il principio in materia di assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1, secondo cui la sentenza passata in giudicato rebus sic stantibus può essere modificata in seguito a fatti sopravvenuti e attuali i quali non devono essere meramente potenziali.

Con il terzo motivo si è dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativamente alla nuova famiglia dell’ex marito il quale deve occuparsi del mantenimento del nuovo nucleo familiare e della figlia minore avuta con la nuova compagna, tenendo conto del fatto che quest’ultima è disoccupata.

Il primo e il secondo motivo sono inammissibili perchè il ricorrente ha sostanzialmente prospettato una valutazione dei fatti accertati alternativa a quella svolta insindacabilmente dalla Corte d’Appello in relazione alla comparazione economico-patrimoniale delle parti, fondata sull’esame effettivo (rilevanti cespiti patrimoniali di natura immobiliare; ricavi passati di così ingente entità da avere un’incidenza attuale) della complessiva condizione del ricorrente. La Corte d’appello ha preso in esame la condizione attuale di assenza di redditi in capo al ricorrente, ma l’ha posta in comparazione con ampia giustificazione argomentativa con la consistenza elevata del patrimonio del C., in relazione ai cospicui guadagni a lui pervenuti. Anche l’assoggettamento a procedura concorsuale della società Felsinea Gomme è stato preso in esame e considerato tanto da determinare una contrazione dell’ammontare dell’assegno, con valutazione di fatto insindacabile della Corte territoriale, sia in relazione alla fideiussione che in ordine alla necessità di scorporare dalla situazione economico patrimoniale della società fallita il patrimonio personale del ricorrente. Infine, gli acquisti mortis causa, nei limiti dell’accertamento compiuto, hanno concorso a porre in luce, secondo l’insindacabile valutazione della Corte d’Appello, il rilevante divario economico patrimoniale tra le parti anche in chiave prognostica, senza assurgere a profilo determinante nell’attribuzione, decorrenza e determinazione dell’assegno.

Quanto al terzo motivo, l’inammissibilità non viene scalfita dalle osservazioni della memoria perchè anche in tale atto difensivo viene solo genericamente dedotto di aver fatto presente la circostanza nel giudizio di merito, senza alcun conforto allegativo e documentale al riguardo. Manca l’indicazione dell’avvenuta prospettazione in appello dell’intervenuta formazione di una nuova famiglia, nè viene precisato se la circostanza sia stata oggetto di esame in primo grado, non risultando formulato alcun motivo d’appello relativo a tale omissione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in Euro 3000 per compensi ed Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, ove dovuto, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, a carico del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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