Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17378 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15213-2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO FLACCAVENTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1832/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che S.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello ed accolto parzialmente quello incidentale dell’Ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. Quest’ultima, a sua volta, aveva parzialmente accolto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione imposta ipotecaria, catastale e registro, in relazione ad un atto del 2006.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, attraverso il primo, la ricorrente assume la violazione o falsa applicazione del combinato disposto della D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la sentenza impugnata avrebbe erroneamente disatteso la censura riguardante l’onere dell’Ufficio di allegare le fonti documentali ulteriori assunte come comparazione;

che, col secondo, la S. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sulla specifica eccezione, evidenziata col gravame, relativa alla incomparabilità dell’atto oggetto di accertamento con quello preso a riferimento dall’Ufficio;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, in tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa: è dunque sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2 – bis, ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento (Sez. 6-5, n. 11560 del 06/06/2016; Sez. 5, n. 25153 del 08/11/2013);

che, nella specie, la CTR si è attenuta esattamente a questo principio, richiamando i dati allegati dall’Ufficio per la comparazione (estremi dell’atto, notaio rogante, data di stipula e data della registrazione, oggetto, destinazione di zona E5); che, in tal modo, l’obbligo di motivazione dell’atto è stato adempiuto per relationem, mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti (Sez. 6 – 5, n. 9032 del 15/04/2013);

che anche il secondo motivo è infondato;

che la CTR ha comunque affrontato, delibando il secondo motivo di appello, il problema della comparazione del terreno con quello indicato dall’Agenzia, nè sulla congruità del fondo oggetto di paragone (terreno ricadente in foglio limitrofo, destinazione E5, senza concessione edilizia, prezzo dichiarato Euro 18,00 mq.) la ricorrente ha mosso specifiche doglianze; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 3.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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