Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17377 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L., gia’ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARSACCHI LUCIA,

giusta mandato a margine del controricorso e da ultimo domiciliata

d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1421/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/10/2005 r.g.n. 2167/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 551/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, in accoglimento della domanda proposta da P.L. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti l’11/6/2001 ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001.

La societa’ proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La P. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 28-10-2005, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con due motivi.

La P. ha resistito con controricorso.

La Societa’ infine ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e vizio di motivazione, la ricorrente in sostanza, con riferimento alle “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione…”, deduce che la Corte di Appello mentre in un punto della sentenza “afferma che la contrattazione collettiva sviluppa effetti funzionali all’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico della societa’, in altra parte ritiene che il fenomeno dei contratti a termine stipulati da Poste spa debba essere governato, sul piano giudiziale, all’insegna della tecnica probatoria del caso per caso”. Pertanto la ricorrente lamenta che la Corte di merito “nel momento in cui richiede la specificazione della causale collettiva in una causale individuale, si pone in netto contrasto con la ratio della L. n. 56 del 1987, art. 23 ed opera una indebita integrazione della volonta’ contrattuale espressa dalle parti sociali”, in violazione del principio della “delega in bianco” conferita alle stesse.

Con riferimento, poi, alla causale (pure indicata in contratto) della “necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” la ricorrente deduce che “per una valida apposizione del termine il datore di lavoro non e’ tenuto alla indicazione del nominativo del lavoratore, o dei lavoratori, in ferie, ne’ del periodo della sostituzione.” Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, in sostanza lamenta che la Corte di Appello “motiva in maniera piuttosto generica il mancato accoglimento dell’eccezione di detrazione di quanto ricevuto dai lavoratori a titolo retribuivo”.

Il primo motivo e’ fondato e va accolto, in conformita’ con l’indirizzo costantemente dettato da questa Corte, in relazione ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 25 del ccnl 2001 (nel regime anteriore al D.Lgs. n. 338 del 2001), restando, peraltro, assorbito il secondo motivo (riguardante l’aliunde perceptum).

In particolare questa Corte Suprema (v., fra le altre, Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della norma contrattuale sopra citata, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, secondo comma, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si e’ visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericita’ della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo, del resto, la tesi accolta dalla Corte di Appello (circa la definizione in termini assolutamente generali della clausola collettiva) fondata sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962.

Del resto, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14/03/2008 n. 6988).

Nello stesso quadro parimenti fondato e’, poi, il motivo in relazione alla seconda causale, riguardante la “concomitanza di assenze per ferie”.

Sul punto, premesso che “l’indicazione di due o piu’ ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non e’ in se’ causa di illegittimita’ del termine per contraddittorieta’ o incertezza della causa giustificatrice dello stesso” (v. Cass. 17-6-2008 n. 16396), in relazione a tale seconda causale, va confermato, anche con riferimento alla nuova previsione collettiva contenuta nell’art. 25 del ccnl del 2001, l’indirizzo piu’ volte confermato da questa Corte – con riguardo alla stessa ipotesi gia’ prevista dall’art. 8 del ccnl del 1994 – secondo cui, stante l’autonomia della ipotesi collettiva rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operativita’ l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonche’ la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unita’ organizzativa alla quale lo stesso e’ stato destinato (v.

fra le altre Cass. 28-3-2008 n. 8122) e neppure prevede la necessita’ della indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v. fra le altre Cass. 13-6-2005 n. 12632).

La tesi contraria, infatti, si muove pur sempre nella (erronea) prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962 (v. fra le altre Cass. 12-3-2008 n. 6658).

Tanto basta per accogliere il ricorso e per cassare la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, la quale si atterra’ ai principi sopra richiamati e statuira’ anche sulle spese di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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