Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17377 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 18/08/2011), n.17377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14100/2009 proposto da:

M.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, Via G.ENGLEN 15, presso lo studio dell’avvocato LA FERRARA

MANUELA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., LLOYD NAZIONALE S.P.A. IN LCA,

L.R. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1746/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 08/04/2008, depositata il 13/05/2008

R.G.N. 1753/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato MASTRANGELO ROCCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso con l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Avvocato M.R. ha proposto ricorso per cassazione contro L.R., la s.p.a. Loyd Nazionale in l.c.a. e la Generali-Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata da F.G.V.S., avverso la sentenza del 13 maggio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha provveduto in grado di appello sulla controversia a suo tempo introdotta da esso ricorrente per ottenere il risarcimento di danni occorsi in un sinistro stradale contro il L. e la s.p.a. Lloyd, nella quale, essendo stata posta quest’ultima in liquidazione coatta amministrativa, la Generali aveva assunto la suddetta posizione.

2. Nessuno degli intimati ha resistito al ricorso, che prospetta tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio reputa superfluo riferire il contenuto dei tre motivi, che afferiscono, per quello che evidenzia la loro intestazione, il primo ed il secondo alle statuizioni sulle spese di primo grado ed il terzo a quelle relative al giudizio di appello.

La ragione è che il ricorso appare inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3, che appunto a pena di inammissibilità prescrive come requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

L’inosservanza del detto requisito discende nella specie per l’eccessività della parte dei ricorso che avrebbe voluto adempiere ad esso.

Queste le ragioni.

La struttura del ricorso si presenta del seguente tenore:

a) dopo che nella pagina 1 si è articolata l’intestazione del ricorso e si è riprodotto il dispositivo della sentenza impugnata, nella pagina 2 si da genericamente conto del fatto sostanziale e processuale relativo al giudizio di primo grado e, quindi, alla pagina successiva si riproduce il tenore del dispositivo della sentenza di primo grado;

b) dalla seconda metà della pagina 3 fino ad un terzo della pagina 7 si riproduce interamente l’atto di appello con carattere minuscolo e con scrittura che si estende per 56 righe a pagina;

c) nella parte centrale della pagina 7 si riferisce della iscrizione a ruolo della causa e della costituzione della Lloyd Nazionale s.p.a.

in l.c.a., che chiedeva il rigetto dell’appello e in via subordinata “revocare la dichiarazione delle Generali Ass. s.p.a. n.q. FGVS e sentir dichiarare la colpa concorrente delle parti nella produzione dell’evento dannoso”, nonchè della decisione della causa con la sentenza qui impugnata;

d) nell’ultimo terzo della pagina 7 si dichiara di allegare “copia dei seguenti atti che saranno richiamati nel presente ricorso e tanto ai fini del computo delle spese vive e per l’attività espletata”, atti che di seguito si elencano;

e) dalla pagina 8 alla pagina 54 in effetti si riproducono in copia fotostatica una serie di atti e, quindi, solo alla pagina 55 inizia l’esposizione dei motivi.

4. Ora, siffatta tecnica espositiva appare assolutamente inidonea, per evidente superflua eccessività, ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè si risolve nel costringere la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale alla lettura in pratica di buona parte degli atti di causa, di modo che la Corte è sostanzialmente costretta ad un dispendio di energie del tutto inutile e superfluo, sia pure nell’ottica pur sempre vigente della direzione del ricorso di legittimità anche a tutela del jus litigatoris. Ciò, peraltro, in presenza di motivi di impugnazione che si articolano fino alla pagina 89 e sono relativi soltanto alle spese di lite.

E’ da avvertire che, nella specie, la stessa individuazione delle scansioni sopra indicate non è risultata di immediata percezione, ma è avvenuta solo all’esito di una lettura che ha richiesto un’indagine che è assolutamente ultronea rispetto a quanto richiesto a questa Corte nella logica della tecnica di redazione del ricorso per cassazione scandita dall’art. 366 c.p.c., e segnatamente dal suo numero 3, la quale vuole che l’esposizione del fatto sostanziale e processuale sia sommaria, ancorchè completa ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso, i quali, fra l’altro, afferiscono solo alle statuizioni sulle spese.

Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che tecniche espositive come quella del ricorso in esame non assolvono al detto requisito: si veda, per un caso di ricorso assemblato, ma ispiratrice di un principio che è idoneo ad essere applicato ad esposizioni del fatto come quella di cui al ricorso, Cass. n. 16628 del 2009. In senso conforme: Cass. n. 15180 del 2010. Nonchè, ispirate alla stessa ormai consolidata logica; Cass. sez. un. (ord.) n. 9.9.2010, in tema di regolamento preventivo e per il caso di integrale trascrizione di atti; Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, a proposito di assemblaggio di atti in sequenza cronologica ed in copia fotostatica;

Cass. (ord.) n. 20395 per lo stesso caso in ipotesi di regolamento di competenza; Cass. (ord.) n. 15631 del 2010; Cass. (ord.) n. 13935 del 2010 per casi sostanzialmente omologhi, quanto alla tecnica espositiva, di quello di cui è ricorso, in cui la riproduzione era avvenuta in via informatica; Cass. n. 13934 del 2010. Adde ancora:

Cass. (ord.) n. 1547 del 2011; (ord.) n. 2281 del 2010; Cass. n. 23384 del 2010; (ord.) n. 12806 del 2010; (ord.) n. 13932 del 2010).

5. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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