Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17377 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03535/2015 R.G. proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 74,

presso lo studio dell’avv. G.E. Iacobelli, rappresentato e difeso

dall’avv. Domenico Giulio Jacoviello, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate;

– resistente –

E nei confronti di:

Equitalia sud S.p.A.

– intimata –

avverso la sentenza n. 6023/07/14 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 16 giugno 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 27 aprile

2021 dal Consigliere Fraulini Paolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto l’impugnazione proposta da L.B. avverso la cartella di pagamento n. 01720120000558391, contenente recupero della somma portata da un precedente avviso di accertamento di maggior reddito a fini Irpef per l’anno di imposta 2004.

2. Ha rilevato il giudice di appello, per quanto ancora in questa sede rileva, che la declaratoria di inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto alla cartella impugnata, statuita dalla sentenza di primo grado, era del tutto illegittima, siccome il detto avviso risultava notificato presso il domicilio fiscale del contribuente, la cui variazione era avvenuta solo in epoca successiva al detto incombente. Ha soggiunto la CTR che, in ogni caso, la cartella esattoriale poteva essere impugnata solo per vizi propri, laddove irrilevanti erano i vizi dell’atto di accertamento non tempestivamente impugnato.

3. Per la cassazione della citata sentenza L.A. ha proposto ricorso affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato un atto con il quale si riserva la partecipazione all’udienza di discussione, laddove Equitalia sud S.p.A. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta:

a. “1) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come modificato dal D.L. n. 83 del 212 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la prevalenza dei certificati dei comuni di residenza sulle mere risultanze degli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate, prive di fede privilegiata”.

b. “2) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di ulteriore fatto decisivo per il giudizio: omissione della raccomandata informativa del tentativo di notifica dell’avviso di accertamento”.

c. “3) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione di norma di diritto: D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 2; art. 59, commi 2 e 3 e art. 60, comma 1, lett. c)”, deducendo l’erroneità della sentenza nell’individuazione o nell’interpretazione della normativa applicabile in tema di domicilio fiscale dei contribuenti.

2. Il ricorso va respinto.

3. Costituisce principio generale affermato da questa Corte (Sez. 65, Ordinanza n. 25995 del 31/10/2017; Sez. 5, Sentenza n. 8704 del 10/04/2013) quello secondo cui la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto.

4. A tale principio generale fa eccezione l’ipotesi in cui il contribuente eccepisca vizi della notificazione (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017), nel quale spetta al giudice, innanzi al quale sia impugnata la cartella, di valutare se il contribuente abbia inteso far valere, con l’impugnazione dell’atto conseguenziale, anche l’illegittimità dell’atto presupposto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018).

5. Nel caso di specie la CTR, pur citando impropriamente in un passo motivazionale l’impugnabilità della cartella solo per vizi propri, ha con ogni evidenza risposto alla doglianza del contribuente relativa all’eccepita inesistenza delle notificazione dell’avviso prodromico, su cui, peraltro, si era basata la CTP per accogliere l’impugnazione del L..

6. La soluzione prospettata dalla CTR si basa sull’accertamento in fatto che l’avviso di accertamento è stato notificato ritualmente al L., nel suo domicilio fiscale.

7. Tale affermazione è contrastata dal L. nei tre mezzi di impugnazione proposti, che tuttavia non sono accoglibili.

8. Il primo motivo assume come fatto storico, discusso tra le parti, e omesso in motivazione, la prevalenza delle risultanze anagrafiche personali rispetto a quelle fiscali. E’ vero invece l’esatto contrario, avendo questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 23024 del 11/11/2015, Sez. 5, Sentenza n. 25680 del 14/12/2016) condivisibilmente affermato che, effettuata l’elezione del domicilio fiscale, è doverosa la notificazione presso tale domicilio e, al contrario, è illegittima la notificazione presso il diverso domicilio risultante dai registri anagrafici del contribuente, essendo quest’ultimo onerato di comunicare all’Amministrazione le successive variazioni. Nella specie, la CTR ha accertato che l’avviso di accertamento è stato regolarmente notificato presso il domicilio fiscale eletto dal contribuente, dando atto che esso è stato modificato solo in epoca successiva a tale evento. Tanto determina la legittimità della notificazione e la conseguente definitività dell’atto presupposto, per mancata impugnazione.

9. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non specifica, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), come, dove e quando la questione dell’omessa spedizione della seconda raccomandata con avviso di deposito, inerente alla notifica dell’avviso di accertamento, sia stata introdotta e coltivata nel giudizio, atteso che la sentenza impugnata non ne fa menzione alcuna.

10. Il terzo motivo è infondato posto che, come argomentato a confutazione del primo motivo di ricorso, la corretta identificazione del domicilio fiscale del contribuente con il luogo di notificazione dell’avviso di accertamento presupposto alla cartella impugnata rende la sentenza di appello del tutto conforme ai criteri ermeneutici della normativa sull’elezione di domicilio fiscale, affermati da questa Corte.

11. La mancata (Equitalia sud S.p.A.) e irrituale (Agenzia delle Entrate) costituzione delle controparti esonera la Corte dal provvedere sulle spese di lite della presente fase.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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