Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17377 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.13/07/2017), n. 17377
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15151-2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE TRASTEVERE
244, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FASSARI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 73/81, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIERTLER, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 807/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;
che C.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello di Equitalia Nord contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria, relativo all’anno di imposta 1999;
che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni applicate in relazione all’accertamento tributario, divenuto definitivo, non sarebbe stato più quello quinquennale, ma quello decennale previsto dall’art. 2953 per l’actio iudicati;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, attraverso il primo, la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè i cinque anni nei quali si prescriveva il diritto alla riscossione della sanzione si sarebbero esauriti il 24 febbraio 2011, laddove la notifica della cartella sarebbe intervenuta il 7 agosto 2013;
che, col secondo, la C. lamenta falsa applicazione degli artt. 2953 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la norma generale di cui all’art. 2946 c.c.prevederebbe una deroga per i casi di diversa disposizione di legge, come appunto nel caso di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20;
che Equitalia Nord s.p.a. si è costituita con controricorso; che i due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logica, sono infondati; che, infatti, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (Sez. U, n. 25790 del 10/12/2009; Sez. 5, n. 16730 del 09/08/2016);
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017