Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17376 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7303-2018 proposto da:

A.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO NOVELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1954/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA,

depositato il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino pakistano A.M.S.. Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il Pakistan, nell’aprile del 2015, temendo per la propria incolumità, in quanto ricercato dalla Polizia che lo riteneva coinvolto anche a seguito di accuse mosse nei suoi confronti dal datore di lavoro, in un traffico d’armi con la vicina India.

Il Tribunale non ha ritenuto credibile il racconto anche in relazione al contrasto tra i documenti esibiti e le dichiarazioni rese. E’ risultato, in particolare, inverosimile che il ricorrente non si fosse reso conto del carattere illecito dell’attività che gli era stata proposta, da svolgersi di notte nei pressi del confine con l’India e che fossero state scattate foto che lo ritraevano unitamente ad altri, così mettendolo a rischio di coinvolgimento nell’illecito.

Dovevano, pertanto, ritenersi, escluse sia il rifugio politico che la protezione sussidiaria nelle ipotesi individualizzanti sub a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1. Quanto alla lett. c), le fonti EASO, aggiornate al 2017, avevano evidenziato l’insussistenza di un conflitto armato interno e la sensibile diminuzione degli attacchi terroristici. Infine, non risulta allegata alcuna circostanza tale da integrare una condizione di vulnerabilità.

Propone ricorso il cittadino straniero. Il Ministero dell’interno deposita mero atto di costituzione.

In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale. (cfr. Cass., 18/04/2019, n. 10813; Cass., 25/09/2012, n. 16261; Cass., 09/03/2011, n. 5586; Cass., 07/07/2017, n. 16921).

Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per avere il Tribunale ritenuto non credibile il ricorrente senza aver adeguatamente ottemperato al proprio compito di cooperazione istruttoria. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142). Nel caso di specie, la censura contiene esclusivamente valutazioni di merito, a fronte di un accertamento in fatto – adeguatamente motivato dal giudice di merito – circa le ragioni per le quali la narrazione dei fatti non è credibile.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver svolto un’indagine istruttoria adeguata sulla situazione generale del paese, rilevandone la parzialità. Il giudice di merito ha accertato – sulla base di fonti internazionali aggiornate citate nel provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 – che la zona di provenienza dell’istante non è caratterizzata da situazioni di conflitto armato generalizzato. A fronte di tali motivati accertamenti in fatto, il motivo di ricorso si sostanzia, per contro, in generiche deduzioni circa il regime giuridico della forma di protezione in esame, nonchè nell’allegazione di circostanze fattuali e di valutazioni di merito, senza, peraltro, neanche dedurre di avere sottoposto al Tribunale fonti internazionali alternative a quelle poste a base della decisione. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per non essere stata esaminata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il Tribunale ha negato la protezione in esame, operando una valutazione comparativa (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461), in relazione alla quale nessun elemento ha fornito il ricorrente. Per il resto, il motivo si concreta nella riproposizione di temi di indagine già sottoposti al giudice a quo e nell’allegazione di astratti principi di diritto, senza che l’istante abbia neppure dedotto di avere allegato, nel giudizio di merito, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.

Per le suddette ragioni, il ricorso deve essere rigettato senza statuizione sulle

spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, ove dovuto, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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