Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17376 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 17/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17852-2016 proposto da:

VILLA AURELIA GESTIONE IMMOBILIARE SRL, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

BOCCHERINI 3 -SC 2, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO DE

ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTO SUCCI;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI, TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 842/2016 della COMMISSIONE TIUBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, nei cui confronti Roma Capitale, quale ente impositore ha resistito con controricorso, la società contribuente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa al riconoscimento o meno dell’esenzione dal pagamento dell’ICI per l’anno 2007 e 2008, in favore di una società commerciale proprietaria di un’area di cui aveva, tuttavia, ceduto l’utilizzo ad una società sportiva dilettantistica, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 comma 2 e 3, dell’art. 1140 c.c. e del D.Lgs. n. 504 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello non avevano tenuto conto, nel rigettare le ragioni della contribuente, che il possesso effettivo dell’area era in capo ad una società sportiva dilettantistica, costituita ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 90, che aveva diritto all’esenzione, ai sensi della norma denunciata violata, di cui alla rubrica.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile dell’attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia), sicchè non è applicabile ove l’immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l’utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall’attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi” (Cass. n. 8870/16, 14912/16, 10483/16, 8652/15, 12495/14).

Nella presente vicenda, è pacifico che il proprietario dell’immobile è la società ricorrente che è una società commerciale e che è, quindi, il D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3, soggetto passivo d’imposta, mentre, la società sportiva dilettantistica è solo l’utilizzatrice dell’area, in virtù di un contratto di locazione (v. p. 10 del ricorso): quindi, la ricorrente ritrae dall’immobile oggetto d”imposizione, un lucro espressione di capacità contributiva che esula dalla ratio agevolativa della norma fiscale, che è di stretta interpretazione, quand’anche per una delle attività protette di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992. La società ricorrente, pertanto, utilizza l’immobile oggetto d’imposizione per una attività ritenuta meritevole, ma con modalità commerciali e non direttamente, quindi, difetta nel caso di specie, il requisito soggettivo necessario per poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’ICI.

Infine, non sussiste la possibilità di esonerare la ricorrente dal pagamento delle sanzioni (v. parte finale del ricorso), in quanto, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8, non sussiste alcuna incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni con le quali si è decisa la presente controversia.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Condanna la società contribuente a pagare a Roma Capitale, in persona del Sindaco pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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