Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17375 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 20/08/2020), n.17375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30090-2017 proposto da:

P.M., non in proprio ma in qualità di titolare pro

tempore della fallita società HOTELGEST SRL IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato TIBERIO BARONI;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO HOTELGEST SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2579/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l. Hotelgest. A sostegno della decisione, ha affermato: a) il principio secondo il quale il fallimento dovrebbe essere evitato quando non vi è allarme sociale e quando i costi della procedura risultano tali da non giustificare l’apertura di essa non si è tradotto in una norma cogente, salvo che per la pronuncia della Corte Costituzionale d’illegittimità costituzionale parziale n. 570 del 1989, ma con riferimento ad imprese con capitale sociale inferiore alle 900 mila lire. Il tribunale è obbligato a dichiarare il fallimento anche quando le risorse patrimoniali sono esigue se si è fuori dalla categoria della piccola impresa.; b) l’indebitamento superiore alla soglia di legge deve risultare dal complessivo esame degli atti dell’istruttoria prefallimentare. Nella specie, la soglia dei 30 mila Euro è stata ampiamente superata come descritto a pag. 5 del provvedimento impugnato; c) l’eventuale nullità dei decreti ingiuntivi relativi ai crediti degli istanti doveva essere fatta valere nell’opposizione ex art. 645 c.p.c.. Comunque, permane la legittimazione ad agire degli stessi in quanto non è necessario che il credito sia fondato su un titolo esecutivo o un titolo giudiziale. La società fallita ha riconosciuto il credito delle lavoratrici istanti elargendo acconti; non rileva la responsabilità di terzi sulla oggettiva condizione d’insolvenza, essendo documentata la perdita integrale del capitale sociale nell’esercizio 2014 e la società era stata già posta in liquidazione prima del fallimento; quanto ai limiti dimensionali dai bilanci depositati (2013, 2014) emerge il superamento della soglia di 200.000 di ricavi in ciascuno degli esercizi. E’ sufficiente, per giurisprudenza consolidata, il superamento anche di uno solo dei parametri; la situazione contabile emergente dalle produzioni effettuate è stata esaminata dal Tribunale; quella relativa al 2016 non risulta neanche elaborata; dall’esame complessivo delle emergenze istruttorie, oggetto di puntuale valutazione della Corte d’Appello, è risultata confermata la conclusione del Tribunale secondo la quale, avendo la società cessato la propria attività ed emergendo da bilancio debiti superiori all’attivo, non appare possible, pur nell’ottica liquidatoria, l’integrale soddisfacimento del ceto creditorio.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società fallita con tre motivi. Non hanno svolto difese le parti intimate.

Nel primo motivo, viene dedotta l’applicabilità dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 570 del 1989 al fine di revocare la dichiarazione di fallimento. La censura è manifestamente infondata. Il principio secondo cui “L’esiguo patrimonio attivo del fallito può rimanere assorbito interamente dalle spese della complessa procedura e a volte risulta persino insufficiente a coprire le spese anticipate dall’erario. Il fallimento finisce con l’essere un rimedio processuale impeditivo della tutela dei creditori e un mezzo di difesa insufficiente” non costituisce oggetto della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 1 L. Fall., che si riferisce al dato quantitativo relativo alla nozione di piccolo imprenditore. E, comunque, il principio costituisce un obiter dictum, che si traduce in un mero auspicio della Corte, non essendosi tradotto in alcuna norma.

Nel secondo motivo viene dedotta la nullità della notifica dei decreti ingiuntivi portanti i crediti degli istanti. La censura è manifestamente infondata. Il vizio di notifica denunciato concerne alcuni crediti, ma lo stato di insolvenza si realizza in presenza di una complessiva situazione d’impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Cass. 29913/2018; Cass. 26217/2005), accertamento in fatto operato, nella specie, dalla Corte d’appello.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 15 L. Fall., per non essere stata adeguatamente esaminata la documentazione relativa ai bilanci 2013 e 2014 e non si è tenuto conto della successiva produzione del bilancio 2015 nel corso del procedimento volto alla dichiarazione di fallimento. Il terzo motivo è inammissibile, perchè ha ad oggetto l’accertamento di fatto operato dal giudice di merito sulla documentazione relativa allo stato di insolvenza.

Il ricorso viene rigettato. Non vi è statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Sussistono i requisiti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, ove dovuto, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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