Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17375 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 18/08/2011), n.17375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15089/2009 proposto da:

COPPOLA PINETAMARE SRL (OMISSIS), in persona dei legali rappr.ti

p.t., coamministratori p.t., sigg.ri C.C. e R.

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANT’AGATONE

PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato MELE CATERINA, rappresentata

e difesa dall’avvocato RUSSO Walter giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE CASTELVOLTURNO (OMISSIS), in persona del Sindaco p.t.

Dott. N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO

GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato SASSO Antonio, giusto

mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2244/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/06/2008; R.G.N.866/2007.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato MELE CATERINA;

udito l’Avvocato SASSO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La S.r.l. Coppola Pinetamare impugna per cassazione, sulla base di tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Napoli, depositata il 24 giugno 2008, con la quale – giudicando in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale di S. Maria Capua Vetere il 5 gennaio 2004 e in riforma della sentenza di primo grado del tribunale – è stata rigettata la domanda – avanzata dalla società nei confronti del Comune di Castel Volturno con ricorso per ingiunzione depositato il 20 gennaio 2004 – diretta ad ottenere la condanna al pagamento di canoni relativi a preteso contratto di locazione di immobile di proprietà della società.

La sentenza di primo grado, all’esito dell’opposizione ad ingiunzione proposta dal Comune, ne aveva dichiarata la tardività in quanto, trattandosi di controversia relativa alla materia locatizia, assoggettata al rito speciale di cui all’art. 447 bis cod. proc. civ., la citazione in opposizione, benchè notificata entro il termine di quaranta giorni di cui all’art. 641 cod. proc. civ., comma 1, era stata depositata in cancelleria oltre il termine suddetto.

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza quivi denunciata, in riforma della sentenza del tribunale, ai fini che ancora interessano, ha ritenuto:

a. ammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, assumendo che vi fosse stata, da parte della società ricorrente per ingiunzione, la scelta del rito ordinario, con la conseguenza che l’opposizione bene era stata introdotta nelle relative forme, onde non se ne sarebbe potuta dichiarare l’inammissibile per tardività dato che essa era stata proposta nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 641 e 645 cod. proc. civ.;

b. insussistente il titolo negoziale locativo posto a base della pretesa, non essendo esso ravvisabile nè nella deliberazione di Giunta, nè nel verbale di riunione del 16.9.1997, contenente soltanto l’invito del Sindaco a mettere a disposizione i locali e la dichiarazione di disponibilità dei rappresentanti della società, ma non anche una effettiva dichiarazione di volontà negoziale, per la quale espressamente si rinviava all’adozione degli atti deliberativi necessari alla conclusione di valido contratto con la l’ente pubblico territoriale, il cui perfezionamento non era mai avvenuto nelle forme sostanziali richieste dalla legge;

c. assolutamente irrilevanti le richieste istruttorie della società, formulate, peraltro, con generico ed inammissibile rinvio alle “note integrative” prodotte in primo grado.

All’impugnazione per cassazione resiste il Comune con controricorso, illustrato con memoria, e chiede dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso.

2. Nel ricorso, la società propone i seguenti motivi:

2.1. Violazione degli artt. 447 bis, 645 e 641 cod. proc. civ. e nullità del procedimento a contraddittorio pieno ex art. 360 cod. proc. civ., n. 4 e chiede alla Corte se:

2.1.a. “la qualificazione del ricorso monitorio compiuta dall’ingiungente assume funzione enunciativa della natura della controversia, anche ove diversa sia la valutazione ad essa attribuita dall’opponente, con la conseguenza che, ove il ricorrente per ingiunzione – attore in senso sostanziale rivendichi mediante il procedimento monitorio un credito da lui ritenuto attinente all’ambito di applicazione dell’art. 409 cod. proc. civ. (come la materia locatizia ex art. 447 bis citato codice) l’opposizione dovrà necessariamente seguire il rito speciale del lavoro”;

2.1.b. “nel caso in cui la controversia introdotta in via monitoria tragga origine da uno dei rapporti indicati dall’art. 447 bis cod. proc. civ. (per la rivendicazione, come nella specie, di un credito reclamato in dipendenza di un contratto di locazione), l’opposizione a decreto ingiuntivo vada proposta con ricorso da depositare in cancelleria entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione”;

2.1.c. (ove sia proposto con citazione anzichè con ricorso) l’adozione di una forma diversa non infici la tempestività dell’opposizione, solo a condizione che l’atto di citazione sia depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto, la cui inosservanza determina l’inammissibilità dell’opposizione; a nulla rilevando l’anteriorità della notifica (costituendosi il rapporto con il deposito), nè l’eventuale provvedimento di mutamento del rito (non avendo esso ad incidere a posteriori sulle forme dell’atto introduttivo)”.

2.2. Omesso esame di fatto decisivo ed insufficiente erronea motivazione, nonchè violazione degli artt. 1326, 1350 e 1572 c.c. e chiede alla Corte se:

2.2.a. ricorre il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione o insufficienza della medesima, nelle ipotesi in cui, come nella specie, nel ragionamento del giudice del merito sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio;

2.2.b. un contratto può dirsi legittimamente perfezionato ove la volontà di addivenire alla sua stipulazione sia, nei confronti della controparte, esternata, in nome e per conto dell’ente pubblico, prescindendo dal nomea, iuris del documento;

2.3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; violazione dell’art. 2697 cod. civ. e art. 244 cod. proc. civ. e chiede alla Corte se:

2.3.1. il vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, possa legittimamente ritenersi sussistente quando, in caso di rigetto di istanze istruttorie vertenti su punti decisivi della controversia, il giudice di merito si limiti a definire come “assolutamente irrilevanti le richieste istruttorie formulate” e “generico e inammissibile” il rinvio alle note prodotte contenenti le predette richieste istruttorie puntualmente articolate”, senza individuare le fonti del proprio convincimento ed in particolare senza indicare (pur sempre succintamente) i motivi di fatto e i diritto sui quali si fonda la decisione;

2.3.b, in materia di prova testimoniale, poichè nel rito del lavoro i fatti devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinchè le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità si sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti indicati a fondamento delle pretese iniziali, senza la necessità di riformularli separatamente come capo di prova.

3. Il primo motivo è fondato.

Invero, la decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione dell’orientamento, assolutamente pacifico di questo giudice di legittimità, della c.d. ultrattività del rito.

E’ il rito prescelto dall’attore in senso sostanziale (nel caso di specie la società opposta), invero, che determina quello proprio che il convenuto in senso sostanziale (nel caso in esame il Comune opponente) è tenuto ad osservare, indipendentemente dalle eccezioni da questi sollevate, le quali andranno delibate ai soli e diversi fini dell’ammissibilità e fondatezza dell’avversa domanda, cosi come proposta.

Ne deriva che, qualora la domanda di corresponsione di canoni di locazione sia stata proposta con ricorso per ingiunzione al giudice competente ratione materiae e ratione temporis – qual era, nella specie, il tribunale di S. Maria Capua Vetere, competente ai sensi dell’art. 9 cod. proc. civ. a seguito della soppressione dell’ufficio del pretore (Cass. n. 2842/2003) – il rapporto dedotto ed il rito conseguentemente prescelto o “enunciato” dall’interessato, in relazione a pretesa locatizia, risulta indubbiamente quello di cui all’art. 447 bis cod. proc. civ., improntato alle stesse forme del processo del lavoro. In tal caso, entro il termine per l’opposizione non basta che sia stata notificata la citazione, ma occorre anche che la citazione sia depositata nella cancelleria del medesimo giudice dell’opposizione nel termine perentorio previsto dell’art. 641 cod. proc. civ., comma 1, la cui inosservanza determina l’inammissibilità dell’opposizione medesima (ex plnrimis: Cass., 9.6.1989, n. 2801;

15.10.1992, n. 11318; Cass., 26.7.2001, n. 10206; Cass. 2.4.2009, n. 8014 nonchè Cass. 14.12.2007, n. 26372, in motivazione).

4. L’accoglimento del primo motivo assorbe ogni decisione in ordine alle altre censure, in quanto, essendo inammissibile per intempestività la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo per avvenuto deposito della citazione oltre il termine di cui all’art. 641 cod. proc. civ., comma 1 (secondo quanto aveva rilevato la statuizione di primo grado del tribunale), la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito (art. 382 cod. proc. civ., ultima parte).

5. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate ricorrendone giusti motivi, tra cui l’esito alterno delle fasi dello stesso.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso e ne dichiara assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il processo non poteva essere proseguito, per la tardività dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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