Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17375 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 03/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12751 – 2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN

VALINTINO, 21, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONI

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE D’ORSO;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 957/2S/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il

04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 23 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, respingeva l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 432/7/09 della Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso di A.A. contro il preavviso di fermo amministrativo in data 28/04/2008. La CTR osservava in particolare che non si era ritualmente perfezionata la notifica di due degli “atti presupposti” di quello cautelare impugnato ossia le cartelle di pagamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), poichè non risultava inviata la raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c..

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della riscossione deducendo un unico motivo.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 140 c.p.c., poichè la CTR ha affermato l’irritualità della notifica di due “atti presupposti” di quello cautelare impugnato, in quanto non effettuate tutte le formalità previste dalla disposizione codicistica ed in particolare la spedizione della raccomandata “informativa”. Sostiene in particolare che detta disposizione del cod. proc. civ. non sia applicabile nel caso di specie in quanto precedente la sentenza n. 268/2012 della Corte costituzionale, che a tale specifico fine ha parificato la notifica delle cartelle esattoriali a quella degli atti impositivi.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), Del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., e alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione” (Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014, Rv. 634229 – 01).

La sentenza impugnata si conforma a tale principio di diritto, stante la pacifica retroattività delle pronuncie di illegittimità costituzionale quale è quella in questione e perciò non merita cassazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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