Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17374 del 26/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/08/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 26/08/2016), n.17374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8091-2011 proposto da:

– INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio

dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDO ROSSI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 638/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/03/2010 R.G. N. 2476/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI IRENE;

udito l’Avvocato MAURO PETRASSI per delega orale GIAMPIERO PROIA;

udito l’Avvocato CARLO DE ANGELIS per delega PAOLO BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 638/10, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dall’INPS nei confronti di P.M.T. e N.M. avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Lecce, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento all’accordo transattivo di cui al verbale di udienza del 26 giugno 2009 e condannava l’INPS al pagamento degli interessi legali da tale data al soddisfo in favore di N.M..

2. Il Tribunale di Lecce aveva accolto i ricorsi per decreto ingiuntivo proposti da N.M. e P.M.T., avvocati dipendenti dell’INPS per il pagamento di somme riferite agli anni 2000, 2001, 2002, in ragione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 89 del 2002.

3. Proposta opposizione dall’INPS, anche sul rilievo della intervenuta revoca della suddetta delibera, il Tribunale di Lecce, riuniti i giudizi di opposizione, accoglieva l’opposizione per quanto di ragione e per l’effetto revocava i decreti ingiuntivi opposti; condannava l’INPS al pagamento in favore dell’avv. N.M. di complessivi Euro 42.802,15, oltre interessi legali sino al soddisfo; compensa per 1/4 le spese di giudizio e condanna per il residuo l’INPS al pagamento delle spese di giudizio come liquidate.

4. La Corte d’Appello con la sentenza n. 638/10 ha dato atto della intervenuta estinzione del giudizio relativo all’avv. P. per intervenuta transazione.

Statuiva, quindi, che sulla base delle dichiarazioni delle parti poteva essere dichiarata cessata la materia del contendere anche per l’avv. N. sulla base dell’accordo transattivo di cui al verbale di udienza del 26 giugno 2009, fermo restando il diritto dell’appellato agli ulteriori interessi legali da detta data al soddisfo.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’INPS prospettando un motivo di ricorso.

6. Resiste l’avv. N.M. con controricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1325, 1326, 1362 e ssg. c.c., nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 113 e 306 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4.

Assume il ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe omesso di decidere la controversia nel merito, ritenendo che fosse intervenuto tra le parti un accordo transattivo.

Ed infatti, effettivamente tra le parti erano in corso trattative per un accordo che definisse la lite fin dalla prima udienza del 22 maggio 2007, tanto che gli avvocati appellati non si erano neanche costituiti.

All’udienza del 2 ottobre 2008 si costituiva l’avv. N., dopo alcune udienze, nelle quali veniva disposta l’acquisizione del fascicolo di primo grado e disposta CTU, si perveniva all’udienza del 26 giugno 2009. In detta udienza presente anche il CTU, comparso per prestare giuramento, l’avv. N. dichiarava a verbale “in qualità di parte dichiara di rinunciare alla somma portata dalla sentenza impugnata e accetta l’importo di Euro 19.325,12, proposta dall’INPS con nota del 9 febbraio 2006, oltre interessi dovuti, con compensazione delle spese di giudizio”. A fronte di ciò il difensore dell’INPS dichiarava a verbale “l’avv. Lo Noce per l’INPS prende atto della rinuncia e si riserva di riferire alla propria rappresentata per una eventuale conciliazione di lite”. La Corte d’Appello, quindi, da un lato revocava la CTU e. d’altro lato, rinviava all’udienza del 10 luglio 2009 “per l’eventuale conciliazione, o per la discussione”. Successivamente la causa veniva rinviata semplicemente per la pendenza di trattative e per la sostituzione del relatore, infine all’udienza del 3 marzo 2010, le parti insistevano nelle conclusioni e chiedevano porsi la causa in decisione.

Le vicende processuali riportate, ad avviso dell’INPS, pongono in evidenza come non era stato raggiunto un accordo tra le parti per la conciliazione della causa, con la conseguenza che la statuizione della Corte d’Appello violava le disposizioni sopra richiamate.

2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass., n. 16886 del 2015, n. 5188 del 2015, Cass., S.U., n. 13969 del 2004). Quando tali concordi richieste non abbiano avuto luogo – come nel caso di specie – il giudice deve pronunciare nel merito, cosa che l’impugnata sentenza non ha fatto.

Peraltro il controricorrente pur contestando, come ritenuto dall’Istituto che l’insistere “nelle conclusioni prese” andasse riferito alla domanda originaria, non contesta che da parte dell’INPS in sede processuale non è intervenuta adesione alla propria rinuncia, si da far venire meno l’interesse dell’Istituto alla decisione nel merito.

Non è, quindi, ravvisabile una comune richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, perchè in mancanza di chiarezza in tal senso delle conclusioni rassegnate, valgono pur sempre quelle formulate nell’atto introduttivo.

2.1. L’avv. N., nel controricorso, ha dedotto che era intervenuta da parte dell’INPS una proposta transattiva extraprocessuale (la cui adesione da parte di esso avvocato doveva essere formulata ai sensi dell’art. 2 del CCNL, anche se a proprio avviso ciò non era da ritenersi perentorio), e tale proposta rendeva vincolante per l’INPS la propria dichiarazione di rinuncia effettuata in giudizio.

Tale deduzione non può trovare accoglimento atteso che la stessa riunisce in un unico segmento fattispecie che hanno diversa natura e disciplina giuridica, nessuna delle quali ha avuto il suo coerente e corretto completamento.

Ed infatti, da un lato non risulta essere intervenuta una transazione conclusasi in sede extraprocessuale e poi introdotta nel giudizio di appello, dall’altro la rinuncia dichiarata in udienza non risulta accettata, con la conseguenza che non risultano intervenuti fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (cfr., citata Cass. n. 5188 del 2015, Cass. n. 13217 del 2013).

2.2. Il ricorso deve esser accolto. La sentenza della Corte d’Appello deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, che nel decidere la controversia si atterrà ai suddetti principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2016

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