Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17374 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23913/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2211/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/09/2005 R.G.N. 11438/03; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2010 dal Consigliere

Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORILLO LUIGI; udito

l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 18.3/1.9.2005 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 277/2003, impugnata da D.R., dichiarava sussistere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra lo stesso e le Poste Italiane a decorrere dal (OMISSIS), previo accertamento della nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato con riferimento al periodo (OMISSIS), per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre”; contratto seguito da ulteriori stipulati (dal 16.12.1998 al 30.1.1999, dal 3.5 al 31.5.1999, dal 2.11.1999 al 31.1.2000, dall’11.12.2000 al 10.1.2000) ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Osservava la corte territoriale, con riferimento al primo contratto, che l’ipotesi contrattuale ivi richiamata non si poneva come fattispecie speciale rispetto a quella prevista, in via generale, dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. b), ma realizzava, piuttosto, un ampliamento negoziale dell’ambito di applicazione della medesima norma di legge, sicchè incombeva sul datore di lavoro l’obbligo di indicare il nome dei lavoratori sostituiti ed il periodo della loro assenza, e, comunque, che, trattandosi di contratti stipulati successivamente al 30.4.1998, si doveva ritenere che gli accordi sindacali intervenuti successivamente all’accordo del (OMISSIS) non fossero meramente ricognitivi del perdurare delle esigenze legittimanti le assunzioni a tempo determinato, ma erano piuttosto volti a stabilire precisi limiti di scadenza all’autorizzazione alla stipulazione di contratti a tempo determinato, con la conseguenza che era inibito alle parti di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimati per effetto della durata in precedenza stabilita.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con cinque motivi.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, D. R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23, dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, poteva essere esercitato senza limiti di tempo, non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi c.d.

attuativi del contratto del (OMISSIS) non poteva che riconoscersi una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a termine.

Con il terzo e quarto motivo, prospettando la violazione delle stesse norme di diritto da ultimo indicate, la ricorrente si duole che la corte territoriale, “con riferimento al contratto stipulato per il periodo 1.7.2000 – 30.9.2000” per “la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre”, abbia erroneamente richiesto, per la legittimità dell’assunzione temporanea, l’esistenza di requisiti e condizioni previsti dalla L. n. 230 del 1962, ma superati dall’attribuzione alla autonomia collettiva della possibilità di introdurre nuove fattispecie di lavoro a termine, ed abbia prospettato la necessità anche di ulteriori condizioni, quale la specificazione, nel contratto, del tempo della sostituzione e della unità produttiva interessata.

Con l’ultimo motivo, infine, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, prospettando violazione degli artt. 1217 e 1223 c.c., per aver omesso di verificare se vi fosse stata effettiva costituzione in mora da parte del lavoratore e per aver, comunque, omesso di accertare se e in che misura lo stesso avesse svolto attività lavorativa successivamente alla cessazione dei rapporti di lavoro a termine, spettando alla controparte l’onere di provare di aver posto in essere ogni utile attività in tal senso.

Il ricorso è inammissibile.

Per come si è già esposto in narrativa, la corte territoriale ha preso in esame (“siccome potenzialmente idoneo a consentire la definizione dell’intera controversia”) il primo contratto, stipulato con riferimento al periodo 13/7.30.9.1998, per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, e ne ha accertato la nullità per illegittima apposizione della clausola di durata.

Avverso tale statuizione nessuna censura ha svolto la società ricorrente, la quale ha contestato la ritenuta nullità degli ulteriori contratti stipulati fra le parti, ma senza svolgere alcun rilievo in ordine a quello espressamente preso in esame dalla corte territoriale e la cui invalidità costituiva indubbio presupposto della illegittimità della ulteriore sequenza contrattuale instauratasi fra la società medesima ed il D.. Ne discende l’inammissibilità dell’impugnazione, stante l’intervenuto passaggio in giudicato della statuizione che, in parziale accoglimento dell’appello, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato il (OMISSIS). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 48,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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