Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17374 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 28/06/2011, dep. 18/08/2011), n.17374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13477/2009 proposto da:

B.B. (OMISSIS), G.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo

studio dell’avvocato CAMICI Giammaria, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNELLI GIOVANNI giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.A.M.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 60, presso lo studio

dell’avvocato CERE’ Donatella, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIANCHI ROBERTO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1826/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 17/12/2008, depositata il

29/01/2009, R.G.N. 152/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ANGELO SCHIANO per delega dell’Avvocato GIOVANNI

GIOVANNELLI;

udito l’Avvocato DONATELLA CERE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 22 dicembre 2003 P.A.M.M. (da ragazza N.M.M.) esponeva di aver condotto in locazione, in forza di contratto verbale, un immobile di civile abitazione di proprietà di B.B. e di G.F..

Sosteneva di aver pagato canoni per un importo complessivo di Euro 61.355,08 mentre, in applicazione dell’equo canone, avrebbe dovuto pagare la minor somma di Euro 13.518,38.

Conveniva pertanto in giudizio i locatori dinanzi al Tribunale di Pistoia chiedendo che, accertata l’esistenza del rapporto di locazione e determinato l’equo canone, gli stessi fossero condannati in solido, o in alternativa, a restituirle la somma di Euro 47.836,70, oltre Euro 16.423,24 per interessi.

I resistenti negavano che il rapporto de quo potesse essere qualificato come locazione e sostenevano che il relativo contratto costituiva invece un “comodato modale”; contestavano l’avvenuto pagamento dei canoni sostenuto dalla ricorrente e la correttezza del calcolo dell’equo canone; deducevano di aver affrontato le spese relative alle bollette non pagate dalla ricorrente a seguito dell’abbandono della casa e provveduto per tutta la durata del rapporto al pagamento degli oneri condominiali nonchè di aver riscontrato l’esistenza di danni all’immobile di notevole entità.

Concludevano per il rigetto della domanda e proponevano domanda riconvenzionale per ottenere rimborso delle spese sostenute per riparare l’immobile.

Il Tribunale rigettava sia la domanda principale della ricorrente che quella riconvenzionale dei resistenti.

Proponeva appello P.A.M.M..

Gli appellati chiedevano il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello di Firenze dichiarava che fra P.A.M. M., B.B. e G.F. era intercorso dal 15 gennaio 1990 al 30 settembre 2003 un rapporto di locazione soggetto all’applicazione dell’equo canone, ai sensi della L. n. 329 del 1978, art. 12, e segg.; determinava il canone dovuto dalla conduttrice per il suddetto periodo nella misura indicata nell’allegato 4 alla relazione del c.t.u. e dato atto che la conduttrice aveva corrisposto per il periodo dal 15 gennaio 1990 al 14 gennaio 1995 la somma di L. 650.000 mensili e per il periodo dal 15 gennaio 1995 al 30 settembre 2003 la somma di L. 750.000 mensili, condannava B.B. e G.F. a restituire a P.A.M.M. il complessivo importo di Euro 31.692,83, oltre accessori.

Con l’impugnata sentenza la Corte fiorentina ha dichiarato che la sussistenza della locazione abitativa (piuttosto che del precario immobiliare prevedente un modus a carico del comodatario) è stata affermata sia sulla base di argomenti di carattere logico che sulle seguenti circostanze: 1) dalle ammissioni stragiudiziali provenienti dalla stessa appellata B.B.; 2) dalle prove testimoniali assunte; 3) dalla mancata risposta dei convenuti all’interrogatorio formale.

Ricorrono per cassazione i soccombenti locatori G.F. e B.B. con quattro motivi.

Resiste con controricorso P.A.M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione dell’art. 1803 c.c. e dell’art. 1571 c.c., nonchè degli artt. 12 e 79 L. 392/78. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Il ricorrente conclude con il seguente quesito di diritto: “Accerti e dichiari la Suprema Corte di Cassazione che al fine di stabilire la sussistenza di un rapporto di comodato, ovvero di locazione, occorre valutare il carattere di essenziale gratuità del rapporto esistente inter partes, il quale non viene meno se vi inerisce un modus posto a carico del comodatario, mentre essa se il vantaggio fornito da questi si pone come corrispettivo del godimento della cosa”.

I ricorrenti assumono che erroneamente il rapporto sarebbe stato qualificato come locazione abitativa e deducono che le somme ad essi versate costituirebbero il rimborso di importi per oneri condominiali, il cui pagamento, come modus, cadeva a carico della resistente A..

IL motivo è inammissibile.

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve infatti compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Conclusivamente, poichè a norma dell’art. 366-bis c.p.c., la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, è palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonchè Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

Contemporaneamente, questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366-bis c.p.c. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., L. n. 392del 1978, art. 36, comma 1. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – primo profilo”.

L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Accerti e dichiari la Suprema Corte di Cassazione che per gli effetti di cui all’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., ai fini della dimostrazione della natura locativa del contratto, incombe l’onere della parte di provare che l’accordo negoziale prevedeva il pagamento di un canone, la sua entità, la sua regolarità e la sua durata”.

I ricorrenti deducono che la Corte avrebbe omesso di valutare altri elementi decisivi della controversia, dai quali si sarebbe dovuta ricavare la dimostrata esistenza del preteso precario immobiliare.

Il quesito è inammissibile in quanto del tutto generico, mentre il motivo non è autosufficiente perchè non riproduce tutti i documenti ai quali fa riferimento e dai quali si dovrebbe dedurre che il contratto de quo non è una locazione, bensì un comodato modale.

Con il terzo motivo, erroneamente indicato come quarto, si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p. Omessa, insufficiente e incongrua motivazione – secondo profilo”.

L’illustrazione del motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Accerti e dichiari la Suprema Corte di Cassazione che per gli effetti dell’art. 2697 c.p.c., ai fini della prova della natura locativa del rapporto, la consegna di una somma di denaro non è idonea a fondare una richiesta di restituzione allorchè l’accipiens contesti il titolo della consegna e, correlativamente, l’obbligo alla restituzione”.

Il quesito è inammissibile.

Esso deve essere infatti formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (Cass., 25 marzo 2009, n. 7197).

Nel caso di specie la formulazione è del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

Con il quarto motivo, erroneamente indicato come terzo, si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c.”.

Il relativo quesito di diritto è così formulato: “Accerti e dichiari la Suprema Corte di Cassazione che per gli effetti di cui all’art. 232 c.p.c., il giudice adito possa ricollegare alla mancata risposta all’interrogatorio, anche se ingiustificata, l’effetto automatico della ficta confessio solo in presenza di un’espressa valutazione di ogni altro elemento di prova”.

La censura è inammissibile, perchè il giudice di merito ha comunque valutato gli altri elementi di prova, quali quella testimoniale, quella documentale e quella presuntiva.

Il quesito è comunque inidoneo perchè non contiene a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, ma si limita a chiedere di accertare se vi è stata o meno la violazione di una determinata norma di legge.

In conclusione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., e parte ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generale ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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