Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17374 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 02/03/2017, dep.13/07/2017),  n. 17374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1459-2016 proposto da:

FONDAZIONE IDIS CITTA’ DELLA SCIENZA C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI, 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO TREVISAN, rappresentata e difesa dagli avvocati

FIORENZO LIGUORI ed ANDREA MAFFETTONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI – C.C. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA

50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5738/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 5738/3372015, depositata il 9 giugno 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettò l’appello proposto nei confronti del Comune di Napoli dalla Fondazione IDIS – Città della Scienza (Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica), di seguito per brevità, Fondazione, avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso della Fondazione avverso provvedimento di diniego su istanza diretta ad ottenere in sede di autotutela relativa alla richiesta di rideterminazione della TARSU dovuta nei confronti dell’ente impositore per gli anni dal 2008 al 2011.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Il Comune di Napoli resiste con controricorso.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 24 e 113 Cost., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 36, degli artt. 132 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 3, 4 e 5, per diniego della tutela giurisdizionale nella sua estensione coerente con il principio di effettività, non avendo il giudice erogato in concreto la tutela giurisdizionale: violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di autotutela di cui al D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, al D.P.R. n. 287 del 1992, art. 68, ed al D.M. n. 37 del 1997, art. 68, sotto ulteriore aspetto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, della L. n. 241 del 1990, art. 1, 2 e 3, della Circolare del Ministero delle Finanze n. 198/S del 5 agosto 1998, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3.

Il motivo, di là dai profili di inammissibilità riferibili alle plurime censure formulate nel contesto di un unico motivo in maniera tale da non consentirne l’esame autonomo, risulta comunque manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, infatti, con riferimento alla vicenda per cui è causa, in cui, all’originario silenzio serbato sull’istanza di autotutela proposta dalla Fondazione, l’Amministrazione comunale faceva seguire espresso provvedimento di diniego oggetto di motivi aggiunti di contestazione da parte della contribuente, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili d’illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (cfr., oltre a Cass. sez. unite 6 febbraio 2009, n. 2870, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. dicembre 2014, n. 25524; Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3442; Cass. sez. 5, 29 novembre 2016, n. 24209).

Nella fattispecie in esame la pretesa impositiva per gli anni in oggetto nasceva da avvisi di liquidazione non impugnati dalla Fondazione che, attraverso l’istanza di rettifica in autotutela di quanto richiesto dall’ente impositore, ha inteso in realtà reintrodurre la contestazione nel merito della fondatezza della pretesa impositiva stessa, ciò che, alla stregua del succitato indirizzo, cui va data in questa sede ulteriore continuità, esula dai limiti nei quali deve ritenersi ammissibile il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7850,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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