Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17373 del 18/08/2011
Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 18/08/2011), n.17373
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12812/2009 proposto da:
B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’Avvocato GUAGENTI Antonio con studio in 92024 CANICATTI’
(AG), VIALE DELLA VITTORIA 34 giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SERIT SICILIA S.P.A. (OMISSIS) Agente della Riscossione per la
Provincia di Agrigento in persona del Procuratore Speciale Dott.
G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA DORIA
16/C, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA MONGIOVI’,
rappresentata e difesa dall’avvocato CATUARA Stefano giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrante –
e contro
COMUNE CANICATTI’, AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENZIA DELLE ENTRATE
(OMISSIS);
– intimati –
e contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dott. G.F.
Dirigente con incarico di livello generale, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato
PIGNATARO ADRIANA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CATALANO GIANDOMENICO giusta procura speciale del Dott.
Notaio CARLO FEDERICO TUCCARI in ROMA 3/6/2009, REP. N. 77609;
I.N.P.S. in persona del Presidente pro tempore M.A.
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17 presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO giusta delega
in calce al ricorso notificato;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 894/2008 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, emessa il
17/9/2008, R.G.N. 24/2007, depositata il 17/09/2008, R.G.N. 24/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/06/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato GIANNI ROMOLI per delega dell’Avvocato STEFANO
CATUARA;
udito l’Avvocato ANTONINO SGROI;
udito l’Avvocato GIANDOMENICO CATALANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o
rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 gennaio 2007 B.F. propose opposizione all’esecuzione intrapresa nei suoi confronti da S.E.R.I.T. Sicilia s.p.a..
Dedusse che tutti i crediti per i quali la controparte aveva agito in executivis erano prescritti.
Costituitasi in giudizio, l’opposta eccepì l’infondatezza delle avverse deduzioni. Chiese ed ottenne di chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate, l’INAIL, il Comune di Canicattì e l’INPS. Con sentenza del 17 settembre 2008 il giudice adito ha rigettato l’opposizione.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione B.F., formulando quattro motivi e notificando l’atto a S.E.R.I.T Sicilia s.p.a., all’Agenzia delle Entrate, all’INAIL, all’Inps e al Comune di Canicattì.
Solo la prima ha notificato controricorso, mentre i difensori dell’INPS e dell’INAIL, muniti di idonea procura, hanno partecipato alla discussione orale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo l’impugnante deduce insufficienza della motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’operatività della prescrizione. Il giudice di merito avrebbe apoditticamente affermato che la notifica delle cartelle di pagamento era intervenuta prima della maturazione del termine di prescrizione, laddove una più attenta valutazione della documentazione versata in atti doveva indurlo ad andare di diverso avviso.
1.2 Con il secondo mezzo lamenta inesistenza della motivazione in ordine alla eccepita nullità della notifica di diverse cartelle esattoriali nonchè in ordine all’avvenuto pagamento dei crediti vantati dall’INPS. 1.3 Con il terzo deduce contraddittorietà della motivazione per essere stato il ricorso rigettato, dopo l’affermazione secondo cui esso era fondato.
1.4 Con il quarto denuncia violazione degli artt. 2934, 2943, 2945, 2948 cod. civ., nonchè della L. 8 agosto 19995, n. 335, art. 3, comma 9, per non avere il giudice di merito considerato che alcuni crediti si erano prescritti ancor prima della notifica della cartella esattoriale, mentre altri si erano prescritti successivamente.
2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.
Mette conto evidenziare che il giudice di merito ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione per essere la notifica delle cartelle esattoriali intervenuta prima della maturazione della fattispecie estintiva.
3 Ora, la contestazione di tale secca enunciazione, segnatamente svolta nel primo motivo di ricorso, difetta in maniera macroscopica di autosufficienza, non essendo specificamente indicati gli atti e i documenti sui quali essa si fonda, laddove il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6 – di produrlo in atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere, riguardante il c.d. contenente, va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere assolto trascrivendone o riassumendone il contenuto, di talchè la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303).
4 Nella fattispecie entrambi risultano inadempiuti. Non solo infatti l’impugnante non ha riprodotto il contenuto delle cartelle e delle relative relate, ma neppure ha indicato ove tali documenti siano rinvenibili, allegazione assolutamente indispensabile per porre la Corte in grado di controllare de visu la veridicità delle sue asserzioni.
5 Sotto altro, concorrente profilo, va poi osservato che le deduzioni relative alla pretesa inesistenza di talune notifiche nonchè all’intervenuto pagamento di taluno dei crediti azionati introducono questioni non trattate nella sentenza impugnata, e quindi nuove. Il ricorrente aveva pertanto l’onere, rimasto del tutto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il già evocato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, al fine ancora una volta, di dare alla Corte la possibilità di verificare la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).
6 Infine l’affermazione con la quale si apre la parte motiva della sentenza impugnata: l’opposizione è sembrata fondata e pertanto meritevole di accoglimento è palesemente frutto di un errore materiale, di talchè la denuncia di contraddittorietà della motivazione, segnatamente svolta nel terzo motivo, è priva di ogni consistenza.
7 Il ricorso deve in definitiva essere integralmente rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200 (di cui Euro 3.000 per onorari) per SERIT Sicilia s.p.a.; Euro 1.800 (di cui Euro 1.600,00 per onorari), per l’INAIL, ed Euro 1.800,00 (di cui Euro 1.600,00 per onorari) per l’INPS, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011