Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17373 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CO.FER.MET. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del

ricorso, dall’Avv. Eugenio Romanelli Grimaldi, che ha indicato

recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Nicola Bultrini, alla via Germanico n. 107 in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 10950, pronunciata dalla Commissione

Tributaria Regionale di Napoli il 4.11.2015, e pubblicata il

4.12.2015;

ascoltata, in Camera di Consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Di Marzio Paolo.

la Corte osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate notificava alla CO.FER.MET. Srl, l’avviso di accertamento n. TF3020103260/2012, avente ad oggetto maggiore Irap in relazione all’anno 2007, ritenendo accertati come non deducibili “i costi indicati nel verbale di accertamento, ivi compresa la contabilizzazione delle maggiori quote di ammortamento di due macchinari” (sent. CTR, p. 2), operazioni commerciali realizzate con il concorso di una società ritenuta “cartiera”, la DR 2 Sas. L’atto impositivo traeva origine da indagini svolte dalla Guardia di Finanza, concluse con Processi Verbali di Costatazione.

La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che rigettava il ricorso, ritenendo fondate le valutazioni operate dall’Amministrazione finanziaria.

Avverso la decisione sfavorevole conseguita innanzi alla CTP, la contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli. La CTR sintetizzava gli elementi raccolti per affermare la natura fittizia della società DR 2 Sas, “che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti in favore della appellante” (sent. CTR, p. 2), e rilevava come la ricorrente non avesse offerto prova della natura reale e non fittizia delle operazioni commerciali intercorse tra le due società. Inoltre, due fatture intercorse tra le società, la DR 2 quale venditrice e la CO.FER.MET quale acquirente, riportavano un prezzo di vendita di beni materiali rivelatore di una evidente sproporzione rispetto al prezzo di acquisto degli stessi beni, dato valutato come un chiaro indice di sovrafatturazione, volta a conseguire indebiti vantaggi fiscali. Era invece ritenuta un’operazione oggettivamente inesistente quella riportata in un’ulteriore fattura, relativa ad un caricatore, anche questo ceduto dalla DR 2 alla CO.FER.MET., che però non era affatto riportata nella contabilità della affermata venditrice. I giudici dell’appello confermavano pertanto la decisione di primo grado e la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo contestato.

Avverso la decisione assunta dalla CTR della Campania ha proposto ricorso per cassazione la CO.FER.MET. Srl., affidandosi a due motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini in questo giudizio, ed ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale discussione orale del processo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, che indica di proporre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente contesta la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 5, 6, 7 e 10, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39,40 e 41bis, in cui è incorsa l’impugnata CTR, per essersi pronunciata mediante una “motivazione insufficiente, contraddittoria e sintetica”, soltanto riportandosi al PVC, “sebbene tale processo verbale fosse stato ampiamente contestato dalla società con ampie e ragionevoli argomentazioni, che tuttavia il secondo Giudice ha bocciato aprioristicamente, cioè senza nulla dire o nulla replicare in ordine alle stesse, legittimando incomprensibilmente e definitivamente l’evidente quanto ingiustificata inversione dell’onere della prova operata già dalla Commissione di primo grado” (ric., p. 3).

1.2. – Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società ricorrente censura il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, in cui è incorsa l’impugnata CTR, avendo ritenuto che competesse alla esponente l’onere di provare l’esistenza ed operatività di una società terza, mentre una simile prova avrebbe potuto essere richiesta solo laddove fosse stata previamente accertata la allegazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di elementi idonei ad assicurare la prova, almeno presuntiva, delle pretese operazioni commerciali inesistenti contestate alla società, accertamento che non era invece intervenuto.

2.1. – 2.2. – Mediante i suoi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente sussistendo ragioni di connessione, la ricorrente contesta innanzitutto, in relazione a diversificati profili, il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, in cui sarebbe incorsa la CTR. Queste critiche devono essere dichiarate inammissibili, perchè proposte in riferimento ad una formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile, essendo stata pubblicata, la impugnata sentenza della CTR della Campania, il 4.12.2015.

Il primo motivo di impugnazione è per altro profilo inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente lamenta, infatti, l’omesso esame delle “ampie e ragionevoli argomentazioni” che avrebbe proposto avverso le risultanze dei PVC, ma non ha cura di riportare in che cosa esse consistessero, neppure in sintesi, in modo da consentire a questa Corte di legittimità il controllo che le compete circa la tempestività e congruità delle contestazioni proposte, ancor prima di poterne andare a verificare la decisività.

Vero è che in taluni casi è possibile che il vizio della motivazione si risolva in una sostanziale assenza, o mera apparenza, della stessa, che può comportare la nullità della sentenza. Nel caso di specie, però, la pur sintetica motivazione adottata dalla CTR appare ben comprensibile. Scrive infatti il giudice dell’appello che “interamente si condividono le statuizioni” dei giudici di primo grado, “circa la natura fittizia della DR 2 Sas che ha emesso fatture per operazioni inesistenti in favore della appellante. E’ stata efficacemente argomentata, sulla base dei fatti esposti nel processo verbale di costatazione… la struttura meramente formale della società emittente, che non poteva godere di depositi di stoccaggio della merce o uffici propri, mentre presso la società verificata appellante sono stati rinvenuti fax spediti alla “cartiera” ad ulteriore dimostrazione della natura fittizia e servente della detta società di persone. Del resto l’appellante, a fronte delle argomentazioni offerte dalla parte pubblica e dettagliatamente analizzate in sentenza, non ha inteso offrire dimostrazione della effettiva operatività della società DR 2 o della effettiva fornitura delle merci relative alle fatture emesse in favore della appellante… giova rilevare che la società ricorrente ha contabilizzato tre fatture emesse dalla società DR 2 Sas. Correttamente l’Agenzia ha ritenuto che, per due delle fatture in esame, le vendite dei beni sono state sovrafatturate, tenuto conto della notevole sproporzione tra il prezzo di acquisto corrisposto dalla società DR 2 Sas e il prezzo di vendita dei beni alla società ricorrente… l’autocarro Fiat 190-42… acquistato per un imponibile di Euro 6.000,00 veniva acquistato dalla CO.FER.MET Srl al prezzo di Euro 40.000,00. L’escavatore Komatsu PC 340 acquistato dalla DR 2 Sas per un imponibile di Euro 50.000,00 veniva acquistato dalla CO.FER.MET. al prezzo di Euro 135.000,00… veniva rinvenuta una fattura…. emessa dalla DR 2 Sas nei confronti della CO.FER.MET per la vendita di un caricatore Tabarelli T380 usato, del valore di Euro 50.000,00, che non risultava tuttavia mai acquistato dalla società venditrice sulla base della documentazione contabile acquisita. Tale ultima operazione è stata ritenuta pertanto oggettivamente inesistente” (sent. CTR, p. 2 s.).

La motivazione proposta dalla CTR risulta quindi attinente al reale contenuto degli atti di causa. Acquisiti dall’Amministrazione finanziaria plurimi elementi indiziari circa la natura di mera cartiera della pretesa partner commerciale, e contestate specifiche transazioni, la contribuente non ha offerto specifica prova contraria, neppure in ordine al reale valore dei macchinari in questione. Le critiche proposte dalla ricorrente, per come introdotte, nella parte in cui possono ritenersi ammissibili, risultano pertanto, comunque infondate.

I due motivi di ricorso devono pertanto essere rigettati.

In definitiva, la società ricorrente non ha assicurato la prova del giusto fondamento delle proprie affermazioni, ed il suo ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione del valore della causa e della natura e complessità delle questioni esaminate. Risulta dovuto anche il pagamento del c.d. doppio contributo.

La Corte,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto dalla Srl CO.FER.MET., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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