Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17372 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CO.FER.MET. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

con D.L.R., e D.L.P., soci della Co.Fer.Met.

Srl, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a

margine del ricorso, dall’Avv. Eugenio Romanelli Grimaldi, che ha

indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv. Nicola Bultrini, alla via Germanico n. 107 in Roma;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 356, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Napoli l’11.10.2013, e pubblicata il 18.10.2013;

ascoltata, in Camera di Consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Di Marzio Paolo.

la Corte osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate notificava alla CO.FER.MET. Srl l’avviso di accertamento n. RE9020400848/2009, avente ad oggetto maggiori importi per Iva ed Irap in relazione all’anno 2005, e notificava ai soci D.L.R. e D.L.P., gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione, recanti n. RE9020400849/2009 e n. RE9020400850/2009. Muovendo dai dati emersi da un Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza, indicato come concluso in data 12.3.2009 (sent. CTR, p. 1), l’Amministrazione finanziaria riteneva accertati costi, dedotti in dichiarazione ma da considerarsi non deducibili, perchè relativi ad operazioni commerciali ritenute fittizie, che si sarebbero svolte con una società ritenuta “cartiera”, la DR 2 Sas. Erano inoltre ritenute non deducibili le quote di ammortamento di due macchinari. Il maggiore reddito accertato nei confronti della società era poi imputato proporzionalmente ai fini Irpef ai due soci.

La società ed i soci impugnavano gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che riteneva legittime e condivisibili le valutazioni operate dall’Amministrazione finanziaria per affermare la natura fittizia delle pretese transazioni commerciali intercorse con società cartiera, e comunque la non deducibilità dei costi indicati, e quindi rigettava i ricorsi proposti, dalla società come dai soci. Avverso la decisione sfavorevole conseguita innanzi alla CTP spiegavano appello, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, la società ed i soci. La CTR confermava la presenza di gravi indizi della fittizietà delle operazioni commerciali intercorse con la DR 2 Sas e, rilevato che gli opponenti non avevano offerto prova contraria per dimostrare invece l’effettività delle operazioni commerciali in questione, confermava la decisione di primo grado e la piena validità ed efficacia degli accertamenti tributari contestati.

Avverso la decisione assunta dalla CTR della Campania hanno proposto ricorso per cassazione la CO.FER.MET. Srl, ed i suoi soci, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il loro primo motivo di ricorso, che indicano di proporre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i contribuenti contestano la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 5, 6, 7 e 10, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39,40 e 41bis, in cui è incorsa l’impugnata CTR, per essersi pronunciata mediante una “motivazione insufficiente, contraddittoria e sintetica”, limitandosi a richiamare il PVC, “sebbene tale processo verbale fosse stato ampiamente contestato dalla società con ampie e ragionevoli argomentazioni, esplicate sinteticamente con il secondo motivo, che tuttavia il secondo Giudice ha bocciato aprioristicamente, cioè senza nulla dire o nulla replicare in ordine alle stesse, legittimando incomprensibilmente e definitivamente l’evidente quanto ingiustificata inversione dell’onere della prova operata già dalla Commissione di primo grado” (ric., p. 4).

1.2. – Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la società ricorrente censura il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, in cui è incorsa l’impugnata CTR, avendo ritenuto che competesse alla esponente l’onere di provare l’esistenza ed operatività di una società terza, mentre una simile prova avrebbe potuto essere richiesta solo laddove fosse stata previamente accertata la proposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria di elementi atti a fornire la prova, almeno presuntiva, delle pretese operazioni commerciali inesistenti contestate, accertamento che non era invece intervenuto.

2.1. – 2.2. – Mediante i suoi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente ricorrendo ragioni di connessione, i ricorrenti contestano innanzitutto, in relazione a diversificati profili, il vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, in cui sarebbe incorsa la CTR. Queste critiche devono essere valutate inammissibili, perchè proposte in riferimento ad una formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile, essendo stata depositata, la impugnata sentenza della CTR della Campania, il 18.10.2013.

Vero è, tuttavia, che in taluni casi è possibile che il vizio della motivazione si risolva in una sostanziale assenza o mera apparenza della stessa, che può comportare la nullità della sentenza.

Nel caso di specie la CTR ha motivato la propria stringata decisione scrivendo che: non può essere mossa “alcuna censura… alla sentenza appellata, che ha congruamente motivato, con argomentazioni logiche che interamente si condividono, le statuizioni circa la natura fittizia della DR 2 Sas che ha emesso fatture per operazioni inesistenti in favore della appellante. E’ stata efficacemente argomentata, sulla base dei fatti esposti nel processo verbale di costatazione, allegato all’avviso di accertamento notificato alla appellante, la struttura meramente formale della società emittente, che non poteva godere di depositi di stoccaggio della merce o uffici propri, mentre presso la società verificata appellante sono stati rinvenuti fax spediti alla “cartiera” ad ulteriore dimostrazione della natura fittizia e servente della detta società di persone. Del resto l’appellante, a fronte delle argomentazioni offerte dalla parte pubblica e dettagliatamente analizzate in sentenza, non ha inteso offrire dimostrazione della effettiva operatività della società DR 2 o della effettiva fornitura delle merci relative alle fatture emesse in favore della appellante, ma si è limitata a contestare il processo induttivo seguito in primo grado. Non avendo pertanto l’appellante indicato alcuna concreta circostanza dalla quale poter inferire che le operazioni fatturate corrispondono ad effettive transazioni commerciali, nè avendo in alcun modo offerto prova contraria rispetto alla ridondanza dei costi di ammortamento portati in detrazione e relativi a due macchinari, l’appello proposto va interamente rigettato” (sent. CTR, p. 1 s.).

La motivazione adottata dalla CTR presenta, invero, non trascurabili lacune. Già in materia di svolgimento del processo, occorre osservare che risultano in discussione (almeno) tre procedimenti, uno relativo ad un avviso di accertamento notificato alla società, in relazione al reddito da questa percepito nell’anno 2005, e due notificati ai due soci in relazione al reddito di partecipazione. La CTR non chiarisce, però, se società e soci abbiano proposto un unico ricorso oppure se i ricorsi, originariamente separati, siano stati poi riuniti in corso di causa.

Invero, non è neppure comprensibile su quali accertamenti siano fondati gli atti impositivi. La CTR opera riferimento ad un PVC redatto dalla Guardia di Finanza di Napoli il 12.3.2009, non allegato agli atti a disposizione di questa Corte, ed invece, negli avvisi di accertamento, allegati in atti, sono citati: nei confronti dei soci, il PVC n. 493 del 28.5.2008, e nell’atto impositivo nei confronti della società (allegato, in copia, tra i documenti a disposizione di questa Corte) è citato il PVC n. 306415 del 28.5.2009, che pertanto sembrerebbe riportare un altro numero ed essere stato redatto in anno diverso. Ancora, nell’intestazione della sentenza impugnata si opera riferimento agli avvisi di accertamento redatti, nei confronti di società e soci, in relazione al solo anno 2005, mentre risultano allegati in atti anche gli avvisi di accertamento redatti nei confronti dei soci in relazione all’anno 2004. I contribuenti affermano che la CTP riuniti “i ricorsi relativi al periodo d’imposta 2004 con quelli relativi al periodo d’imposta 2005 per connessione oggettiva e soggettiva… rigettava gli stessi con due contestuali sentenze, analogamente motivate” (ric., p. 2), e pure la CTR li “rigettava con due contestuali sentenze, analogamente motivate” (ric., p. 3). A questo punto non potrebbe altro che procedersi per illazioni, al fine di individuare l’esatto oggetto di questo giudizio.

Il ricorso proposto dai contribuenti, in considerazione delle lacune evidenziate nella decisione della CTR, che non consentono di raggiungere certezze nè in ordine al reale svolgimento del processo, nè in relazione al suo esatto oggetto, deve pertanto essere accolto per quanto di ragione, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche a liquidare le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il due motivi di ricorso proposti dalla Srl CO.FER.MET., in persona del legale rappresentante pro tempore, insieme con D.L.R. e D.L.P., cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche a liquidare le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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