Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17371 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11465/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

Ricorrente

contro

Jaques Rivere Tricot s.r.l. società unipersonale, in persona del

legale rapp.te p.t.

Intimata

avverso sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.

83/19/12, depositata il 22/10/2012, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del

25/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa ROSITA D’ANGIOLELLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate emetteva, per l’anno 2006, avviso di accertamento nei confronti della società Jacques Rivere Tricot s.r.l., a base unipersonale, con il quale rideterminava il reddito imponibile dichiarato dalla società parificandolo al reddito minimo risultante dalla corretta applicazione del test di operatività, di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, recuperando a tassazione maggiori imposte ai fini Ires e Irap. In particolare, dal controllo della dichiarazione dei redditi presentata dalla società contribuente, emergeva la non corretta compilazione del quadro relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo, sicchè, rielaborando i dati forniti con le dichiarazioni corrette dall’Agenzia delle entrate la società risultava “non operativa” con il conseguente obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto.

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento riconoscendo la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle entrate relativamente ai “Titoli e Crediti” mentre l’Agenzia delle entrate annullava in autotutela il rilievo riguardante “gli immobili ed altri beni”. Il contenzioso rimaneva circoscritto ad una sola specifica contestazione dell’accertamento riguardante il valore da prendere a base per il calcolo del test di operatività con riguardo all’importo indicato al rigo RF77, con la voce “Altre Immobilizzazioni”, costituite, nella specie, dal marchio societario in relazione al quale la società aveva effettuato, in data 31/12/2000, operazioni di rivalutazione. La società contestava l’operato dell’Agenzia delle entrate sul rilievo che il valore corretto da prendere a base del calcolo sarebbe dovuto essere il costo storico, pari ad Euro 6.218,00, e non, come ritenuto dall’Agenzia delle entrate, sulla base del bilancio del registro cespiti, il valore rivalutato pari ad Euro 873.008,00.

La Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con la sentenza n. 131/10/10, accoglieva il ricorso della società contribuente riconoscendo la fondatezza delle sue ragioni; in particolare, i giudici di primo grado ritenevano che le immobilizzazioni vanno iscritte in bilancio al costo di acquisto di produzione e che, ai fini fiscali, eventuali deroghe a tale criterio sono consentite solo se previste dalla legge.

L’Agenzia delle entrate impugnava tale sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto che rigettava l’appello con la sentenza di cui in epigrafe, confermando la statuizione del primo giudice.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi di ricorso.

La società contribuente rimane intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La Commissione tributaria regionale, nella sentenza in epigrafe, ha affermato che, in base all’art. 110, comma 1, lett. c), t. u r., “il valore dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad eccezione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito” e che “per l’interpretazione corretta della norma… vanno ricomprese nella valutazione delle immobilizzazioni le plusvalenze derivanti da disposizioni di legge che, da un lato, permettono la rivalutazione di valori contabili di acquisto e, dall’altro, escludono la plusvalenza della tassazione del reddito imponibile”. Sulla base di tali premesse, i secondi Giudici hanno escluso che la rivalutazione delle immobilizzazioni per l’acquisto del marchio della società contribuente, in quanto consistente in una rivalutazione meramente contabile e civilistica, costituisse plusvalenza tassabile, sicchè, ai fini della verifica del test di operatività, doveva essere considerato soltanto il valore di acquisto.

L’Agenzia dell’entrate censura tale decisione lamentando, in primis, il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e, poi, il vizio di legge, ai sensi dell’art. 360 cit., comma 1, n. 3, ed in particolare dell’art. 110, comma 1, lett. c) t.u.i.r. e dell’art. 2697 c.c.

Quanto al vizio motivazionale, va evidenziato che per le sentenze pubblicate successivamente al 12 settembre 2012, data dalla quale è entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’impugnazione è consentita solo per l’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale fatto non può che riguardare un fatto storico, principale o secondario, il cui esame, se non fosse stato omesso, avrebbe determinato un diverso esito del giudizio. Tale parametro esclude, dunque, che nel “fatto” storico possa essere ricompresa un qualche valutazione giuridica, una tesi difensiva in punto di diritto o, comunque, l’interpretazione normativa e la conseguente ricognizione che ne abbia fatto il giudice di merito.

Ne deriva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, laddove assume, come omesso esame di un “fatto”, la specifica tesi difensiva di cui alle controdeduzioni depositate in primo grado, debitamente riportate alla pag. 8 del ricorso, secondo cui la rivalutazione del valore del marchio operata dalla società era stata compiuta ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, che derogava al regime generale delle immobilizzazioni di cui all’art. 110 t.u.i.r.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa erariale deduce che il ragionamento dei secondi giudici è erroneo nella parte in cui non ha considerato che il principio generale espresso dall’art. 110 del t.u.i.r. – secondo cui nella determinazione del costo del bene non si deve tener conto delle plusvalenze iscritte in bilancio – trova deroga nella L. 21 novembre 2000, n. 342, che, all’art. 12, consente di adeguare, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva, i valori civili e fiscali di determinate categorie di beni tra cui le immobilizzazioni immateriali, di cui all’art. 10 della stessa legge. Deduce altresì che sarebbe stato onere della società dimostrare che la rivalutazione del marchio di sottraeva all’applicazione della L. n. 342 del 2000.

Tale motivo di ricorso è fondato e va accolto.

La disciplina introdotta dalla Sezione II, del Capo I della L. 21 novembre 2000, n. 342 (c.d. “collegato” alla Finanziaria 2000) prevede, negli articoli da 10 a 16, la facoltà di procedere ad una rivalutazione volontaria ed onerosa dei beni d’impresa materiali ed immateriali, nonchè delle partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, calcolata sui maggiori valori iscritti in bilancio.

Secondo il “collegato” alla Finanziaria 2000 e la Finanziaria 2002, sul maggior valore dei beni iscritti in bilancio, era dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, IRPEG ed IRAP pari al 19% per i beni ammortizzabili e al 15% per i beni non ammortizzabili e per le partecipazioni di controllo e di collegamento immobilizzate. Nel comma 2 dell’art. 3 della Finanziaria 2002, è stabilito che il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. L’art. 5 del regolamento attuativo della rivalutazione ex legge Finanziaria 2002 prevede, altresì, la “proroga” della disposizione di cui alla L. 342 del 2000, art. 14, che stabilisce il riconoscimento anche ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti in contabilità ai soli fini civilistici.

Applicando tali principi al caso di specie, ha ragione la ricorrente di dolersi nella parte in cui ha censurato la sentenza impugnata là dove, nell’interpretare l’art. 110, comma 1, lett. c) t.u.i.r., ha erroneamente ritenuto che l’iscrizione a bilancio del bene rivalutato poichè dipendeva da finalità interne al bilancio della società, non avesse alcun rilievo fiscale, nonostante le disposizioni di cui alla normativa richiamata.

In particolare, posto che il mancato superamento del test di operatività comporta, ai fini Ires ed Irap, l’obbligo di dichiarare il reddito minimo presunto (L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 3) e posto che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, L. cit., per la determinazione del valore dei beni si applica l’art. 110, comma 1, lett. c) t.u.i.r – secondo cui il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per la disposizione di legge non concorrono a formare il reddito – i secondi giudici avrebbero dovuto considerare la rivalutazione del marchio ai fini del valore fiscale di tale bene immateriale, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 342 del 2000, su richiamate, consentono espressamente ai soggetti titolari di reddito di impresa di rivalutare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva (art. 12), anche in deroga all’art. 2426 c.c., e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia,

valori civili e fiscali dei beni materiali e immateriali.

Vieppiù, come pure dedotto dall’Amministrazione ricorrente, sarebbe stato onere della società contribuente dimostrare che la rivalutazione del marchio si sottraeva all’applicazione della L. n. 342 del 2000, onere non tenuto in alcuna considerazione dai secondi giudici con conseguente violazione delle regole di cui all’art. 2697 c.c.

Il ricorso va, dunque, accolto in relazione al secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione regionale del Veneto in diversa composizione, affinchè proceda ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi innanzi esposti; il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese relative al presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso,/cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese relative al presente giudizio.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA