Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17371 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 18/08/2011), n.17371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30589/2006 proposto da:

I.V., elettivamente domiciliato in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CENTOFANTI Siro con studio in 06122 PERUGIA, VIA FANI

14 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SAN PAOLO IMI S.P.A. in persona dell’Avv. L.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. AURELIANA, 2, presso lo studio

dell’avvocato PETRAGLIA Antonio Umberto, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 17/2/2006, depositata il 15/03/2006, R.G.N. 550/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI per delega dell’Avvocato SIRO

CENTOFANTI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO IZZO per delega dell’Avvocato ANTONIO

UMBERTO PETRAGLIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- I.V. interpose appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni, con la quale era stata rigettata la domanda di ripetizione d’indebito da lui proposta nei confronti della Banca San Paolo IMI per ottenere la restituzione di parte delle somme riscosse dall’istituto di credito all’esito della procedura di esecuzione forzata conclusasi con l’ordinanza di assegnazione del 24 gennaio 1995 e con l’emissione del relativo mandato di pagamento.

L’appellante contestò la decisione del Tribunale, che aveva negato che il debitore esecutato potesse, dopo la chiusura dell’esecuzione, agire in ripetizione adducendo quale causa petendi l’illegittimità sostanziale della pretesa fatta valere con l’esecuzione forzata.

2.- La Corte d’Appello di Perugia ha rigettato l’appello, compensando tra le parti le spese del grado.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione I.V., a mezzo di un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, San Paolo IMI S.p.A..

4.- Il difensore del ricorrente ha presentato istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite in considerazione della particolare importanza della questione e del contrasto su di essa formatosi all’interno delle Sezioni semplici, ma il Presidente Aggiunto di questa Corte, preso atto di quanto affermato dalle pronunce che si sono occupate dell’argomento, ha disposto l’invio degli atti a questa Sezione terza, rimettendo alla stessa ogni valutazione in ordine all’opportunità di investire le Sezioni Unite del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico articolato motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione degli artt. 7,8 e 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dell’art. 14 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, dell’art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1 e 2, nonchè degli artt. 101, 163, 163 bis, 324, 474, 480, 512, 615 e 617 cod. proc. civ. (nel testo vigente fino al 28 febbraio 2006) e art. 2929 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4.

Sostiene il ricorrente che permarrebbe tuttora il contrasto insorto, a suo dire, già con le sentenze di questa Corte del 4 giugno 1969, n. 1968 e del 3 luglio 1969, n. 2434 sulla questione della stabilità del provvedimento conclusivo del procedimento esecutivo con l’attribuzione del ricavato a seguito di distribuzione e che vi sarebbe un ampio “schieramento dottrinario” contrario alla soluzione già espressa dalla seconda delle citate sentenze. La questione, peraltro, secondo il ricorrente, meriterebbe oggi la soluzione auspicata col ricorso, tenuto conto dei procedimenti esecutivi promossi sulla base di titoli non giudiziali di cui all’art. 474 cod. proc. civ., comma 2, n. 3 (nel testo vigente fino al 28.2.2006) e della “prassi bancaria”, per cui, dopo aver erogato un mutuo o un finanziamento, nel caso di inadempimento del mutuatario, si procederebbe ad un’azione esecutiva, del tutto svincolata dal mutuo, costituente il titolo esecutivo, perla richiesta di voci ulteriori ivi non previste. Pertanto, sarebbe da criticare l’orientamento giurisprudenziale affermato dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 5580 e n. 7036 del 2003 e n. 26078 del 2005, seguito anche dalla Corte d’Appello di Perugia, che ha affermato la stabilità degli effetti del progetto di distribuzione; secondo il ricorrente, la natura di tali effetti dovrebbe dipendere dalla natura del procedimento svolto e, poichè il procedimento esecutivo non gode delle garanzie del processo di cognizione, non si potrebbero attribuire al suo provvedimento conclusivo effetti sostanzialmente analoghi a quelli del giudicato. Per di più, secondo il ricorrente, detto orientamento sarebbe privo di fondamento normativo e si porrebbe in contrasto con l’altro principio fissato dalla Suprema Corte per il quale l’intimato, in caso di titolo esecutivo contrattuale, deve poter contrastare la pretesa esecutiva con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito (affermato dai precedenti n. 1724/1977 e n. 163/1960); si avrebbe una lesione del diritto di difesa dovuta all’esclusione della possibilità di avere un giudizio a cognizione piena. Secondo il ricorrente, anche il più recente orientamento di legittimità non sarebbe univoco, essendo contrastato dal precedente costituito dalla sentenza della sezione lavoro n. 7575 del 20 aprile 2004.

Ha quindi concluso chiedendo che questa Corte voglia affermare che l’ordinanza di attribuzione conclusiva di un processo esecutivo è atto di tale processo, come tale privo di definitività e non idoneo a produrre gli effetti del giudicato e comunque non idoneo ad impedire la proponibilità da parte del soggetto già esecutato di un autonomo successivo giudizio di cognizione per la ripetizione dell’indebito.

2.- Il motivo non è meritevole di accoglimento. La controversia trae origine da una espropriazione immobiliare promossa nei confronti I.V., fideiussore e terzo datore di ipoteca in favore della società mutuataria, da parte del creditore ipotecario, Banca San Paolo IMI S.p.A., sulla base del contratto di finanziamento stipulato con la società garantita dall’esecutato. Effettuata la vendita, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 24 gennaio 1995, assegnò al creditore pignorante la somma di L. 1.107.549.782, oltre le spese di procedura e legali. L’esecutato, dopo la chiusura della procedura esecutiva, ha proposto, con atto di citazione notificato l’11 settembre 1999, azione ordinaria per sentir dichiarare la nullità di talune clausole contrattuali e quindi rideterminare gli importi dovuti, con conseguente condanna del creditore pignorante a restituire la somma di L. 315.050.750, asseritamente percepita oltre il dovuto. La domanda è stata respinta, sia in primo che in secondo grado, in ragione della irretrattabilità degli effetti del provvedimento di riparto che chiude il processo esecutivo, se non utilmente contestato mediante i rimedi tipici del processo esecutivo.

3.- La decisione di merito è corretta. Vanno in proposito ribaditi i principi espressi e le argomentazioni svolte nei precedenti richiamati sia dalla sentenza impugnata che dallo stesso ricorrente, costituiti da Cass. 9 aprile 2003 n. 5580 e 8 maggio 2003 n. 7036 (in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio), alle cui motivazioni non può che farsi integrale rinvio, anche quanto al richiamo alla fondamentale sentenza n. 2434 del 3 luglio 1969.

Il ricorso si fonda sul principale argomento sostenuto da quella parte della dottrina che si è espressa in senso contrario all’orientamento giurisprudenziale appena richiamato: vale a dire che, attesa la natura del processo esecutivo -che è finalizzato ad attuare diritti certi e non all’accertamento dei diritti-, i risultati cui perviene non sono stabili, così come invece è stabile l’accertamento che consegue al giudicato, ma possono essere messi in discussione al di fuori del processo esecutivo, conservando il debitore la facoltà di agire con un’ordinaria azione di ripetizione di indebito o di ingiustificato arricchimento nei confronti del creditore che ritiene aver riscosso somme in misura superiore al dovuto.

Sulla scorta dei precedenti richiamati, va qui ribadito che si esclude che possa essere riconosciuta alla fase distributiva del processo esecutivo natura negoziale idonea all’accertamento definitivo dei diritti dei creditori, come sostenuto da una parte della dottrina.

Piuttosto, il progetto di distribuzione è atto conclusivo del processo esecutivo e quindi non si può revocare in dubbio che – qualora non si abbia una controversia distributiva (evenienza che nel sistema precedente la riforma dell’art. 512 cod. proc. civ., attuata con il D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, determinava l’immediata introduzione di un giudizio a cognizione piena destinato a concludersi con sentenza impugnabile con l’appello:

cfr. Cass. 17 gennaio 1998, n. 378; 13 maggio 2009, n. 11052) – la legge non attribuisca ad esso efficacia di giudicato, in coerenza con le caratteristiche del processo esecutivo, che non tende a un provvedimento di merito avente contenuto decisorio.

Tuttavia, vanno riconosciuti al provvedimento conclusivo del processo esecutivo non solo l’irrevocabilità tipica dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione, una volta che essi abbiano avuto esecuzione (art. 487 cod. proc. civ.), ma soprattutto il carattere preclusivo che consegue alla mancata attivazione degli interessati nell’ambito dello stesso processo e con gli strumenti giuridici che questo offre a tutela degli interessi coinvolti.

Va quindi ribadito che “la definitività dei risultati dell’esecuzione … è insita nella chiusura di un procedimento svoltosi con il rispetto di forme idonee a salvaguardare gli interessi contrapposti delle parti, nel quadro di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti (artt. 485, 615 e 512 c.p.c.), ed è basata sul concetto di preclusione, più ampio di quello di giudicato” (così già Cass. n. 2434/1969 cit., richiamata da Cass. n. 5580 e n. 7036 del 2003 cit.). I rimedi interni al processo esecutivo, di cui si sarebbe potuto avvalere il soggetto esecutato, nel caso di specie, erano costituiti dall’opposizione all’esecuzione ovvero dall’opposizione distributiva di cui all’art. 512 c.p.c., nel testo di quest’ultimo vigente prima del 1 marzo 2006 (che, come detto, prevedeva l’instaurazione di una controversia ordinaria di cognizione, da concludersi con sentenza idonea al giudicato).

Come rilevato, in particolare, da Cass. n. 7036/2003, “ammettere la proposizione, dopo la conclusione dell’esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni, come quelle di ripetizione dell’indebito o di arricchimento senza causa, volte a contrastare gli effetti dell’esecuzione stessa sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli – è in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relativi ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive”.

4.- L’orientamento espresso da questa Corte nei precedenti fin qui richiamati è univoco e non contrastato da alcuna altra decisione successiva, nemmeno isolata, a prescindere dal remoto precedente costituito da Cass. 4 giugno 1969, n. 1968 (superato già dalla successiva e fondamentale Cass. n. 2434/69 cit.).

Ed, invero, per un verso, anche in fattispecie non del tutto analoghe alla presente, i principi anzidetti sono stati fatti propri da significativi precedenti di questa Corte (tra cui la sentenza 9 giugno 1981 n. 3714, che ha affermato che i motivi di nullità della procedura esecutiva debbono essere fatti valere, con gli strumenti giuridici previsti dalla legge, nel giudizio di espropriazione forzata, nonchè Cass. 30 novembre 2005 n. 26078, che ha affermato l’inammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito da parte dell’aggiudicatario con riguardo alle somme corrisposte quale prezzo della vendita, poi non seguita in suo favore, ma comunque distribuite in favore del creditore procedente; cfr., di recente, sia pure incidentalmente, anche Cass. 14 luglio 2009, n. 16369). Della confutazione della rilevanza di Cass. 25 gennaio 1991, n. 760 (che, nei precedenti gradi, il ricorrente ha addotto a sostegno delle proprie ragioni) si è ampiamente occupata la citata sentenza n. 5580 del 2003, ed ha concluso nel senso che solo entro il ristretto ambito della fattispecie esaminata (non si trattava infatti di una ordinaria azione di cognizione intrapresa dopo la definizione del processo esecutivo, per contestare il provvedimento di distribuzione, non aggredito mediante i rimedi interni, ma della diversa ipotesi dell’esperimento del rimedio interno dell’opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., avverso una prima distribuzione, al quale era stata riconosciuta idoneità a contestare nella sua interezza la pretesa esecutiva del sedicente creditore, rendendo irrilevante la mancata reiterazione dell’opposizione in relazione alla successiva distribuzione) è stata affermata, con la sentenza del 1991, la retrattabilità della distribuzione, senza che ciò implichi radicale contestazione del difforme principio generale della irretrattabilità degli atti del processo esecutivo definito enunciato dalla giurisprudenza prevalente.

Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un contrasto e quindi sollecitare la rimessione della questione alle Sezioni Unite, richiama il precedente costituito da Cass. 20 aprile 2004, n. 7575 e ne riporta un passo alla pagina 12 del ricorso, in modo tale però che il significato ne risulta falsato: è vero infatti che nella sentenza si afferma che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione conclusiva della fase distributiva “è atto del procedimento esecutivo, come tale privo di definitività e non idoneo, per il carattere sommario dell’accertamento, nè dal punto di vista formale nè da quello sostanziale a produrre gli effetti del giudicato”, tuttavia tale affermazione è fatta con riguardo alla parte dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, in fase distributiva, aveva escluso due crediti dal progetto di distribuzione, non con riguardo all’attribuzione del ricavato, cui segue il pagamento, della cui intangibilità si sta discutendo. Pertanto, il precedente richiamato, non solo non smentisce, ma addirittura conferma i principi di cui sopra, in punto di mancanza di efficacia del giudicato del provvedimento dato dal giudice dell’esecuzione a conclusione della fase distributiva.

Il principio di stabilità che si intende, invece, ancora una volta, affermare non può che essere riferito al progetto di distribuzione vero e proprio vale a dire alle previsioni di attribuzione di somme che esso contiene in favore del/i creditore/i procedente e/o intervenuti e cui il giudice di esecuzione da seguito con la dichiarazione di esecutività del progetto e l’ordine di pagamento previsto dall’art. 598 cod. proc. civ.. Infatti, soltanto dette previsioni e gli ordini di pagamento che ne conseguono hanno vocazione a realizzare effetti sostanziali definitivi, se il debitore non vi reagisce con i rimedi propri del processo esecutivo; mentre è nel sistema che non si possa attribuire analoga vocazione a contenuti del progetto di distribuzione che, in quanto non destinati a concretizzarsi in attribuzione e pagamento di somme, nessun pregiudizio possono arrecare al debitore esecutato (ovvero ai creditori nei reciproci rapporti). Siffatti contenuti, come ripetutamente detto, sono, in sè, inidonei al giudicato e quindi nemmeno sono suscettibili di ledere irrevocabilmente gli interessi del soggetto esecutato e/o dei creditori concorrenti.

Questa conclusione è coerente con la premessa per la quale, non essendo il processo esecutivo destinato all’accertamento di diritti, la determinazione dell’esistenza e dell’ammontare dei crediti contenuta nel progetto di distribuzione non può mai “fare stato” tra le parti, quindi nè tra il debitore ed i suoi creditori nè nei rapporti tra creditori; essa diviene irrevocabile, per le ragioni di cui sopra, soltanto nella misura in cui il ricavato consenta di soddisfare i crediti che siano stati riconosciuti ed inseriti nel progetto di (graduazione e, quindi) di distribuzione.

Poichè la sentenza segnalata dal ricorrente ha fatto applicazione di tale principio, essa non si pone affatto in contrasto col principio di diritto, che qui va ribadito, per il quale: “in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, stante la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è tuttavia caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all’interno del processo esecutivo; ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi sostanziali dell’esecuzione forzata”.

Non si rinvengono perciò i presupposti per la rimessione del ricorso alle Seziona Unite.

5.- Va, infine, disattesa la richiesta del ricorrente di ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 474 e 480 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nelle parti in cui non prevedono che essi debbano contenere le indicazioni dell’art. 163 cod. proc. civ., e che debbano informare il destinatario che, in caso di sua mancata opposizione all’esecuzione entro la conclusione del processo esecutivo, gli sarà precluso di impugnare le pretese contenute nell’atto di precetto;

nonchè degli artt. 487, 510 e 512 cod. proc. civ., per violazione degli stessi artt. 3, 24 e 111 Cost., ove interpretati nel senso della definitività dei provvedimenti di assegnazione, se non opposti tempestivamente.

Ed, invero, con riguardo al primo profilo, non sussiste la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non è possibile alcuna equiparazione tra il processo esecutivo ed il processo ordinario di cognizione (in modo che si avrebbe una violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa se al primo non fossero applicate norme proprie del secondo, come è sotteso alla denuncia di incostituzionalità del ricorrente).

La ripetuta affermazione per la quale la preclusione, dovuta all’irretrattabilità del provvedimento di attribuzione per effetto della definizione del processo esecutivo, non consegue ad un’equiparazione degli effetti del provvedimento di attribuzione a quelli del giudicato, ma consegue al comportamento inerte dell’esecutato, per non essersi tempestivamente avvalso degli specifici rimedi giurisdizionali interni al processo esecutivo, consente di superare anche gli altri dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal ricorrente (così già Cass. n. 5580/03 cit.). Ed infatti al soggetto esecutato è garantita adeguata tutela con i detti rimedi; in particolare, nel sistema vigente prima della ricordata riforma dell’art. 512 cod. proc. civ., si sarebbe potuto avvalere di due strumenti, quali l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ed, appunto, l’opposizione c.d. distributiva – fatti salvi i problemi posti dai rapporti e dal coordinamento tra le due opposizioni, che esulano dall’oggetto della presente decisione- che davano, entrambi, luogo ad ordinari processi di cognizione, decisi con sentenza idonea al giudicato sulla sussistenza e sull’ammontare del diritto di credito, oggetto delle doglianze dell’esecutato.

Il ricorso va perciò rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA