Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17371 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14288-2012 proposto da:

A.T. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA RODOELFO LANCIANI 52, presso lo studio dell’avvocato MARIA

GRAZIA MODESTI, che la rappresenta e difende, giusta delega i atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TIVOLI C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

MARCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6176/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/10/2011 R.G.N. 8934/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 7 ottobre 2011 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1070 del 2006, che aveva rigettato la domanda proposta da A.T. nei confronti del Comune di Tivoli;

che la A. aveva agito in giudizio deducendo di aver lavorato per il Comune di Tivoli dal 5 agosto 1998 al 5 agosto 1999 in virtù di contratto per “Lavori di pubblica utilità”, e di aver continuato a lavorare alla scadenza e fino al 17 dicembre 2000, in violazione della L. n. 280 del 1997 e che aveva diritto per tale secondo periodo al trattamento retributivo previsto dal legislatore (differenze retributive, 13ma, ferie, festività lavorate, straordinari e TFR), chiedendo la relativa condanna dell’Amministrazione;

che avverso tale sentenza di appello ha proposto ricorso la lavoratrice affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese con controricorso il Comune di Tivoli;

che la causa con ordinanza dell’8 luglio 2014 veniva rimessa alla pubblica udienza non ricorrendo le condizioni per la decisione in camera di consiglio;

che sull’assunto che tale rimessione non fosse ostativa il ricorso è stato fissato all’adunanza camerale;

che il Comune ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 1, prospettandosi che la Corte d’Appello, stravolgendo il significato della suddetta norma, ha errato nel negare che, per lo speciale contratto di lavoro ivi previsto, il limite temporale di un anno non può essere superato e che, pertanto doveva trovare applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall’art. 2126 c.c., che si riferisce anche alle Pubbliche Amministrazioni, per consolidata giurisprudenza di legittimità, come, del resto, la stessa Corte d’Appello di Roma aveva affermato in altri analoghi giudizi;

che con il secondo motivo di ricorso è dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio avendo la corte d’Appello omesso di considerare che il lavoratore, dopo la scadenza annuale, ha svolto la propria attività non solo presso l'(OMISSIS), ma soprattutto presso la ragioneria del Comune di Tivoli, attività diversa in termini di qualità e professionalità richiesta, rispetto a quelle proprie del progetto originario;

che con il terzo motivo del ricorso si censura la condanna al pagamento delle spese di giudizio attesa la fondatezza della propria domanda;

che i motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione;

che il ricorso si deve accogliere;

che nella specie la Corte territoriale muove dalla premessa secondo cui la domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di condanna del Comune alle differenze retributive fosse stata fatta nel presupposto della intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato;

che anche solo l’esame del presente ricorso e del controricorso, consentono di affermare l’erroneità della suddetta premessa, risultando del tutto pacifico tra le parti che il lavoratore fin dal ricorso introduttivo del giudizio si è limitato a chiedere un compenso per le prestazioni – diverse per contenuto ed orario rispetto alla prestazione di pubblica utilità – rese oltre la scadenza annuale del contratto LPU, deducendo correttamente l’illegittimità delle proroghe e chiedendo, pertanto l’applicazione dell’art. 2126 c.c., in conformità con la suddetta giurisprudenza di questa Corte;

che trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte, con pronunce intervenute successivamente alla ordinanza di rimessione in udienza pubblica, in relazione ad analoghe fattispecie (Cass., n. 14195, n. 13596 e n. 13472 del 2016):

– in tema di occupazione in lavori socialmente utili o di lavori per pubblica utilità, per le prestazioni, che, per contenuto, orario e impegno, si discostino da quelle dovute in base ai programma cui si riferisce il contratto per LSU o LPU originario e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall’art. 2126 c.c., senza possano nutrirsi dubbi sulla applicabilità di tale disciplina nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato;

– in base all’univoco significato il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 1, comma 4, – che, dal punto di vista sistematico trova conferma nello stesso D.Lgs. art. 3, comma 2, secondo cui “i progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi” – la durata annuale dei progetti per LSU/LPU stabilita per legge, comporta l’inserimento del prestatore nello specifico progetto per la cui attuazione si instaura il rapporto LPU/LSU; è, pertanto, da escludere che possa configurasi unicità di rapporto giuridico ovvero sua prosecuzione “tout court” anche in caso di differenti progetti che si eseguono senza soluzione di continuità presso lo stesso ente, salva restando soltanto l’ipotesi della proroga del medesimo progetto in atto. Ipotesi, quest’ultima, che non si verifica in caso di diversità di contenuto, di orario e di impegno del lavoro svolto dopo la scadenza annuale del progetto LPU rispetto alla prestazione di pubblica utilità, senza che possano trarsi elementi in contrario dall’eventuale attivazione da parte dell’ente utilizzatore di un progetto per LSU dopo quello originario per LPU, in quanto ciascuno di tali progetti, avviato sulla base di uno specifico procedimento amministrativo autorizzatorio, è da considerare comunque distinto e autonomo;

che il ricorso deve essere accolto, per le ragioni sopra esposte e con assorbimento di ogni altro profilo di censura;

che la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese dei presente giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame dei merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugna e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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