Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17370 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1513-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R., C.D., CITRES SPA, C.F.,

C.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso

lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1618/2015 della COMM. TRIB. REG. VENETO

SEZ.DIST. di VERONA, depositata il 26/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

08/04/2021 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1618/15/15 del 26 ottobre 2015, con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento notificati alla Citres spa a ristretta base azionaria (per Ires 2006) ed ai suoi soci R., L., F. e C.D. (per maggiori redditi da partecipazione non dichiarati).

I contribuenti si sono costituiti con controricorso, formulando anche ricorso incidentale condizionato.

In corso di causa, tanto Citres spa quanto i C. hanno chiesto la sospensione del giudizio, stante l’avvenuta presentazione di istanza di definizione della lite pendente ai sensi, rispettivamente, del D.L. n. 50 del 2017 e del D.L. n. 119 del 2018.

In data 21 gennaio 2020 la ricorrente principale Agenzia delle Entrate ha dato atto che i contribuenti avevano versato quanto previsto per il perfezionamento della definizione così richiesta, come da comunicazione della competente Direzione Provinciale di Verona; ha quindi chiesto la dichiarazione di estinzione del presente giudizio “per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3”.

Visto quanto sopra, sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio a spese compensate.

PQM

– dichiara estinto il processo;

– compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi, con modalità da remoto, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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