Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1737 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 27/01/2021), n.1737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17183-2020 proposto da:

C.S., RICORSO NON DEPOSITATO AL 08/07/2020;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA 16, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

Z.G., CA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2414/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2020 dai Presidente Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

C.S. ha notificato, in data 12 maggio 2020, ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 18 settembre 2019;

ha resistito con controricorso soltanto Vittoria Assicurazioni S.p.a., concludendo per il rigetto del ricorso;

la controricorrente ha pure depositato memoria; gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RILEVATO

che:

il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 8 luglio 2020, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e l’8 luglio 2020);

il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell’improcedibilità del ricorso;

peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894; Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass. 19/05/1997, n. 4452), l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d’ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio(controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità, come verificatosi nella fattispecie;

ritenuto che:

nel caso in esame, sulla scorta dell’assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell’esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

le spese tra il ricorrente e la predetta controricorrente seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.625,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA