Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1737 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1737 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 24881-2014 proposto da:
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato
TIZIANA CIOTOLA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BRACCIANO AMBIENTE SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA LARGO LUIGI ANTONELLI 2, presso lo studio

2017
3143

dell’avvocato PAOLO SPATARO, che lo rappresenta e
difende;
– controri corrente nonchè contro

FALLIMENTO BRACCIANO AMBIENTE SPA, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

Data pubblicazione: 24/01/2018

presso lo studio dell’avvocato ARMANDO MACRILL0′, che
lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1397/2014 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 07/03/2014;

consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

N.24881/14

La CTR del Lazio, con sentenza n.1397/37/2014 depositata in data 7.3.2014,
non notificata, accoglieva l’appello proposto da Bracciano Ambiente s.p.a.
avverso la sentenza n.579/35/2011 della CTP di Roma con la quale – in
controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso
per il tardivo pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, relativo al 1,11,111 e IV trimestre 2005, per un importo complessivo di

La CTR motivava la decisione evidenziando che la società aveva pagato le
imposte pretese con lieve ritardo dimostrando le cause di forza maggiore della
mancanza di liquidità per fare fronte ai suoi adempimenti fiscali dovuti al
mancato pagamento degli enti pubblici debitori.
La ricorrente, con ricorso notificato in data 17.10.2014 lamenta, con l’unico
motivo di gravame la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione
degli artt 18 e 57 del D. Lgs n.546/1992 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
360 n.4 c.p.c. avendo pronunciato la C.T.R. d’ufficio su vizio mai denunciato dal
contribuente nel ricorso introduttivo.
Resisteva Bracciano Ambente s.p.a. con controricorso notificato in data
1.12.2014.
Con memoria ex art.380bis cpc si costituiva il Fallimento della società
Bracciano Ambiente s.p.a. il quale si riportava alle difese spiegate nel
controricorso.
Osserva preliminarmente la Corte non potersi pronunciare la cessazione
della materia del contendere la quale postula che sopravvengano nel corso del
giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le
parti e, con ciò, dell’interesse al ricorso.
La richiesta è stata formulata dalla sola parte resistente la quale ha, peraltro,
subordinato la richiesta di cessazione della materia del contendere alla
approvazione e pubblicazione del provvedimento di compensazione tra i crediti
di natura tributaria vantati dalla Regione Lazio e gli oneri posti a carico della
Regione Lazio per concorrere al mantenimento degli standard ambientali come
da Deliberazione della Giunta regionale 30.5.2014 n.317, pubblicata il data

€570.626,61, aveva ritenuto non dovuti sanzioni ed interessi.

- N.24881/14

12.6.2014 che ha rinviato, per operare la compensazione, a successivo
provvedimento il quale, non risulta essere intervenuto.
La censura è fondata.
Questa Corte ha più volte ribadito, in tema di contenzioso tributario, che i
motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come “causae
petendi” della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che

decisione su motivi non dedotti o – il che è lo stesso – dedotti sotto profili diversi
da quelli che costituiscono la

“ratio decidend i”

(Cass.8387/1996); nel

procedimento tributario, l’esame, da parte della commissione tributaria
tributaria, di un motivo di nullità dell’avviso di accertamento, non dedotto dalla
parte interessata, dà luogo ad un vizio di extrapetizione che, per essere corretto
dal giudice del gravame, deve formare oggetto specifico di impugnazione
(Cass. 20393/2007).
Ed invero, dalla lettura del ricorso introduttivo, si evince che il contribuente
ha eccepito:
1.

L’inutilità della sanzione per tardivo versamento di tributi controllati ad

personam;
2.

2. l’inapplicabilità della sanzione per tardivo versamento per mancata

previsione normativa;
3.

II contrasto della normativa nazionale con la disciplina comunitaria

relativamente alle sanzioni per ritardato pagamento del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi;
4.

L’errata determinazione del tributo regionale per il deposito in discarica

non versato.
La CTR del Lazio ha, invece, accolto l’appello ritenendo sussistente una
causa di forza maggiore mai dedotta dal contribuente.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento d4ricorso va cassata la
sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.

incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria

- N.24881/14

PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa alla
C.T.R. del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle

spese del presente giudizio di legittimità.

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