Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1737 del 23/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 23/01/2019), n.1737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8681-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CHEMICAL EXPRESS SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7458/33/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 12/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 20088/15, sez. 38, accoglieva il ricorso proposto dalla Chemical Express srl, cui in corso di causa, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, era subentrato il socio R.S., avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) con cui era stato accertato un maggior reddito d’imposta per l’anno 2008.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello, notificato al difensore di R.S., innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 7458-33-17, dichiarava inammissibile l’impugnazione in quanto non notificata agli eredi di R.S., che nelle more dell’impugnazione, era deceduto, facendo propria l’eccezione sollevata dall’erede R.V. nel frattempo costituitosi

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Il R. non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate sostiene la regolarità della notifica dell’appello, in quanto effettuata presso lo studio del difensore nominato da R.S. per il giudizio di primo grado, dovendosi applicare il principio di ultra attività del mandato.

Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha statuito che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante.(Cass. sez. un. 15295/14; Cass. 11072/18; Cass. 20964/18).

Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla CTR Campania in diversa composizione affinchè dia corso al giudizio di secondo grado e liquidi anche le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania per nuovo giudizio oltre che per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA