Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17369 del 30/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17369 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17499-2013 proposto da:
SOCIETA’ RIVA & MARIANI GROUP SPA 00565810827
(incorporante la Rossetti Insud Srl) in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati NUNZIO SANTI DI PAOLA, FRANCESCA TAMBASCO
(dello Studio Di Paola & Partners Studio Legale e commerciale
associato, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 30/07/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/16/2013 della Commissione Tributaria
Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di SIR4CUSA del
28.1.2013, depositata il 13/05/2013;

09/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Stefano Loconte (per delega avv.
Nunzio Santi Di Paola) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Pietro Garofoli che si riporta
agli scritti.
Ritenuto in fatto
La Riva e Mariani Group spa, società incorporante della Rossetti Insud s.r.I.,
avente sede legale in Siracusa, comune colpito dal terremoto avvenuto nella
Sicilia Sud-orientale il 13 e 16 dicembre 1990, proponeva ricorso innanzi alla
CTP di Siracusa contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza – depositata il
23.2.2009- tendente ad ottenere il rimborso dell’importo di euro 480.735,65,
pari al 90 % di quanto versato a titolo di IVA nell’anno di imposta 1990.
Sosteneva, in particolare che la Rossetti Insud s.r.1., avendo provveduto
all’integrale pagamento dell’IVA per l’anno di imposta 1990, aveva diritto al
rimborso del 90 per cento di quanto versato in forza dello ius superveniensart.9 c.17 1.n.289/2002- che riserva ai soggetti aventi sede nei comuni indicati
nell’Ordinanza del Ministero della protezione civile del 12 dicembre 1990 il
diritto di definire in modo automatico la posizione fiscale relativa agli anni
1990,1991 e 1992 mediante il versamento del 10 % dell’importo dovuto delle
imposte dovute, dovendosi equiparare alla posizione dei contribuenti che non
avevano effettuato alcun versamento quella di chi aveva versato l’intero
ammontare dei tributi dovuti.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Sull’appello proposto dalla società contribuente la CTR della Siciliasez.Siracusa- confermava la decisione impugnata.
La CTR, dopo avere ricordato che la giurisprudenza di questa Corte Cass.n.11247/2010-si era espressa nel senso di riconoscere il beneficio di cui al
comma 17 dell’art.9 ult.cit. anche ai contribuenti che avevano corrisposto i
tributi per – attraverso il rimborso del 90 %- osserva che l’istanza di rimborso
era stata correttamente considerata tardiva per non essere stata presentata entro
il 31.12.2004, decorrendo il termine biennale di decadenza dalla data in cui si
era verificato il presupposto della restituzione.Pertanto, il dies a quo non poteva
che collegarsi alla data di entrata in vigore della l.n.289/2002-1 gennaio 2003-

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

Il quadro normativo di riferimento.
La questione che si agita nel presente giudizio ruota attorno all’efficacia delle
disposizioni normative che, fra il 2006 e il 2007, hanno differito, il termine per
la definizione agevolata introdotta dall’art.9 comma 17 1.n.289/2002 in favore
dei soggetti tenuti al pagamento dei tributi colpiti dal sisma che ha interessato
alcune province siciliane nel dicembre del 1990.
Peraltro, giova subito ricordare che l’ambito oggettivo del regime condonistico
originariamente riservato ai tributi diretti e indiretti ha subito, nel corso degli
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Aggiunge, ancora, che le disposizioni normative successivamente introdotteD.L. n.30012006, conv.in 1.n.17/2007 e d.l.n.248/2007, conv. nella 1.n.31/2008non avevano inciso sotto il profilo restitutorio, ma soltanto su quello
condonistico della disciplina. E poiché la domanda di rimborso era stata
presentata il 23.2.2009, ben oltre il termine ultimo del 3L12.2004, doveva
ritenersi maturata la decadenza della pretesa azionata dalla parte contribuente.
La società contribuentea ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un
unico motivo.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate, la quale ha pure
depositato memoria all’esito della comunicazione della relazione ex art.380 bis
c.p.c.
Il Collegio, all’udienza camerale del 21 maggio 2014, riteneva i4sussistenti i
presupposti per la decisione ex art.375 c.p.c. e rinviava il procedimento alla
pubblica udienza.
11 9 luglio 2014 la causa, sentiti i procuratori delle parti presenti, veniva posta in
decisione.
Considerato in diritto
La ricorrente contesta, con l’unico motivo proposto, la legittimità della sentenza
impugnata per violazione degli artt.9 comma 17 1.n.289/2002 e 3 quater
din.300/2006, conv. nella 1.n.17/2007, in relazione all’art.360 comma 1 n.3
c.p.c., evocando a sostegno la giurisprudenza di questa Corte. L’Agenzia delle
entrate, nel controricorso, ha chiesto il rigetto della censura richiamando, nella
memoria, un precedente di questa Corte-Cass.n.23589/12- che, con riferimento
al momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza, ha esplicitamente
escluso la rilevanza del d.l.n.300/2006, conv.nella 1.n.17/2007 e del
din.248/2007, conv.nellal.n.31/2008.
Tale pronunzia, secondo l’Agenzia, dimostrerebbe che le disposizioni appena
ricordate risulterebbero idonee ad interferire sul solo profilo lcondonistico”
della disciplina;ragion per cui il momento iniziale della decorre4a del termine
di decadenza non potrebbe che essere collegato alla data di entrata in vigore
dell’originaria previsione dell’art.9 c.17 1.n.289/2002.
Il Collegio osserva che sulla questione sollevata dalla ricorrente si rinvengono
posizioni contrastanti all’interno della giurisprudenza di questa Corte e che
sulla stessa, anche in considerazione della sua rilevanza correlata alla vasta
platea dei soggetti coinvolti, vadano investite le Sezioni Unite per
l’enunciazione di un principio regolativo vincolante per le sezioni semplici ai
sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., comma 3.

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anni, un progressivo ampliamento per effetto di interventi norrnativi tesi ad
estenderne l’applicazione sia ai contributi previdenziali dovuti riai medesimi
soggetti indicati nell’art.9 c.17 I.n.289/2002, che a debiti fiscali maturati in
concomitanza di ulteriori eventi calamitosi.
Alle modifiche anzidette si sono aggiunti, più recentemente, ulteriori interventi
normativi rivolti a concedere ai contribuenti un “differimento” dell’originario
termine fissato dall’art.9 c.17 cit. per accedere alla definizione autpmatica.
Appare pertanto opportuno riportare, per esigenze di chiarezza’ espositiva, il
quadro delle modifiche normative nel tempo intervenute, anche! ricordando il
regime introdotto in tema di contributi previdenziali.
Partendo dall’art.9 c.17 della 1.11289/2002, contenente “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”- nella versione
risultante dalle modifiche introdotte dall’art.5 bis comma 1, lettera c)
din.282/2002, conv. nella 1.n.27/2003-, esso dispone che “I soggetti colpiti dal
sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania,
Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo
di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria
posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona
versando, entro il 16 aprile 2003, l’intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia’ eseguiti a titolo di
capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della
definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di
5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto
rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17
aprile 2003. L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze
delle rate semestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni
dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi’ dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta’
in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali.”
Successivamente, il legislatore ha introdotto specifiche disposizioni che hanno
disposto il “differimento” dei termini previsti per le definizioni automatiche via
via introdotte per effetto dell’art.9 c.17 l.n.289/2002.
In particolare, il comma 3 dell’ art.3 quater D.L. n. 300 del 2006, conv. con
modificazioni dall’art.1 c. l della I.n.17/2007- entrato in vigore il 27 febbraio
2007- sotto la rubrica “Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati
dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e dagli eventi sismici del dicembre
1990″- ha stabilito che ” I termini di cui all’articolo 9, comma 17, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di
consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi
dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

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n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in
materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, ai definire in
maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.
La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l’intero
ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei
versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per
cento”.
Successivamente, l’art.36 bis d.l.n.248/2007, introdotto in sede qi conversione
dalla 1.n.31/2008, entrata in vigore 1’1.3.2008, ha stabilito che l. All’articolo 3quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre
2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2008” e le parole: “30 per
cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento”.
Passando ora in rassegna il regime normativo introdotto in tema di contributi
previdenziali, l’art.4 c.90 1.n.350/2003 ha quindi stabilito che “L ie disposizioni
di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3
e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n.
646,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che
possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e
1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione
previste dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La
presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2004.”
L’art.1 comma 142 della Legge del 30 dicembre 2004 n. 311, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
(legge finanziaria 2005), ha quindi previsto che “Il termine concernente i
contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990,
riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al
30 giugno 2005 dall’articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre del 2003, n.
350, è prorogato al 30 giugno 2006.”
L’art.1 comma 363 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge
finanziaria 2006), ha inoltre previsto che “Per i contributi previdenziali e i
premi assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle
province di Catania,Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30
giugno 2006 dall’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17
dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre
2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo
comma 17 è fissato al 1° ottobre 2006-disposizione non modificata, quanto ai
termini ivi indicati, dall’art. ter D.L. n.2/2006 conv. con modificazioni dalla
1.n.81/2006-.
E’ stato, quindi, l’art.3 quater comma 1 del già ricordato d.1.n.300/2006 a
prevedere che “Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi
riguardanti le imprese, relativi all’alluvione del Piemonte del 1994, il
termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 4, comma 90,

La giurisprudenza di legittimità sulla portata dell’art.9 c.17 1.n.289/2002.
Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui – aldilà dello
specifico tenore letterale dell’art.9 c.17 1.n.289/2002- il beneficio fiscale
introdotto deve intendersi articolato in due simmetriche possibilità di
definizione: in favore di chi non ha effettuato pagamenti, mediante il
versamento nel termine stabilito, a definizione della relativa poOzione fiscale,
del solo 10% del dovuto; in favore di chi ha pagato (ed in un’ottiéa restitutoria),
attraverso il rimborso del 90% per cento di quanto versato’. Deve infatti
riconoscersi alla disposizione indicata carattere di “ius superveniens”, tale da
rendere quanto già versato non dovuto “ex post”
(cfr.Cass.n.13760/13;Cass.n.9687/2012; Cass. 23589/2012 Cass. 9577/2012,
Cass.n.9832/12;Cass. n.20641/2007).
Ad analoghi risultati è giunta la giurisprudenza della Sezione Lavoro di questa
Corte, occupandosi della portata dell’articolo 4, comma 90, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e dell’articolo 3-quater, comma 1, del cicreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17-cfr. Cass.n.11133/2010;Cass.n.11247/2010;conf n.3832/2012-.
Nei precedenti testé ricordati si è particolarmente sottolineato che
l’irragionevolezza e la violazione del principio di uguaglianza assumerebbero
tratti assai marcati seguendo un’interpretazione letterale della disposizione
normativa “…allorché, come nel caso in esame, si sia in presenza di interventi
preordinati al sostegno di soggetti danneggiati da calamità , maturali, non
potendosi ammettere che si fruisca del beneficio nel solo caso di omesso
adempimento dell’obbligazione pubblica (tributaria o contributiva), incidendo
così, per quanto concerne le imprese, anche sulla concorrenza.”
Alla base di tale indirizzo vi è stata l’esigenza di offrire una lettura dell’art.9
c.17 1.n.289/2002 compatibile con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza, a
Ric. 2013 n. 17499
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sez.

MT ud. 09-07-2014

della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007″.
Resta solo da ricordare, per completezza ricostruttiva, l’ulteriore vicenda che
aveva riguardato l’art.4 c.90 della 1.n.350/2003.
Ed infatti, a tale disposizione si era tentato, con le forme dellq decretazione
d’urgenza, di attribuire un significato volto ad escluderne l’applicabilità ai
versamenti già effettuati.
In particolare, l’art. 12 comma 12 del d.l.n.78/2010 aveva previsto che “…12.
L’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, , e l’articolo 3quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che
i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari
nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto
eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.”
La disposizione appena evocata, tuttavia, è stata soppressa in sede di
conversione dalla legge n.122/2010, mentre l’art.1 comma 2 dalla legge
anzidetta ha disposto che “…Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli
articoli 5, comma 10, e 12, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, nonché’ del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94.”

11 contrasto giurisprudenziale sugli effetti della legislazione che ha
“differito” i termini per la definizione automatica originariamente fissati
dall’art.9 c.17 I.n.289/2002
Il punto rilevante è dunque quello di stabilire se le disposizioni introdotte fra il
2006 ed il 2008 – art.3 quater d.l.n.300/2006, conv. con modificazioni dall’art.1
ci della 1.n.17/2007 e art.36 bis d.1.n.248/2007, conv.nella 1.n.31/2008 abbiano inteso differire unicamente la possibilità di definizione, condonistica a
suo tempo prevista dal comma 17 dell’art.9 1.n.289/2002- riportandola ; con
l’ultima disposizione appena ricordata, alle medesime conlizioni previste
dall’art.9 c.17 1.n.289/2002- senza incidere sulla posizione dei soggetti che
avevano adempiuto le obbligazioni tributarie relative ai medesimi anni ovvero
se dette disposizioni possano — o debbano- applicarsi anche ai contribuenti che
avevano invece versato i tributi per gli anni già contemplati dal ricordato art.9
c.17, in modo da consentire loro di ottenere il rimborso di quanto corrisposto a
partire dall’entrata in vigore delle stesse e secondo le modalità già fissate dalla
giurisprudenza di questa Corte nel vigore del comma 17 art.9 1.n,289/2002.
Occorre peraltro rammentare che nel presente procedimento, a differenza di
Ric. 2013 n. 17499 sez. MT.. ud. 09-07-2014
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più riprese espressi dalla Corte costituzionale rispetto a disposizioni legislative
di favore incidenti su obbligazioni pubbliche già perfeziongesi rivolte a
introdurre un trattamento differenziato fra contribuenti che non avevano
assolto le obbligazioni e soggetti adempienti.
Ed infatti, rispetto alla scelta del legislatore di introdurre ex post un regime
volto unicamente a sopprimere — o a ridurre- la prestazione che ne costituiva
oggetto da parte dei soggetti non adempienti, senza alcuna specifica
regolamentazione dei rapporti relativi alle somme già versate in esecuzione del
medesimo rapporto obbligatorio la Corte costituzionale ha escluso la
ragionevolezza di siffatte disposizioni, rilevando che le stesse da un lato
rendono insussistente — in tutto o in parte- l’obbligazione e, dall’altro lato,
determinano l’irripetibilità di quanto già versato sine causa.
Per altro verso, il giudice delle leggi ha evidenziato il vulnus al principio di
eguaglianza correlato a simili disposizioni, dalle stesse derivando
ingiustificatamente un trattamento deteriore per il soggetto che, nel rispetto del
quadro normativo previgente, ha già provveduto all’adempimento rispetto a chi,
versando nella medesima situazione, non ha invece effettuato alcun pagamento,
o ha pagato somme inferiori a quanto dovuto (v. Corte cost. n. 227/2009 con
riferimento all’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Corte
cost.n. 320/2005, con riferimento all’ art. 39 della legge 21 novembre 2000, n.
342; Corte cost.n. 416/2000, con riguardo all’ art. 7, comma 10, della legge 23
dicembre 1998, n. 448;Corte cost.n. 421/1995 in relazione all’ art. 9-bis del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103).
Tali principi sono stati di recente ribaditi da Corte cost.n.82/2013, ove si è
testualmente affermato, con riferimento all’art. 20, comma 1, secondo periodo,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che “…sono illegittime, per
violazione del principio di uguaglianza consacrato nell’art. 3 Cost., le
disposizioni che, posta la non debenza di una determinga prestazione
patrimoniale, prevedano l’irripetibilità di quanto sia stato versato nell’apparente
adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione”.

,e,

Ric. 2013 n. 17499 sez. MT – ud. 09-07-2014
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altri pendenti innanzi a questa Sezione, si controverte unicamente del diritto alla
ripetizione dell’IVA versata dalla parte contribuente.
Orbene, è vero che con riguardo alla questione della vigenza clell’art.9 c.17
I.n.289/2012 in tema di IVA, questa Corte ha ritenuto non operativa tale
disposizione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia úlle Comunità
Europee del 17 luglio 2008 in causa C-132/06 con la quale, in ad una
procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata
dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario della L. n. 289 del 2002,
artt. 8 e 9, nella parte in cui prevedono la condonabilità – Cass. n.12083/12-.
V’è tuttavia da sottolineare che questa stessa Sezione —ord.n.1462/2014- ha di
recente proposto rinvio pregiudiziale ex art.267 TFUE alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea affinchè sia chiarito se i principi dichiarati da CGUE con
la sentenza resa il 17 luglio 2008 nella causa 132/06 sopra ricordata ostano ad
una disposizione normativa quale risulta dall’art.9 comma 17 della legge
n.289/2002 che, nell’interpretazione fornita da questa Corte, consente ai
contribuenti di ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di IVA nel
triennio 1990/1992 in relazione al terremoto che ha interessato le province di
Catania, Ragusa e Siracusa.
Ora, è evidente che il tema d’indagine relativo alla decorrenza Oel termine di
decadenza per la domanda di rimborso che qui viene in considerazione assume
rilevanza pregiudiziale rispetto all’esito della presente controvensia posto che,
impregiudicata la verifica in ordine alla compatibilità eurounitaria della
normativa interna condonistica in tema di IVA con tutti i principi UE,
l’eventuale soluzione interpretativa orientata verso l’irrilevanza delle
disposizioni normative introdotte fra il 2006 e il 2008 in tema di differimento
dei termini renderebbe fondata l’eccepita decadenza del dritto al rimborso,
assorbendo l’esame di ogni altra questione. Senza dire che pendono innanzi a
questa Sezione altri procedimenti — rinviati a nuovo ruolo in attesa dell’esito
della presente ordinanza- nei quali il diritto di rimborso non riguarda il tributo
IVA e per i quali appare comunque rilevante la soluzione della questione qui in
esame.
Orbene, il nodo interpretativo che qui si prospetta è, come si diceva, collegato
alla decorrenza del termine di decadenza che, alla stregua della disposizione di
carattere residuale di cui all’art.21 c.2 digs.n.546/1992- applicabile in parte
qua(cfr., specificamente, Cass., 20 dicembre 2012, n. 23589 e, in generale,
Cass.n.7113/2003 e Cass.n.82/2014), non trovando applicazione a disciplina di
cui all’art.38 dPR n.602/1973 decorrente dall’epoca del pagamento
dell’imposta( Cass. 23 maggio 2005, n. 10838; Cass. 22 gennaio 2004, n.
1040;Cass. n. 16328/2013)-riguarda le obbligazioni restitutorie a carico del
Fisco.
Sembra infatti chiaro che se le disposizioni normative appena ricordate devono
essere intese nel senso di attribuire nuovamente ai contribuenti inadempienti la
possibilità di definizione automatica a partire dall’epoca di entrata in vigore
delle relative discipline, lasciando immutata la posizione dei contribuenti
adempienti, la prospettata decadenza del diritto a ripetere le somme pagate dai
contribuenti adempienti formulata dall’Agenzia delle Entrate coglierebbe nel
segno, risultando l’istanza di rimborso presentata ben oltre il termine biennale
di cui si è detto.
Infatti, essendo il diritto alla restituzione sorto solo in data posteriore a quella

Ric. 2013 n. 17499 sez. MT – ud. 09-07-2014
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del pagamento il momento iniziale di decorrenza dovrebbe essere agganciato
alla data di entrata in vigore dell’art.9 comma 17 1.n.289/2002.
Orbene, la chiave di lettura favorevole a tale opzione risulta espressa dalla
sentenza n. 23589/2012 della Sezione V di questa Corte, secondo la quale “…il
momento iniziale della decorrenza del termine di decadenza (D.Lgs. n. 546 del
1992, ex art. 21, comma 2) in rassegna certamente non va riferito (anche nella
prospettiva di cui all’art. 2935 c.c.) alla data del pagameno chiesto in
restituzione, poiché il diritto alla restituzione è insorto solo succesivamente ad
essa. Non può, d’altro canto, che essere ricollegato alla data (1 gerinaio 2003) di
entrata in vigore dell’originaria previsione della L. n. 289 del 12002, art. 9,
comma 17. L’emanazione di tale disposizione infatti – segnando l’insorgenza del
diritto restitutorio, evento non inciso dalle modificazioni successivamente
apportate alla norma dal D.L. n. 300 del 2006, convertito in L. n. 17 del 2007 e
L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008 (di per sè idonee ad
interferire sul solo profilo “condonistico” della disciplina) – costituisce, ad un
tempo, il presupposto della pretesa restituzione, che il D.Lgs. n. 546 del 1992,
art. 21, comma 2, ultima parte, individua quale dies a quo del prescritto termine
di decadenza. Essendo incontroverso che la domanda di restituzione fu
presentata il 9 febbraio 2008 (ad oltre cinque anni dalla di entrata in vigore
della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17), se ne deve, dunque, inferire
l’intervenuta decadenza del contribuente dall’azionato diritto restitutorio”efr.Cass.n.23589/2012-.
Secondo tale indirizzo il termine di decadenza deve decorrere dall’1.1.03,
perché il decreto legge 300/2006, sia nel testo originale che nel testo risultante
dalla modifica recata dal decreto legge 248/07, differisce i termini per sanare in
favore dei contribuente che non avevano versato i tributi, ma nulla aggiunge,
rispetto alla legge 289/02, al diritto restitutorio dei contribuenti che quei tributi
avevano a suo tempo versato.
In sostanza, per effetto della legge n.289/02, dall’ 1.1.03 sorgq, in capo ai
contribuenti che avevano versato i tributi per gli anni 90/92,1 il diritto di
ripetere il 90 % del versato e tale diritto non viene in alcun modo modificato o
accresciuto da nessuno degli interventi normativi successivi.
Tali disposizioni avrebbero, pertanto, unicamente differito il termine di
sanatoria per i contribuenti che non avevano versato i tributi per gli anni 90/92,
senza mai far scendere il versamento “sanante” al di sotto della percentuale del
10% del dovuto che era già fissata nella 1.n.289/02. Una volta decorso il termine
per il rimborso scaturente dall’entrata in vigore della 1.n.289/2002 non sarebbe,
dunque, più possibile fare rivivere il diritto alla ripetizione di quanto versato.
Né in questa direzione potrebbero valere le disposizioni normative più recenti,
per l’appunto destinate ad operare unicamente nell’ambito della definizione
automatica che il legislatore, nell’esercizio delle sue prerogative, aveva deciso
di “differire” in favore dei contribuenti non adempienti. Del resto, la diversità
ontologica tra l’obbligo di pagare le imposte e il diritto di ripetere il “non
dovuto”, unita all’autonomia logica e giuridica tra la funzione condonistica
dell’istituto di cui all’art. 9 c.17 cit. e la sua funzione restitutoria non
consentirebbe di ritenere che il termine fissato – ai fini del pagamento – per il
contribuente inadempiente possa valere anche ai fini dell’istanza di rimborso da
parte del contribuente, il quale ha assolto il suo debito tributario divenendo
creditore, nei confronti dello Stato, di quanto pagato in eccedenza rispetto

Ric, 2013 n. 17499 sez. MT – ud. 09-07-2014
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all’agevolazione tributaria introdotta ex post.
In prospettiva opposta a quella testé evidenziata si inscrive il diverso indirizzo
espresso da questa Sezione in materia.
Cass.n.10242/2013 — e, in precedenza, Cass.n.22507/2012- ha ritenuto che il
condono fiscale previsto dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 risponde ad una logica particolare e diversa, rispetto agli altri
provvedimenti di sanatoria, superando la circostanza per cui di regola le
sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto
riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro i he sono stati
coinvolti in eventi calamitosi (nel caso di specie, il sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa).
Seguendo questa prospettiva si è quindi giunti a riconoscere il diritto del
contribuente di ottenere il rimborso del 90% delle imposte (nella specie IRPEF)
pagate negli anni 1990-1992, entro il termine decadenza prorogato fino al 31
marzo 2008.
Tale indirizzo pare muovere dal presupposto che fare decorrere il termine per
l’esercizio del diritto al rimborso dall’entrata in vigore della 1.n.289/2002 senza
attribuire alcun rilievo alla disposizioni normative più recenti, ance se
formalmente rivolte ad incidere soltanto sui termini per la definizione
automatica, finirebbe col vulnerare i contribuenti che avevano regolarmente
corrisposto i tributi per gli anni interessati dal beneficio condonale. Ciò
determinerebbe ingiustificatamente un trattamento punitivo nei loro confronti, a
fronte del contegno mantenuto da quei soggetti che non avevano versato
alcunchè negli anni di riferimento e per i quali il legislatore ha introdotto,
attraverso la formula del “differimento” del termine per la presentazione della
definizione automatica, una riapertura di termini- ormai abbondantemente
decorsi rispetto a quelli originariamente determinati dal comma 17 dell’art.9
Leit.Questo indirizzo, in definitiva, sembra volere recuperare le ragioni di fondo già
esposte a sostegno della lettura ampia del comma 17 dell’art.911.n.289/2002,
trasponendo quegli esiti interpretativi —costituzionalmente orientati- alla
disciplina più recente. Il tutto in una prospettiva che, si intendano le
disposizioni più recenti come meramente ampliative dell’originario termine per
la definizione condonale ma non modificative dell’impianto di cui all’art.9 c.17
1.n.289/2002, ovvero come esse stesse costitutive di un nuovo diritto alla
definizione automatica- in ragione delle modifiche introdotte dapprima dal D.L.
28 dicembre 2006 n. 300 e, poi, dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31 all’art. 9,
comma 17, legge n. 289/2002, non solo in punto di termini per l’esercizio del
rimborso, ma anche di percentuale del pagamento dovuto per fruire
dell’agevolazione tributaria (dapprima riducendo la percentuale dell’imposta
condonata e successivamente “ri”portandola al 90%, per come era già
nell’originaria previsione di cui all’art.9 c.17 cit.)-, parrebbe in ogni caso
rivolta a salvaguardare i principi di ragionevolezza ed uguaglianza sulle basi dei
quali si è andata consolidando la lettura costituzionalmente orientata della
disciplina introdotta dall’originario art.9 c.17 1.n.289/2002.
Conclusioni.
Tirando le fila del discorso sin qui condotto, il Collegio – considerata la duplice
chiave di lettura che può avere la questione agitata dalla parte ricorrente con il
ricorso e in altre controversie rinviate a nuovo ruolo alla medesima udienza e

tenuto conto della vasta platea dei soggetti coinvolti e della particolare
rilevanza dei principi, anche costituzionali, sottesi alla soluzione, con possibili
ricadute per eadem ratio pure nei processi previdenziali, ritiene opportuno
rimettere gli atti al Primo Presidente per le sue determinazioni in ordine alla
eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite.
PQM
la Corte
applicato l’art. 374 cod. proc. civ., rimette gli atti al Primo gresidente per
l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso il 9 luglio 2014 nella camera di consiglio della sesta sezione civile
in Roma.

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