Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17368 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Fante

n. 10, presso lo studio dell’Avv. de Jorio Filippo, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti RICCIO Alessandro, Clementina Pulli, Nicola Valente e Giovanna

Biondi per procura in calce al controricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1368/06 della Corte di Appello di

Genova del 2212.2006/7.02.2007 nella causa iscritta al n. 164 del

R.G. anno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.06.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Filippo de Jorio per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso, in via principale, per l’inammissibilita’

e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, depositato l’11.10.2001, B.A. esponeva:

– di percepire una pensione da parte dell’INPDAP, per avere prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri;

– di avere svolto attivita’ nel settore privato e di avere maturato pensione INPS dal 1.08.1996;

– che quest’ultima pensione gli era stata liquidata senza il computo dell’indennita’ di contingenza, per essergli stata corrisposta l’indennita’ integrativa speciale sulla pensione INPDAP. Cio’ premesso, conveniva in giudizio l’INPS per sentir riconoscere l’indennita’ di contingenza sulla pensione liquidata da tale ente e conseguentemente per sentirlo condannare al pagamento degli importi maturati a tale titolo dal 1.08.1996.

All’esito il Tribunale di Savona con sentenza n. 180 del 2005 rigettava la domanda e tale decisione, appellata dal B., e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 1368 del 2006, che ha osservato come la pensione erogata dall’INPS fruisse dell’adeguamento automatico al costo della vita e non subisse alcuna decurtazione per il contemporaneo godimento della pensione INPDAP. Il B. ricorre per cassazione con un solo motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L’INPS resiste con controricorso.

Il ricorrente ha presentato osservazioni scritte relative alle conclusioni del P.M. ex art. 379 c.p.c., comma 4.

2. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare della L. n. 843 del 1978, art. 19 e della L. n. 724 del 1994, art. 15 nonche’ vizio di motivazione.

Il B. osserva che l’impugnata sentenza non ha tenuto conto delle decisioni di questa Corte n. 4465 del 2000 e n. 3778 del 2007, le quali hanno affermato che l’incompatibilita’ della doppia percezione della IIS (indennita’ integrativa speciale) e’ stabilita dalla L. n. 843 del 1978, art. 19 solo per pensioni entrambe a carico dell’INPS. Il ricorrente aggiunge che la stessa sentenza impugnata non ha considerato che la L. n. 724 del 1994, art. 15 chiarisce che la indennita’ integrativa speciale fa parte di tutte le pensioni pubbliche e private.

Da parte sua l’INPS contrasta tali argomentazioni, ritenendo corretta la decisione impugnata, in quanto l’indennita’ integrativa speciale, riguardante i dipendenti pubblici e l’indennita’ di contingenza prevista per il settore privato, rientrano nella base pensionabile, di tal che il trattamento pensionistico erogato viene determinato tenendosi conto dell’una o dell’altra indennita’. Nelle osservazioni ex art. 379 c.p.c. la difesa del ricorrente, nel contrastare le conclusioni negative del PM, rileva che ove si accedesse alla tesi – sostenuta dal giudice di appello- della non cumulabilita’ nel caso di specie delle due indennita’, si verificherebbe un ingiusto arricchimento a favore dell’INPS, per essere stati pagati i contributi previdenziali sulla retribuzione, di cui l’indennita’ integrativa speciale costituisce una componente, contributi che dovrebbero essere restituiti al lavoratore quando va in quiescenza.

3. Cio’ premesso sulle opposte linee difensive, questo Collegio ritiene di non condividere i rilievi mossi dal ricorrente alla sentenza impugnata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 25616 del 2008) hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1 in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulle corresponsione di quote aggiuntive (c.d. quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10 ha escluso, dal 1 gennaio 1979, che lo stesso soggetto, titolare di piu’ pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive , integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, possa fruire su piu’ una di una pensione di tali quote aggiuntive o dell’incremento dell’indennita’ integrativa speciale o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Tale regola trova applicazione, proseguono le Sezioni Unite, anche nel caso di titolarita’ di una pensione dell’AGO e di una pensione dello Stato e, in tal caso, come precisa l’art. 19, comma 2, continua a corrispondersi l’indennita’ inerente alla pensione statale e non spettano invece le quote aggiuntive sulla pensione AGO corrisposta dall’INPS. Orbene dall’applicazione di tale principio al caso di specie discende che l’indennita’ di contingenza sulla pensione erogata dall’INPS non possa essere cumulata con l’indennita’ integrativa speciale sulla pensione erogata dall’INPDAP, come correttamente ha deciso il giudice di appello con motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Ne’ colgono nel segno le osservazioni, contenute nelle note in data 5.05.2010 del ricorrente, secondo cui la decisione delle Sezioni Unite non e’ decisiva, riferendosi soltanto all’ipotesi di restituzione di quote aggiuntive L. n. 160 del 1975, ex art. 10, comma 3 per tutte le pensioni superiori al minimo, giacche’ da una attenta lettura della richiamata decisione si evince, come gia’ evidenziato, che lo stesso soggetto, titolare di piu’ pensioni, non puo’ fruire su piu’ di una pensione di “ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita”. Il che esclude che la portata di tale decisione sia limitata all’ipotesi della restituzione delle quote aggiuntive anzidette.

Neppure sono risolutive le argomentazioni, contenute nelle osservazioni scritte alle conclusioni del PM, in ordine ad asserito ingiustificato arricchimento dell’ente previdenziale, trattandosi di profilo non rientrante nell’oggetto della controversia in esame.

4. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nella formulazione previgente al 2003, applicandosi la norma novellata ai giudizi iniziati dopo il 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003), mentre il giudizio in questione risulta introdotto con ricorso dell’11.10.2001 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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