Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17368 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26182-2012 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 426/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/06/2012 R.G.N. 408/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato l’amministrazione, quale obbligata solidale il D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, al pagamento in favore di B.R. della complessiva somma di Euro 11.643,07;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale l’intimato non ha opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che l’unico motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, perchè la Corte territoriale, nel ritenere applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale dell’appaltante prevista dal richiamato art. 29, avrebbe interpretato la disposizione senza considerarne il chiaro tenore letterale e la ratio, omettendo anche di valutare le differenze fra appalto pubblico e privato che giustificano la diversità di disciplina quanto alla responsabilità solidale, limitata per gli enti pubblici a quella residuale prevista dall’art. 1676 c.c.;

2. che non determina inammissibilità del ricorso il mancato richiamo nella rubrica al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, perchè l’onere della specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, comporta solo l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931), onere che nella specie è stato assolto dal ricorrente il quale alle pagine 5 e 6 ha espressamente censurato anche la interpretazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, accolta dalla Corte territoriale;

3. che il ricorso è fondato in quanto la sentenza impugnata si pone in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui ” ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del richiamato decreto. Il D.L. n. 76 del 2013, art. 9, nella parte in cui prevede la inapplicabilità dell’art. 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, non ha carattere di norma dì interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni” (Cass. 10.10.2016 n. 20327; Cass. 22.11.2016 n. 23746; Cass. 21.11.2016 n. 23651; Cass. 11.10.2016 n. 20434; e quanto all’inapplicabilità dell’art. 29 agli appalti pubblici Cass. 23.5.2016 n. 10664; Cass. 24.5.2016 n. 10731; Cass. 7.7.2014 n. 15432);

4. che a detto orientamento il Collegio intende dare continuità, perchè la motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritta ex art. 118 disp. att. c.p.c., affronta tutte le questioni prospettate nella motivazione della sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, escludendo ogni profilo di illegittimità costituzionale della interpretazione qui accolta e ponendo in risalto le differenze fra appalto pubblico e privato che giustificano la diversità della disciplina;

4.1. che per gli appalti pubblici l’ordinamento prevede un complesso articolato di tutele, volte tutte ad assicurare il rispetto dei diritti dei lavoratori, tutele che difettano nell’appalto privato e che compensano la mancata previsione della responsabilità solidale prevista dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, non applicabile alla pubblica amministrazione in quanto in contrasto con il principio generale (oggi rafforzato dal nuovo testo dell’art. 81 Cost., che affida alla legge ordinaria il compito di fissare “i criteri volti ad assicurare l’equilibrio fra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni”) in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non previamente preventivati e deliberati;

4.2. che la responsabilità prevista dall’art. 1676 c.c., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, al pari dell’intervento sostitutivo di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, opera nei limiti di quanto è dovuto dal committente all’appaltatore, mentre l’art. 29 comporta la responsabilità dell’appaltante anche nell’ipotesi in cui lo stesso abbia già adempiuto per intero la sua obbligazione nei confronti dell’appaltatore;

4.3. che detta responsabilità non può essere estesa alle pubbliche amministrazioni in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell’opera pubblica, quale conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore;

4.4. che la diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica, quindi, la diversa disciplina e rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, in relazione all’art. 3 Cost.;

5. che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con il rigetto della domanda formulata il D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29;

6. che la complessità delle questioni trattate, l’assenza di orientamenti univoci della giurisprudenza di merito e la mancanza di precedenti di questa Corte alla data di instaurazione del giudizio di primo grado giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo;

6.1. che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta nei confronti del Ministero della Giustizia D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale del 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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