Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17367 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 18/08/2011), n.17367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22867/2006 proposto da:

M.F., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI

Stefano, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DE PAULIS Ettore, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 632/2005 del TRIBUNALE di L’AQUILA, emessa il

25/07/2005, depositata il 28/07/2005; R.G.N. 703/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 27 marzo 1995 il giudice dell’esecuzione dichiarava l’estinzione del processo di espropriazione immobiliare introdotto da M.F. in danno di C.C..

Con successiva ordinanza del 12 luglio 1995 lo stesso giudice ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento dell’immobile oggetto dell’esecuzione ed il debitore esecutato chiedeva ed otteneva che il Conservatore dei Registri Immobiliari di L’Aquila annotasse la cancellazione medesima.

Poichè intanto la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 205 del 28 luglio 1998 aveva annullato sia l’ordinanza di estinzione del processo esecutivo, sia il provvedimento che disponeva la cancellazione della trascrizione del pignoramento, il creditore procedente chiedeva che fosse fissata la vendita dell’immobile.

Il giudice dell’esecuzione, rilevato che la trascrizione del pignoramento era stata cancellata e ritenuto che in difetto di attuale trascrizione del vincolo non si poteva procedere alla vendita dell’immobile, rigettava l’istanza del creditore, anche perchè – come aveva pure rilevato l’esperto nominato per la stima l’immobile medesimo, era stato alienato a terzi dopo l’avvenuta cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Con ricorso in opposizione dell’11 aprile 2003 M.F. chiedeva al tribunale di L’Aquila che venisse dichiarata la nullità- ovvero l’inefficacia dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza di vendita.

Con sentenza 632/2005 il Tribunale rigettava l’opposizione, osservando che il provvedimento di cancellazione può essere annotato solo laddove è definitivo; che per la cancellazione si richiede che la copia della relativa ordinanza del giudice dell’esecuzione rechi l’attestazione di cancelleria della mancata proposizione del reclamo nel termine di cui all’art. 630 c.p.c.; che, laddove si sia proceduto alla cancellazione della trascrizione del pignoramento senza il rispetto dei suddetti requisiti, al giudice dell’esecuzione, tuttavia, non prendere atto dell’attuale insussistenza della trascrizione del vincolo.

Propone ricorso per cassazione M.F. con un solo motivo, illustrato anche da memoria.

Resiste con controricorso C.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il controricorrente eccepisce – la tardività del ricorso in quanto la sentenza è stata pubblicata il 28 luglio 2005, mentre la notifica a mezzo posta è stata effettuata il 29 luglio 2006.

L’eccezione è infondata.

Il ricorso non è tardivo, perchè è stato presentato all’ufficiale giudiziario il 28 luglio 2006 e, quindi, entro il termine di decadenza dell’anno stabilito per l’impugnazione.

Secondo un principio generale ormai proprio del nostro ordinamento, infatti, la notificazione di atti deve considerarsi perfezionata per il richiedente al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Parte ricorrente sostiene altresì che il controricorso è stato notificato al portiere dello stabile, ma non è stata poi spedita la raccomandata.

L’eccezione è fondata.

Nella notificazione eseguita ex art. 139 cod. proc. civ., comma 3, l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass., 30 giugno 2008, n. 17915).

Parte ricorrente denuncia: “violazione o falsa applicazione; delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 2655 c.c.. Vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”.

Secondo parte ricorrente l’impugnata sentenza deve ritenersi illegittima, per aver confermato la decisione di rigetto dell’istanza di vendita in data 7 aprile 2003 la quale si fonda su un provvedimento di cancellazione inesistente e/o nullo, nonchè contraddittoria nella parte in cui, pur rilevando l’inesistenza e nullità del provvedimento di cancellazione ha comunque confermato la validità del rigetto dell’istanza di vendita sul presupposto che laddove la cancellazione sia stata illegittimamente eseguita, al giudice dell’esecuzione innanzi al quale venga riassunto il processo non rimane che prendere atto della mancata trascrizione del pignoramento.

Il motivo è infondato.

Nel pignoramento immobiliare sono identificabili due distinti momenti processuali, cui corrispondono due diversi adempimenti: la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari (Cass., 5 maggio 1975, n. 1729).

La trascrizione del pignoramento costituisce lo strumento per realizzare la funzione del processo di esecuzione immobiliare, ossia l’espropriazione dell’immobile pignorato e l’alienazione a terzi per soddisfare i diritti di credito.

La trascrizione è, perciò, l’elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti, per cui non si può dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento, (art. 497 c.p.c.).

La cancellazione della trascrizione opera come un’autonoma causa di estinzione della pubblicità, che ne fa venir meno tutti gli effetti rispetto ad ogni interessato, indipendentemente dalla validità o meno del titolo in base al quale la cancellazione medesima è stato effettuato (Cass., 13 febbraio 1970, n. 349).

Sul punto anche la dottrina (ad eccezione di un’isolata opinione contraria) concorda nel ritenere che il provvedimento di revoca dell’avvenuta trascrizione non comporta l’automatica reviviscenza del vincolo nella sua efficacia di pubblicità, per ripristinare la quale occorre quindi procedere a nuova trascrizione.

Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha preso atto della mancanza della trascrizione ed ha legittimamente deciso che, nella sostanziale insussistenza dello stesso pignoramento, l’istanza di vendita era da rigettare, considerato, peraltro, che, secondo quanto era stato rilevato in sede di stima, l’immobile era stato anche alienato a terzi successivamente all’avvenuta annotazione della cancellazione del pignoramento.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.

La particolarità della fattispecie decisa giustifica la totale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA