Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17367 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26157-2012 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

P.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO CARAPELLE,

MARIO MENGHINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

COURT REPORTING NORD S.R.L. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 627/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/06/2012 R.G.N. 837/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Torino ha condannato la Court Reporting Nord s.r.l. e il Ministero della Giustizia, quale obbligato solidale il D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, a corrispondere a P.M. la complessiva somma di Euro 24.225,07;

che la Corte di Appello di Torino, adita dal Ministero, ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito del pagamento dell’intero importo da parte dell’obbligato principale, e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado per il principio della soccombenza virtuale, escludendo la eccepita inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni del richiamato art. 29;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo, articolato in più punti, al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso P.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che l’unico motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2,” perchè la Corte territoriale, nel ritenere applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale dell’appaltante prevista dal richiamato art. 29, avrebbe interpretato la disposizione senza considerarne il chiaro tenore letterale e la ratio, omettendo anche di valutare le differenze fra appalto pubblico e privato, che giustificano la diversità di disciplina quanto alla responsabilità solidale, limitata per gli enti pubblici a quella residuale prevista dall’art. 1676 c.c.;

2. che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, determina l’inammissibilità del ricorso perchè il motivo di impugnazione deve avere carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione oggetto di gravame, il che comporta la esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l’esposizione di argomenti idonei a confutare le ragioni della denunciata violazione di legge (Cass. 3/8/2007 n. 17125; Cass. 25/9/2009 n. 20652; Cass. 26.3.2010 n. 7375);

3. che nel caso di specie la Corte territoriale non ha confermato la sentenza di primo grado nè ha pronunciato la condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute al P. dalla società appaltatrice, bensì ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha esaminato la fondatezza dell’appello al solo fine di statuire sulle spese del giudizio;

4. che il ricorrente non ha correttamente individuato il capo della decisione che doveva essere censurato (ossia quello relativo al regolamento delle spese del giudizio di appello) nè ha fatto riferimento alcuno alla disciplina dettata dal codice di rito sul regolamento delle spese processuali, poichè il motivo è formulato presupponendo una pronuncia di condanna del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, nella specie insussistente;

5. che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

5.1 che non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Roberto Carapelle, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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