Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17366 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRAGNOLI

ENRICO, GRAGNOLI LEONIDA, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

CERAMICHE EUROTILES S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 211, presso lo

studio dell’avvocato RICCI EMANUELE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MANISCALCO PAOLO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1071/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/07/2006 r.g.n. 1817/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato GRAGNOLI ENRICO; udito l’Avvocato RICCI EMANUELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Novara, depositato in data 2.12.2002, C.R.J., premesso di svolgere l’attivita’ di agente di commercio, esponeva di avere stipulato in data (OMISSIS) un contratto di agenzia a tempo indeterminato con la Ceramiche Eurotiles s.p.a. avente ad oggetto l’incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita di materiale ceramico di produzione della preponente.

In particolare rilevava che nel contratto si era fatta espressa menzione della esistenza di altri contratti di agenzia stipulati da esso ricorrente con altre societa’ operanti nel medesimo settore merceologico, e si era anche prevista la possibilita’ che lo stesso assumesse ulteriori rapporti di agenzia avendo le parti stabilito, all’art. 3 del contratto stipulato, che l’agente si impegnava a rendere noto con congruo anticipo la sua eventuale intenzione di assumere incarichi da nuovi contratti di agenzia, al fine di ottenere eventuale autorizzazione scritta prima di concludere l’accordo.

Rilevava altresi’ che;con messaggio telefax inoltrato il giorno 5.6.2001, aveva comunicato alla Ceramiche Eurotiles s.p.a. la propria intenzione di assumere una ulteriore rappresentanza commerciale con riferimento ai prodotti della Soc. Vaccari Ligure, con la precisazione che qualora la preponente non avesse inoltrato obiezioni scritte in merito entro quindici giorni, la suddetta attivita’ di rappresentanza si sarebbe considerata autorizzata.

Non avendo ricevuto alcuna risposta scritta a tale comunicazione, il ricorrente aveva quindi iniziato la sua collaborazione professionale con la societa’ sopra indicata.

Posto cio’; rilevava che con nota del 29.10.2001, la preponente gli aveva comunicato la sua decisione di recedere dal mandato addebitandogli, tra l’altro, l’assunzione di nuove agenzie senza espressa autorizzazione in violazione di quanto previsto dall’art. 3 del contratto stipulato.

Chiedeva pertanto che, previo accertamento dell’insussistenza della giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia, la societa’ preponente venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di Euro 8.574,80 a titolo di indennita’ sostitutiva del preavviso e di indennita’ suppletiva di clientela, oltre accessori.

Con sentenza in data 4.7.2005 il Tribunale adito accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Ceramiche Eurotiles s.p.a.

lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 6.6.2006, accoglieva il gravame rigettando quindi le domande proposte dal ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione C. R.J. con cinque motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la societa’ intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta error in procedendo, per errata e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione di legge, per errata e falsa applicazione dell’art. 1750 c.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare osserva che erroneamente la Corte territoriale non si era soffermata sul problema della tempestivita’ del recesso e sul relativo onere della prova, sebbene tale rilievo fosse stato sollevato da esso appellato, incorrendo quindi nella violazione dell’art. 112 c.p.c., che veniva fatta valere sotto il profilo dell’errar in procedendo. Cio’ in quanto il requisito della immediatezza, che condiziona la validita’ e la tempestivita’ del recesso per giusta causa, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si applica anche ai rapporti di agenzia. Per contro la motivazione della Corte d’appello riguardava solo la questione della pretesa insufficienza dell’autorizzazione implicita a seguito del telefax del 5.6.2001, ma non affrontava il tema della tardivita’ del recesso che era stato prospettato in maniera separata nel ricorso introduttivo del giudizio.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione di legge, per errata e falsa applicazione dell’art. 1750 c.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

carenza ed irrazionalita’ manifesta della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare rileva il ricorrente che, comunque, ai sensi degli artt. 1750 e 2697 c.c., competeva all’impresa preponente l’onere di fornire la prova della tempestivita’ del recesso in applicazione del principio della necessita’ della contestazione immediata, e quindi l’onere di giustificare il lasso di tempo intercorso fra la verificazione del fatto addebitato e la contestazione dell’addebito.

E la prova testimoniale assunta aveva evidenziato che la societa’ era a conoscenza della condotta del C. molto prima dell’ottobre 2001, allorche’ aveva proceduto alla contestazione suddetta.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta error in procedendo, per errata e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 420 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; error in procedendo, per errata e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la Ceramiche Eurotiles s.p.a. fosse in concorrenza con la Soc. Vaccari Ligure, sebbene la societa’ appellata non avesse in alcun modo contestato le deduzioni di esso agente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, laddove aveva evidenziato che i prodotti trattati appartenevano a settori merceologici diversi.

Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione di legge, per errata e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 1750 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

carenza ed irrazionalita’ manifesta della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la sussistenza di un inadempimento contrattuale a seguito del ritenuto svolgimento di attivita’ per altra impresa senza autorizzazione, prescindendo dalla valutazione del precedente comportamento delle parti alla stregua del quale l’obbligo di comunicazione era stato ritenuto non operante – e non poteva quindi costituire giusta causa di recesso – allorche’ si trattava di acquisizione di incarichi da imprese non concorrenti.

Col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione di legge, per errata e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 1750 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

carenza ed irrazionalita’ manifesta della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che dai documenti acquisiti sarebbe emersa la prova che le due societa’ predette avrebbero operato nel medesimo ambito merceologico, aderendo alle prospettazioni della societa’ appellata che, senza fornire alcuna prova in proposito, aveva sostenuto la tesi dell’esistenza di un medesimo ambito concorrenziale, disattendendo le conclusioni del consulente di controparte e del giudice di primo grado.

I primi due motivi di gravame, che il Collegio ritiene di dover trattare congiuntamente essendo gli stessi fra di loro intrinsecamente connessi, sono infondati.

Ed invero, se pur corretti si appalesano i rilievi di parte ricorrente circa l’applicabilita’ al contratto di agenzia dei principi elaborati, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, in tema di tempestivita’ del recesso, e circa la sussistenza dell’onere in capo alla societa’ preponente di fornire la prova delle ragioni che giustificavano il ritardo nella contestazione, osserva il Collegio che l’assunto del ricorrente si fonda sull’equivoco concernente il contenuto e la natura della comunicazione dallo stesso inoltrata alla societa’ con telefax del 5.6.2001.

Ed invero, posto che con tale comunicazione il C. chiedeva “la possibilita’ di rappresentare” la Soc. Vaccari Ligure, con la precisazione che “qualora non dovessero pervenirmi obiezioni scritte entro 15 gg. dalla presente, la suddetta attivita’ di rappresentanza commerciale dovra’ considerarsi da voi autorizzata come da Vs. art. 3”, si impone un duplice ordine di rilievi.

Innanzi tutto devesi evidenziare che, alla stregua del contenuto di tale nota, il C. aveva unilateralmente, e quindi illegittimamente, alterato i termini del contratto stipulato con la preponente il (OMISSIS) laddove le parti avevano espressamente previsto la necessita’ di “idonea autorizzazione scritta” prima che l’agente concludesse l’accordo con altre societa’ per l’assunzione di nuove agenzie; in secondo luogo occorre evidenziare che la nota in parola conteneva esclusivamente la manifestazione di intenzione da parte del C. di assumere la rappresentanza commerciale dei prodotti della Soc. Vaccari Ligure, e non poteva quindi in alcun modo considerarsi, neanche implicitamente, quale comunicazione dell’avvenuta assunzione di tale rappresentanza.

Tutto cio’ riflette i suoi effetti sulla problematica sollevata dal ricorrente in tema di tardivita’ del recesso e di mancato esame da parte della Corte di merito della relativa eccezione.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di secondo grado hanno affrontato la questione rilevando come la comunicazione del 5.6.2001 recasse in se’ solo la manifestazione dell’intento dell’agente di assumere il nuovo incarico, assunzione che alla stregua delle pattuizioni contrattuali (le quali, si ribadisce, non potevano essere unilateralmente modificate dal ricorrente) avrebbe potuto verificarsi solo in esito alla autorizzazione scritta della preponente; e rilevando altresi’ come dalla prova testimoniale assunta non fosse emersa alcuna indicazione in relazione alla data in cui il ricorrente ebbe ad assumere la rappresentanza della Soc. Vaccari Ligure.

Quindi nessuna violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c. puo’ ritenersi nel caso di specie verificata, avendo la Corte di merito fornito compiuta ed esauriente spiegazione in ordine alle deduzioni concernenti la asserita decadenza dal diritto azionato dalla societa’, ne’ puo’ ritenersi che questa sia venuto meno all’onere alla stessa incombente di fornire la prova della giustificatezza del presunto ritardo con cui la contestazione sarebbe stata effettuata.

Ed invero, posto che incombe la datore di lavoro (e quindi alla societa’ preponente, nel rapporto di agenzia), di fornire la prova del rispetto del canone della immediatezza, che condiziona la validita’ del recesso per giusta causa, e quindi di giustificare il lasso di tempo intercorso fra la verificazione del fatto addebitato e la contestazione dell’addebito, osserva il Collegio che nel caso di specie la verificazione del fatto addebitato non puo’ certo farsi risalire alla data (5.6.2001) in cui l’agente ebbe a comunicare il proprio intendimento di assumere la rappresentanza commerciale della Soc. Vaccari Ligure; e pertanto, nel sollevare la suddetta eccezione di tardivita’ della contestazione, il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova della data (diversa da quella della predetta comunicazione e successiva ad essa) in cui il fatto addebitato ebbe a verificarsi, e solo in esito a cio’ la societa’ preponente avrebbe dovuto provare le ragioni che giustificavano la non tempestivita’ della contestazione.

Alla stregua di quanto sopra l’assunto di parte ricorrente, basato sulla rilevata tardivita’ della contestazione rispetto alla data in cui il C. ebbe a comunicare la propria intenzione di acquisire un ulteriore incarico chiedendo la relativa autorizzazione (e rilevando, arbitrariamente, che la stessa dovesse ritenersi concessa nell’assenza di obiezioni scritte), non puo’ trovare accoglimento.

Del pari infondati si appalesano gli ulteriori motivi di gravame, che il Collegio ritiene parimenti di dover trattare in maniera unitaria.

Ed invero la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come la questione relativa al carattere concorrenziale o meno dell’attivita’ svolta dalla societa’ la cui rappresentanza intendeva l’agente assumere esulasse in realta’ dal tema di indagine della presente controversia, atteso che il contratto in data (OMISSIS) intercorso fra il C. e la Ceramiche Eurotiles s.p.a. concerneva tutti i possibili nuovi incarichi, concorrenziali o non, per come emergeva dal divieto assoluto fatto dall’art. 3 di tale contratto all’agente di assumere nuove agenzie, se non previa autorizzazione scritta della preponente, che percio’ si riservava di valutare l’opportunita’ di concedere o meno tale autorizzazione e di apporvi eventuali limitazioni spaziali e temporali.

Ne’ puo’ comunque rilevare la circostanza che in altre occasioni, allorche’ si era trattato di acquisizione di incarichi da imprese non concorrenti, la preponente non aveva mai ritenuto la sussistenza di una giusta causa di recesso. Ed invero, in presenza di una specifica clausola contrattuale che subordina l’assunzione di nuove agenzie alla espressa autorizzazione della preponente, deve ritenersi preliminare la valutazione da parte della preponente del carattere pregiudievole o non della acquisizione del nuovo incarico; di talche’ la circostanza che in altre occasioni la preponente non avesse ravvisato la sussistenza di alcuna giusta causa di recesso nel caso della acquisizione di nuovi incarichi di rappresentanza in quanto ritenuti non concorrenziali con l’attivita’ dalla stessa svolta, non puo’ condurre a ritenere – in presenza di una clausola contrattuale che in buona sostanza prevedeva la valutazione da parte della societa’ del contenuto pregiudizievole o meno del nuovo incarico assunto dall’agente – l’esistenza di una prassi di generalizzata autorizzazione a siffatte ulteriori acquisizioni.

In ordine all’ulteriore rilievo, concernente la carenza ed irrazionalita’ della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che le due societa’ avrebbero operato nel medesimo ambito merceologico, osserva il Collegio che tale censura involge un apprezzamento di fatto, e che sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo a piu’ riprese di evidenziare che “il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realta’, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilita’ per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (Cass. sez. lav., 7.6.2005 n. 11789).

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza del proprio convincimento ed ha esplicitato iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, evidenziando come dalla prova testimoniale assunta (deposizione teste Ca.Fr.) fosse emersa una quanto meno parziale identita’ del materiale ceramico prodotto dalle due aziende, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimita’. Il vizio non puo’ invero consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in parte qua in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non puo’ trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Il proposto gravame va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 16,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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