Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17365 del 30/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17365 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 2437-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRA I b in persona del Direttore Centrale
pro tempore, elettivamente domiriliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso FAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

LUCISANO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio degli avvocati
CLAUDIO BERLIRI e ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, che lo
rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del
controricorso;

t e/

controricorrente

Data pubblicazione: 30/07/2014

avverso la sentenza n. 221/26/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BARI – Sezione Staccata di FOGGIA del 17.11.2011,
depositata il 30/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

udito per il controricorrente l’Avvocato Alessia Cascioli (per delega
avv. Claudio Berliri) che si riporta agli atti.
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia n.221/2011/26, depositata
il 10/11/2011, che ha accolto l’appello proposto da Lucisano’ Vittorio
contro la sentenza del giudice di primo grado /con la quale era stato rigettato
il ricorso proposto dal predetto contro il silenzio rifiuto relativo a
domanda di rimborso di IRPEF applicata sulla somma erogata nell’anno
2000 dal Fondo di Previdenza FONDENEL a titolo di trattamento di
previdenza integrativa aziendale.
La CTR riteneva che in base alla giurisprudenza di questa Corte le somme
erogate al contribuente andavano tassate nella misura del 12,50 % ai sensi
dell’art.6 1.n.48211985, trattandosi di reddito da capitale, non legato al
rapporto di lavoro. Tale conclusione, secondo la CTR, era l’unica che
consentiva di spiegare l’esclusione dei “vecchi iscritti” dal regime previsto
dall’art.13 c.9 d.lgs.n.124/93.
L’Agenzia delle entrate deduce con il primo motivo la violazione e falsa
applicazione dell’art.13 c.9 d.lgs.n.124/93 e dell’art.] c.5 del d.l.n.669/96,
conv. nella 1.n.30/97, nonché degli artt.16 e 17 e dell’art.42 del dPR
n.917186. Lamenta che l’inapplicabilità del d.lgs.n.124/1993 non
equivaleva a considerare le somme erogate al dipendente come reddito di
capitale, essendo tale trattamento riservato alle sole forme di Mvidenza
integrativa costituite in base al metodo contributivo. Con il secondo motivo
la ricorrente lamenta il vizio di insufficiente, contraddittoria e illogica
motivazione della sentenza.
Il contribuente ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto delle due
censure.
Le due censure meritano di essere esaminate congiuntamente e sono
fondate nei limiti di seguito esposti.
Ed invero, le Sezioni Unite della Corte, componendo pregressi contrasti,
hanno affermato il principio secondo cui “In tema di fondi previdenziali
integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che
risulti iscritto, in epoca all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad
un Fondo di Previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente
trattamento tributario: a) per gli importi maturati fmo al 31 dicembre 2000,
Ric. 2013 n. 02437 sez. MT ud. 19-06-2014
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CONTI;

Ric. 2013 n. 02437 sez. MT – ud. 19-06-2014
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la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17
(T.U.I.R.), solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente
all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di
lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d.
rendimento (per tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato nella
motivazione della medesima decisione, il rendimento netto imputabile alla
gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato), si applica
la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli
importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il
regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del
cit. T.U.I.R.” (Cass. SS.UU. n. 13642/2011).
In tale occasione si è precisata la distinzione tra coloro che siano iscritti a
forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore idel digs.
n. 124 del 1993 (come nel caso di specie) e coloro che risultino, iscritti a
forme analoghe in epoca successiva all’entrata in vigore del predetto
provvedimento legislativo, solo ai secondi risultando applicabile il
trattamento tributario stabilito dal predetto d.lgs. n.124, all’ari 13, comma
9, il quale assoggetta le prestazioni in forma di capitale a tassazione
separata ai sensi del TUIR -approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n, 917,
art 16, comma 1, lett. a), e successive modificazioni ed integrazioni-, e ciò
all’esito della norma interpretativa di cui al dl. 31 dicembre 1996, a 669,
art. 1, comma 5, (convertito con modificazioni con 1. 28 febbraio 1997, n.
30), il quale prevede che “La disposizione contenuta nel D.Lgs. 21 aprile
1993, n. 124, art. 13, comma 9, e quella contenuta nel testo unico delle
imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42,
comma 4, ultimo periodo, introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 11,
comma 3, (a norma del quale la disposizione prevista dall’art. 42, Gomma 4
“non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai
sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni”), devono intendersi riferite esclusivamente à destinatari
iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data
di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 124 del 1993″.
Si è in epoca successiva ribadita, proprio in tema di trattamenti li tquidati a
dirigenti ENEL già iscritti alla forma di previdenza integrativa aziendale PIA- prima dell’entrata in vigore dell’art.13 comma 9 del digs.n.1 124/93 e
maturati entro il 31 dicembre 2000- e dunque per vicende identiche alla
presente-, l’applicazione della ritenuta del 12,50% sulle sole somme relative
alla liquidazione del rendimento, sussistendo il diritto del contribuente al
rimborso, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, della
differenza ira quanto versato all’Erario dal sostituto d’imposta e quanto
dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi della l.
n. 482 del 1985, art. 6 alle sole somme liquidate per il rendimentocfr. Cass.n.3130/2014- .
Quanto alle caratteristiche delle somme portate da tale Fondo, ancora questa
Corte ha avuto modo di chiarire che esse, in quanto inserite in un “…
Fondo di previdenza complementare aziendale a capitaliznzione di
versamenti ed a causa previdenziale prevalente,” erano composte da una
“sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi

capitale deve intendersi, come espressamente precisato nella parte motiva
della citata sentenza delle Sezioni Unite (ultima parte del penultimo
periodo del paragrafo 6.1), il “rendimento netto imputabile alla gestione
sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”, la cui
quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito – come questa
Corte, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, ha avuto modo di
ulteriormente specificare nella successiva sentenza 29583/11 – sulla base di
“una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta”, che operi
l’accertamento della “natura e quantità del rendimento che sarebbe stato
erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale Sia
stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e
quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale
impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento liàffermata
tassazione al 12,5%., aggiungendo, ancora che appare necessario ‘accertare
“…se in concreto sussistesse un rendimento imputabile alla gestione sul
mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato (ossia, in termini più
espliciti, se la differenza tra le somme erogate al beneficiario e l’ammontare
dei contributi versati da lui e dal datare di lavoro derivasse in tutto o in
parte dalla gestione di tali contributi sul mercato finanziario), trascurando
del tutto di svolgere un esame degli investimenti effettuati dal Fondo sul
mercato fmanziario (alla stregua delle norme contrattuali via via
applicabili) e delle plusvalenze con essi realizzati-cfr.Cass.n.3733/2014-.
Si propone, pertanto, al Collegio la cassazione con rinvio della sentenza
gravata perché la CTR proceda – previa disamina dei meccanismi di
funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso degli anni (e
tenendo conto delle eventuali differenze di funzionamento tra il fondo
Ric. 2013 n. 02437 sez. MT – ud. 19-06-2014
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versati dal datore di lavoro (e in notevole minor misura dal lavoratore) e da
un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del
Fondo del capitale accantonato. Sicché possono essere tassate in modo
analogo al TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale,
mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella
fattispecie P.I.A., cui segui il trasferimento della posizione individuale nel
Fondo Enel), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi della
1. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 -i commi 1 e 2, del richiamato art. 6″cfr., ancora, Cass.n.3130/14, cit.Nondimeno, erronea appare la decisione impugnata che ha ritenuto di
riconoscere la natura di reddito di capitale all’intera somma liquidata al
contribuente e non soltanto al c.d. rendimento prodotto dalle somme
accantonate da datore di lavoro e dipendente, a queste esclusivamente
riferendosi la tassazione in misura agevolata del 12,50 %, essendo mancato
qualunque accertamento volto a verificare l’esistenza del rendimento
medesimo e la sua consistenza.
La carenza motivazionale è dunque correlata all’esigenza, alla quale hanno
fatto esplicito riferimento le Sezioni Unite di questa Corte e le successive
decisioni- Cass.n.29583/2011- di una verifica specifica sull’ammontare
del rendimento eventualmente maturato per effetto dell’impiego sul
mercato del capitale accantonato da. parte del Fondo.
Questa Corte ha infatti avuto modo ance di recente di chiarire, esaminando
fattispecie omologa a quella qui esaminata, che “…per rendimento del

t,

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

og gi,

FONDENEL e il fondo PIA) — ad accertare se e quando, sulla base delle
norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano
stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i
risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata
l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni indlividuali;
cosicché, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma
complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento
netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale
accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore 4i lavoro
e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente,
l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte
l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dall’articolo 6 1. 482/85;
fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui agli
artt. 16, comma I lett. a) e 17 del TUIR.
Il Collegio ha condiviso la relazione, non importando la memoria
depositata dal contribuente elementi idonei a porne in discussione la
congruità.
Sulla base di tali elementi1 il ricorso va accolto e la sentenza impugnata
deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Pugliasez.Foggia- per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio
di legittimità
P.Q.M.
La Corte, visti gli arti.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della
Puglia- sez,Foggia- per nuovo esame e per la liquidazione delle spese d
giudizio di legittimità.
Così deciso il 19 giugno 2014 nella camera di consiglio della ses
one
civile in Roma.
cons.rel.
Il Pr
nte

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