Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17365 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3148/2017 promosso da:

Socor s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Raffaele Caverni 16, presso

lo studio dell’Avv. Robero Giansante, rappresentata e difesa

dall’avv. Gianni Ierardi in virtù di procura speciale a margine del

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

A.S.A. Tivoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4137/13/16 della CTR del Lazio, depositata il

24/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere REGGIANI ELEONORA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4137/13/16, depositata il 24/06/2016, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, per essere stato proposto nei soli confronti della A.S.A. Tivoli s.p.a., e non anche dell’Equitalia Sud s.p.a., che aveva emesso la cartella di pagamento (per TIA non pagata, riferita all’anno 2011), di cui veniva chiesto l’annullamento.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo due motivi di impugnazione.

La A.S.A. Tivoli s.p.a., nonostante la ritualità della notifico del ricorso, è rimasta intimata.

La ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, è dedotto l’omesso esame del contenuto del ricorso originario, le cui questioni erano state riproposte in appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) (difetto di motivazione della pretesa tributaria; mancata notifica degli atti presupposti; decadenza dall’azione da parte dell’ente; errata applicazione dell’IVA).

2. Con il secondo motivo di ricorso, è dedotta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso originario della contribuente, in ragione della mancata instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, che aveva emesso la cartella di pagamento impugnata.

3. Per ragioni di ordine logico giuridico, deve essere prima di tutto esaminato il secondo motivo di impugnazione, il quale si rivela fondato.

Si deve preliminarmente rilevare che la prospettazione del motivo di impugnazione mediante riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), in luogo del n. 4) della stessa disposizione, non rende inammissibile la censura, essendo chiaro che la critica attiene alla declaratoria di inammissibilità della domanda, dedotta quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata (Cass., Sez. 6-5, n. 4289 del 22/02/2018; Sez. 5, n. 23381 del 06/10/2017).

Com’è noto, nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce un atto preliminare indispensabile per l’effettuazione del pignoramento, assolvendo, con un solo atto, alle funzioni proprie della notificazione del titolo esecutivo e del precetto ai sensi dell’art. 479 c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 3021 del 08/02/2018, Rv. 647938-01).

In generale, questa Corte ha affermato che l’impugnazione della cartella deve essere proposta nei confronti del concessionario della riscossione in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, qualora vengano dedotti errori a lui direttamente imputabili e, cioè, nei casi in cui vengano prospettati vizi propri della cartella o degli atti della procedura esecutiva (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22729 del 09/11/2016 e Cass. Sez. 5, n. 8370 del 24/04/2015).

E’ invece consentito agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo (così, in motivazione, Cass., Sez. 5, n. 8329 del 29/04/2020; v. anche Cass., Sez. 5, n. 10528 del 28/04/2017; Cass., Sez. 6-5, n. 1532 del 02/02/2012).

Si deve comunque tenere presente che, anche se l’azione è esperita nei confronti del solo ente impositore, il concessionario deve senza dubbio ritenersi vincolato alla decisione del giudice, in ragione della sua qualità di adiectus solutionis causa (cfr. Cass., Sez. 6-5, n. 97 del 08/01/2015, con riferimento all’impugnazione di una iscrizione ipotecaria; v, anche Sez. L, n. 5625 del 26/02/2019, in relazione a cartella di pagamento emessa per crediti contributivi).

Nel caso di specie, dalle stesse allegazioni della contribuente, contenute nel ricorso per cassazione, si evince chiaramente che quest’ultima ha impugnato la cartella ad essa notificata, facendo valere vizi che attengono alla dedotta illegittimità della pretesa tributaria. Le censure relative alla riferita mancata notifica degli atti presupposti, come pure l’asserita decadenza dall’azione e l’indebito conteggio dell’IVA attengono tutte alla debenza delle somme richieste. Anche la dedotta mancanza di motivazione si riferisce solo in via derivata alla cartella di pagamento, costituendo una censura riferita all’atto presupposto, di cui la ricorrente ha riferito di non avere mai ricevuto la notifica (v. sul punto, ancora, Cass., Sez. 5, n. 8329 del 29/04/2020).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, deve pertanto ritenersi ammissibile il ricorso, cosi come originariamente proposto, nei confronti della sola A.S.A. Tivoli s.p.a.

4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del primo, dovendo disporsi la cassazione con rinvio della decisione impugnata, ove il giudice di merito sarà chiamato ad esaminare le censure di merito prospettate con i motivi di appello (cfr. Cass., Sez. 6-3, n. 13532 del 30/05/2018).

5. In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa, anche per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

PQM

La Corte:

– accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa, anche per le spese del presente grado, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione civile della la Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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