Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17365 del 13/07/2017
Cassazione civile, sez. lav., 13/07/2017, (ud. 13/04/2017, dep.13/07/2017), n. 17365
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19963/2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5242/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/07/2010 R.G.N. 6827/2008.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza in data 28.7.2010 la Corte di Appello di Roma in riforma della sentenza impugnata dichiarava la nullità del contratto a termine stipulato tra le Poste italiane e P.D. dal 29.12.2004 al 30.1.2005 ai sensi della L. n. 368 del 2001, art. 1, per la sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto, addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Campania UDR (OMISSIS) con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dalla scadenza del termine e con condanna al risarcimento del danno liquidato nelle retribuzioni maturate dai 29.3.2006 e 30.1.2008.
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a sei motivi; la parte intimata è rimasta tale.
Diritto
CONSIDERATO
Che la censura mossa con il terzo motivo chiaramente pregiudiziale rispetto a tutte le altre mossa alla sentenza è fondata atteso che la Corte territoriale si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte che ha ripetutamente affermato che “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.” (cfr. Cass. 26/01/2010 nn. 1576 e 1577 e numerose altre successive, si veda tra le molte Cass. 01/03/2016 n. 4020, 04/07/2016 n. 13587, 23/06/2016 n. 13055 e ord. sez. 6-L 07/04/2017 n. 9134).
che ritiene il Collegio si debba accogliere il terzo motivo di ricorso, restando assorbito l’esame degli altri riguardanti questioni in ordine logico successive e consequenziali, e che la sentenza cassata debba essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che in applicazione dei citati principi riesamini le censure proposte nell’appello.
che alla Corte del rinvio è demandata la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017