Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17364 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 18/08/2011), n.17364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

EDILESSINIA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PAOLO PASETTO, MANZI LUIGI giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

F.F.;

– Intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VERONA, emessa 18/09/2008,

depositata il 18/09/2008; R.G.N. 1592/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato ALBINI CARLO per Avvocato MANZI LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per accoglimento p.q.r. motivi 4 A-C-E;

6, 7, 8 E 10 rigetto e assorbiti gli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell’ambito di un accertamento tecnico preventivo, chiesto dalla Edilessinia srl, il Presidente del Tribunale di Verona nominava l’ing. F.F. consulente tecnico d’ufficio e, con decreto del 17 maggio 2008, liquidava il compenso, pari a Euro 18.500,00, oltre accessori. Tale accertamento tecnico si inseriva in contrasti sorti in sede di esecuzione di un contratto preliminare di cessione contro prestazione, con il quale una società si obbligava a ristrutturare, ricavandone appartamenti, un edificio di proprietà della Edilessinia e questa si impegnava a cedere alla prima quindici degli appartamenti ricavati.

Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava il ricorso in opposizione D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170 (Ordinanza del 18 settembre 2008).

Il provvedimento affermava che la motivazione del decreto di liquidazione del compenso al consulente non è richiesta esplicitamente a pena di nullità e che può essere implicita;

quindi, rigettava l’opposizione nel merito.

2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione la Edilessinia srl con dodici motivi di ricorso, corredati da quesiti.

Il F., ritualmente intimato, non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso per cassazione – ai sensi DELL’ART. 111 Cost., comma 7 e con l’ampiezza consentita dall’art. 360 c.p.c., comma 4, come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – avverso il provvedimento del giudice che abbia deciso l’opposizione proposta, nei confronti del decreto di pagamento, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. Infatti, l’art. 170, comma 2, cit. richiama il procedimento speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, il quale si conclude con un’ordinanza dichiarata non impugnabile, ma avente carattere decisorio, in quanto incidente in via diretta sulle situazioni giuridiche delle parti (Sez. Un. 13 luglio 2005, n. 14696 del 2005).

2. I primi tre motivi di ricorso concernono l’ordinanza impugnata nella parte in cui rigetta la censura, proposta in sede di opposizione al decreto di pagamento, di nullità del decreto per difetto di motivazione.

In particolare, richiamando la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 art. 135 cod. proc. civ. e art. 116 Cost., comma 6, si sostiene che il giudice avrebbe dovuto rilevare la nullità per mancanza di motivazione e procedere a una nuova e autonoma liquidazione del compenso (primo).

Richiamando la violazione dei suddetti articoli ed, inoltre, dell’art. 112 cod. proc. civ. e della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 19 si sostiene che, non avendo il giudice provveduto ad una nuova liquidazione, avrebbe violato anche i suddetti articoli, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata (secondo).

Infine, si deduce difetto motivazionale, nella parte in cui il provvedimento impugnato afferma la possibilità che la motivazione sia implicita, senza chiarire in che senso era implicita quella del decreto impugnato (terzo).

2.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente per la stretta connessione, sono fondati.

2.1.1. Il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliare del giudice, emesso dal Presidente del tribunale, è totalmente immotivato. Dopo aver richiamato (peraltro in maniera parzialmente erronea) le norme applicabili, ha quantificato il compenso, limitandosi ad aggiungere che lo stesso era comprensivo delle competenze per duecentosessanta vacazioni.

Ciò in palese violazione del dettato normativo, secondo cui: la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato …è effettuata con decreto di pagamento, motivato, dal magistrato che procede (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168).

Rispetto alla diversa norma (art. 82 del citato D.P.R.) relativa alla liquidazione dell’onorario e delle spese del difensore, nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, si sono pronunciate le sezioni penali di questa Corte, riconoscendo la necessità della motivazione sulla base dell’art. 111 cost., comma 6, anche dopo la novella del 2004 del suddetto art. 82, che non prevede più la motivazione (Cass. 5 febbraio 2009, n. 18493, imp. Ruggiero; Cass. 27 giugno 2006, n. 31392, imp. Galliani).

2.1.2. Il giudice, chiamato a decidere l’opposizione avverso un decreto di liquidazione totalmente immotivato, non assolve la propria funzione di controllo – cui è chiamato sulla base della griglia di censure avanzate dall’opponente – quando si limita, come nella specie, ad affermare che la motivazione del decreto di pagamento non è richiesta dalla legge a pena di nullità e che la motivazione può essere implicita. Aggiungendo, poi, una motivazione che, mancando di ogni riferimento ai criteri seguiti dal primo giudice e alle censure proposte dalla parte opponente, è apparente ed impedisce ogni controllo in sede di legittimità. Tanto più dopo che la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 4, (ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006) consente il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, anche per vizi di motivazione.

Il giudice dell’opposizione che ritenga, come nella specie, di confermare il decreto opposto, deve, quindi, motivare l’ordinanza di rigetto in modo che sia chiaro sulla base di quali regole normative sia stato quantificato l’importo liquidato dal primo giudice e perchè le censure dell’opponente meritino di essere rigettate.

In definitiva, dal generale obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti giurisdizionali dall’art. 111 Cost., comma 6, specificamente richiesto dalla legge per i decreti di pagamento emessi dal magistrato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 nonchè, dalla funzione di trasparenza delle decisioni, finalizzata al controllo da parte dei destinatari e degli organi giurisdizionali a ciò deputati, cui assolve tale obbligo, consegue che il giudice dell’opposizione al decreto di pagamento non idoneamente motivato deve motivare l’ordinanza in modo che, sinteticamente, ma chiaramente ed efficacemente, risultino: i criteri legali sulla base dei quali il compenso è stato quantificato (criterio, naturalmente, riferibile anche alla motivazione del decreto di pagamento); le censure proposte avverso il decreto; le ragioni per cui le stesse non meritino accoglimento.

Poichè l’ordinanza impugnata non ha rispettato, come prima chiarito, il suddetto principio, i primi tre motivi di ricorso vanno accolti.

3. I restanti motivi di ricorso censurano, sotto vari profili, l’ordinanza impugnata nella parte in cui (dalla lett. b alla lett. h) affronta, con argomentazioni tanto sintetiche da risultare apparenti, il contenuto di merito dell’opposizione. Essi restano assorbiti dall’accoglimento suddetto.

4. In conclusione, l’ordinanza impugnata è cassata e il giudice del rinvio, che deciderà l’opposizione applicando il principio enunciato, liquiderà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Verona, in persona di diverso giudice, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA