Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17364 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13775/2016 promosso da:

Immobiliare Edilizia Sette Chiese s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Alessio Baldovinetti 19, presso lo studio dell’avv. Lucia La

Bollita, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura

capitolina, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Rossi e

Antonio Ciavarella, in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

E contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6313/2015 della CTR del Lazio, depositata il

30/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 6313/2015, depositata il 30/11/2015, la CTR del Lazio ha confermato il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa a ICI dovuta per gli anni 2004 e 2005.

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi di impugnazione.

Roma Capitale si è difesa con controricorso, mentre Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata.

In data 22/05/2019 la ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46.

All’esito dell’udienza del 05/06/2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, al fine di consentire l’espressa dichiarazione di rinuncia al giudizio da parte della ricorrente, che però nulla ha depositato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR erroneamente ritenuto la novità delle eccezioni della contribuente in appello, omettendo di statuire sui due motivi di appello e di motivare validamente il rigetto dell’impugnazione.

Con il secondo motivo di ricorso, è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la CTR omesso qualsiasi esame dell’avviso di ricevimento che la contribuente aveva allegato di non esserle stato notificato.

Con il terzo motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 135 c.c., nonchè dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuta provata la notifica degli avvisi di accertamento.

2. Parte ricorrente ha depositato istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46.

A tale istanza è stata allegata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, ove la contribuente ha assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiva la dichiarazione, unitamente alla comunicazione delle somme dovute, proveniente dall’esattore, e la documentazione contabile a dimostrazione del pagamento effettuato (v. documentazione allegata all’istanza depositata il 22/0572019).

Sebbene, all’esito dell’udienza del 05/06/2019, la causa sia stata rinviata a nuovo ruolo, al fine di acquisire la dichiarazione di rinuncia al giudizio, la ricorrente non risulta avere depositato alcunchè.

Si deve, tuttavia, tenere presente che, nella menzionata istanza, la stessa parte ha dedotto che, a seguito della definizione agevolata, doveva ritenersi operante il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Nella specie, non può conseguire l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., mancando una espressa rinuncia comunicata alla controricorrente.

Nè può invocarsi il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, nella parte in cui prevede l’estinzione del giudizio “nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge”, non contenendo il D.L. n. 193 del 2016, menzionato art. 6, una espressa disciplina dell’esito del giudizio in pendenza del quale sia stata operata la descritta definizione.

Neppure può darsi applicazione al D.Lgs. cit., art. 46, nella parte in cui sancisce l’estinzione del giudizio “in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”, non emergendo dagli atti del processo la posizione della controricorrente sul punto.

Si deve, tuttavia, tenere presente che la presentazione della descritta istanza di estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata, inequivocamente dimostra la perdita dell’interesse della parte ad ottenere una decisione sui motivi di ricorso per cassazione presentati, tenuto conto che la stessa ha allegato l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Ciò determina l’inammissibilità del ricorso, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione della lite (v. da ultimo Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019; Cass., Sez. 3, n. 12743 del 21/06/2016).

3. In conclusione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.

4. Le spese di causa devono essere compensate tra le parti, tenuto conto delle ragioni della decisione.

5. La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass., Sez. 5, n. 31732 del 07/12/2018) esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte:

– dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– compensa interamento tra le parti per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

 

 

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