Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17363 del 26/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 26/08/2016), n.17363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21921-2013 proposto da:

R.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DAL

BO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

RAVAIOLI, giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

CONTI EDITORE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. DEPRETIS 86, presso lo studio degli avvocati FABRIZIO SPAGNOLO e

PIETRO CAVASOLA, che la rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 223/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/04/2013 r.g.n. 419/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato DAL BO’ DANIELA;

udito l’Avvocato SPAGNOLO FABRIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bologna R.F., giornalista pubblicista dipendente dall’1.4.1993 della società editrice ” Conti Editore” spa con qualifica di “collaboratore fisso pubblicista” ex artt. 2 e 36 del CCNL giornalisti, impegnato per la testata (OMISSIS), agiva nei confronti della società datrice di lavoro per sentire:

Accertare lo svolgimento delle mansioni di inviato speciale, con condanna di controparte al pagamento delle conseguenti differenze di retribuzione o, in subordine, al pagamento di un trattamento adeguato al maggiore impegno prestato;

– Dichiarare la giusta causa delle proprie dimissioni in tronco, in quanto determinate dalla emarginazione subita a seguito delle sue rivendicazione economiche, con condanna della società alla restituzione della somma trattenuta sul TFR a titolo di indennità di mancato preavviso ed al pagamento in proprio favore di una ulteriore somma a titolo di indennità sostituiva del preavviso;

– Condannare la società al pagamento della indennità di incentivazione all’esodo, prevista dall’accordo sindacale del 5.12.2000 sulla mobilità.

Il Tribunale – con sentenza nr. 999/2005 – respingeva la domanda di pagamento delle differenze di retribuzione e di riconoscimento della incentivazione all’esodo; accoglieva, invece, la domanda di riconoscimento della giusta causa delle dimissioni ed emetteva le conseguenti statuizioni economiche.

Proponeva appello il R. per l’accoglimento integrale delle domande; la società editrice con appello incidentale impugnava le statuizioni sul riconoscimento della giusta causa delle dimissioni.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 14.2-4.4.2013, respingeva l’appello principale ed, in accoglimento dell’appello incidentale, rigettava la domanda del R. di pagamento della indennità sostituiva del preavviso.

La Corte territoriale rilevava che la qualifica di inviato speciale spettava al giornalista cui venisse assegnata come mansione ordinaria lo svolgimento di attività giornalistica fuori sede fermo restando, tuttavia, l’obbligo di prestare attività in redazione in assenza di servizi esterni.

Tale obbligo non aveva mai caratterizzato la prestazione di lavoro del R. che,come emerso dalla istruttoria svolta, non aveva prestato attività all’interno della redazione del periodico (OMISSIS), che neppure aveva frequentato (salvo occasioni sporadiche). Dagli elementi acquisiti, inoltre, non risultava provata la ulteriore circostanza della attribuzione, di fatto, della responsabilità complessiva dei servizi, posto che il R. si occupava esclusivamente dei servizi che gli venivano di volta in volta richiesti.

Quanto alla domanda proposta in via subordinata, sarebbe stato onere del R. provare la inadeguatezza delle somme percepite rispetto all’impegno prestato laddove la difesa del giornalista aveva semplicemente raffrontato le retribuzioni liquidategli con quelle previste per l’inviato speciale.

Il giudice dell’appello rilevava, altresì, la insussistenza della giusta causa delle dimissioni sulla base dei fatti allegati dal R., osservando in particolare che:

– il mancato riscontro alla richiesta del giornalista di conoscere i criteri di incentivazione all’esodo non era rilevante, in quanto il relativo accordo collettivo, del 5 dicembre 2000, prevedeva un termine di sei mesi, non ancora decorso all’atto delle dimissioni, per la specificazione da parte della società editrice degli stesi criteri;

il mancato seguito alla richiesta del giornalista di adeguamento della retribuzione non costituiva inadempimento, stante la carenza di fondamento della pretesa

– la mancata pubblicazione integrale di alcuni articoli era circostanza dedotta solo genericamente dal F. e, comunque, non idonea a supportare la giusta causa del recesso.

Da ultimo veniva respinto l’ulteriore motivo dell’appello principale per il pagamento della incentivazione all’esodo; detto incentivo, osservava la Corte, aveva titolo in un accordo sulla cessazione del rapporto di lavoro, che nella specie era invece avvenuta per atto unilaterale.

Per la cassazione della sentenza ricorre R.F., articolando sei motivi.

Resiste con controricorso la società CONTI EDITORE spa.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione degli artt. 1 – 5 – 11 del CCNL GIORNALISTI 1991/1995 e 1995/2011, nella parte relativa alla individuazione della figura dell’inviato speciale. Il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto preclusiva del riconoscimento della qualifica di inviato speciale la mancanza dell’obbligo di frequentare la redazione.

Espone che a tenore degli artt. 5-7-11 CCNL Giornalisti l’inviato speciale si caratterizza – indipendentemente dalla sua connotazione come qualifica professionale vera e propria o piuttosto come incarico- come figura dotata di specifico contenuto professionale: la destinazione del giornalista a svolgere in via ordinaria e permanente servizi esterni – sul luogo degli avvenimenti – e la attribuzione della responsabilità complessiva degli stessi. L’obbligo di prestare attività in redazione era dunque eventuale e strumentale allo svolgimento delle specifiche competenze del giornalista.

Tale definizione della figura professionale trovava conferma nel rilievo che il CCNL successivo ai fatti di causa (CCNL 2001) richiedeva la ripresa da parte del giornalista delle mansioni proprie della qualifica rivestita soltanto dopo la cessazione dell’incarico di inviato speciale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5 e 36 del CCNL giornalisti 1991/1995 e 1995/2001.

Assume il mancato esame da parte del giudice del merito dei contenuti della attività lavorativa, quale conseguenza della erronea qualificazione dell’ inviato speciale come giornalista obbligato a prestare attività in redazione.

La figura del collaboratore fisso si differenziava, invece, da quella dell’inviato speciale sotto il diverso profilo della assenza della specialità e specializzazione, che caratterizzavano unicamente la figura dell’inviato speciale.

Nella fattispecie concreta sulla base del contratto di assunzione era evidente la discrasia tra la qualità dei servizi giornalistici richiesti e la posizione attribuita; egli era stato di fatto chiamato a svolgere le mansioni di inviato speciale – per le quali era obbligatorio il titolo di giornalista professionista – pur essendo soltanto giornalista pubblicista, utilizzabile nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 36 del contratto collettivo. La qualifica di collaboratore fisso gli era stata attribuita per eludere tale divieto.

I motivi, che devono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

La possibilità (a seguito delle modifiche del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 3 di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) di denunziare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali – omettendo il parametro interposto della violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti – non esclude l’onere di specificità del motivo di ricorso, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 oltre all’onere di deposito del testo integrale dello stesso contratto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

L’onere di specificità è assolto con la trascrizione integrale delle clausole del contratto di cui si lamenta la violazione, onde consentire a questa Corte un immediato apprezzamento del vizio della sentenza dedotto.

Nella fattispecie di causa il ricorrente indica soltanto per sintesi le norme degli artt. 57 – 11 nonchè degli artt. 2-5-36 del CCNL, relative rispettivamente alla figura dell’inviato speciale e del giornalista pubblicista, di cui lamenta la violazione, senza riprodurne il contenuto nè localizzare il contratto collettivo tra gli atti di parte prodotti.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 11 del CCNL Giornalisti per il periodo 1991/1995 e 1995/2001.

Assume di avere maturato il diritto alla qualifica superiore di inviato speciale quanto meno in ragione dell’esercizio di fatto delle relative mansioni giacchè nella attività svolta erano presenti quei caratteri di autonomia, autorevolezza, prevalenza di servizi esterni propri della figura di inviato speciale.

La errata interpretazione delle declaratorie contrattuali aveva comportato il rigetto della relativa pretesa.

In subordine, deduce il ricorrente, avrebbe dovuto essere accolta la domanda fondata sugli art. 2 del contratto di categoria e art. 36 Cost.; la norma contrattuale prevedeva il diritto del collaboratore fisso ad una retribuzione mensile proporzionata, in rapporto alla retribuzione piena del giornalista ex art. 1 del contratto collettivo e comprensiva di tutti gli elementi della retribuzione, evocando così il parametro di cui all’art. 36 Cost..

La Corte di merito non si era fatta carico di verificare la proporzionalità della retribuzione corrisposta rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato e la sua corrispondenza con la retribuzione normalmente attribuita quanto meno ad altra figura di collaboratore fisso. Era stata valutata soltanto la quantità della prestazione svolta nell’arco degli otto anni lavorati laddove il rapporto non era collegato a rigidi schemi di orario ma caratterizzato, piuttosto, dallo svolgimento di attività professionali di più elevata qualificazione.

Il motivo è inammissibile.

La mancata trascrizione delle declaratorie del CCNL impedisce a questa Corte di apprezzare il vizio della sentenza, tanto in relazione all’art. 2 del CCNL che in riferimento all’art. 2103 c.c.; il prius del giudizio di sussunzione ex art. 2103 c.c. è il giudizio di fatto sulla riconducibilità delle mansioni ad una qualifica superiore come definita dal contratto di categoria.

Quanto alla violazione dell’art. 36 Cost. la sentenza, nel respingere la domanda, ha rilevato che il R. si era limitato a mettere a confronto le somme percepite con quelle spettanti ad un inviato speciale, richiedendo un adeguamento della retribuzione nella misura del 42,16% ovvero in misura pari al rapporto percentuale esistente tra la sua retribuzione e quella prevista per l’inviato speciale; egli era venuto meno, pertanto, al suo onere di allegare e provare che la prestazione si era caratterizzata per un impegno di frequenza della collaborazione, natura ed importanza della materie, numero delle collaborazioni così elevato da rendere priva di proporzione la retribuzione liquidata. La valutazione è dunque fondata in primo luogo su un giudizio di fatto, circa il mancato assolvimento dell’onere della prova, che avrebbe dovuto essere censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il giudizio di sussunzione della fattispecie di fatto nella norma dell’art. 36 Cost. è comunque – ancora una volta – impedito dalla mancata indicazione delle declaratorie contrattuali, parametro di riferimento del giudizio di equità.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 32 del CCNL giornalisti per il periodo 1991/1995 e 1995/2001.

La censura afferisce al mancato riconoscimento della giusta causa delle dimissioni. Il ricorrente espone di avere provato il demansionamento subito ed il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni, circostanze integranti la giusta causa delle dimissioni. Lamenta gli errori materiali e di interpretazione commessi dalla Corte di merito giacchè:

– Quanto alla specificazione dei criteri di incentivazione all’esodo individuava un termine di adempimento (il 5 giugno 2011) previsto non per la specificazione ma per la applicazione degli incentivi;

– Quanto alle richieste di adeguamento retributivo, la sentenza contraddittoriamente talora affermava la infondatezza talora la insufficienza della prova.

Quanto alla mancata pubblicazione degli articoli, la richiesta di prova era stata articolata con specifica indicazione dei singoli eventi e non genericamente, come affermato in sentenza.

Il ricorrente inoltre censura la sentenza per non avere verificato la sussistenza della giusta causa delle dimissioni in relazione agli specifici indici previsti dall’art. 32 del CCNL Giornalisti; il comma 2 della previsione contrattuale contemplava il recesso del giornalista con diritto alle indennità di licenziamento allorchè si fosse creata, per fatti comportanti la responsabilità dell’editore, una situazione evidentemente incompatibile con la sua dignità.

La sentenza considerando atomisticamente i fatti denunziati, non aveva ricostruito correttamente la situazione ambientale determinatasi.

Il motivo è inammissibile.

La violazione di norme di diritto ed in particolare della nozione legale elastica di giusta causa o di norme di contratto collettivo (nella specie art. 32, comma 2 CCNL giornalisti) va verificata avendo quale riferimento della qualificazione il fatto materiale per come accertato in sentenza, essendo riservata al giudice del merito la ricostruzione dei fatti di causa, antecedente logico-giuridico del giudizio di sussunzione.

Nella fattispecie di causa le censure mosse si riferiscono piuttosto che al processo di interpretazione e di applicazione di norme alla ricostruzione del fatto materiale operata dal giudice del merito. Sono attinenti al fatto:

– l’accertamento del demansionamento;

– la interpretazione dell’accordo sindacale del 5 dicembre 2000;

– la verifica delle mansioni svolte e del contesto ambientale.

Eventuali censure all’esercizio del potere discrezionale di ricostruzione del fatto, avrebbero potuto essere mosse in questa sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 ovvero attraverso la allegazione della esistenza di fatti decisivi – ed oggetto di discussione tra le parti – non esaminati in sentenza.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e seg..

Il motivo attiene alla interpretazione dell’accordo del 5 dicembre 2000 sull’incentivazione all’esodo ed, in particolare, alla individuazione del termine per la comunicazione dei criteri di accesso all’incentivo.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Parte ricorrente nel censurare la interpretazione data all’accordo sindacale, ai sensi dei canoni legale di ermeneutica contrattuale, omette di trascrivere il contenuto integrale dell’atto- sì da consentire a questa Corte di individuare il vizio denunziato alla luce del suo complessivo tenore – nè localizza l’accordo nell’ambito degli atti di causa depositati in questa sede.

6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

La censura attiene alla statuizione di rigetto della domanda di attribuzione dell’incentivo all’esodo.

Il ricorrente evidenzia che la domanda era stata formulata non già ai sensi dell’accordo sindacale del dicembre 2000, come ritenuto dal giudice dell’appello (accordo che prevedeva la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) ma a titolo risarcitorio, sul fondamento della responsabilità della società editrice per avere determinato con la propria condotta una situazione che gli impediva di proseguire anche provvisoriamente nel rapporto di lavoro (id est: giusta causa di dimissioni), così privandolo della possibilità della risoluzione incentivata.

Il motivo resta assorbito dal rigetto dei motivi con i quali si censura la sentenza in punto di ritenuta insussistenza della giusta causa delle dimissioni.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese, che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2016

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