Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17363 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7869/2008 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, rappresentata e difesa

dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., D.B.M., N.D., F.

A., S.S., P.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SAN PANTALEO 3, presso lo

studio dell’avvocato AMATO FAUSTO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MORICI Marco, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1331/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/12/2007 r.g.n. 2146/05 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO per delega GRANOZZI GAETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

inammissibilità per i conciliati.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

il giudice di appello di Palermo, riformando la sentenza di prime cure, ha dichiarato la illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra i lavoratori in epigrafe da una parte, e la società Poste Italiane dall’altra per vari periodi compresi tra il febbraio ed il giugno 2002;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Poste Italiane affidato a undici motivi, illustrati da memoria; i lavoratori, tranne Ma.Ma., hanno resistito con controricorso; Successivamente è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto da D.B.M., M.M., P.G., P.S. e S.S.;

Considerato che dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso nei confronti dei detti lavoratori deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione;

La Corte territoriale con riferimento ai contratti stipulati da F.A., per il periodo dal 1 febbraio 2002 al 30 aprile 2002 e da N.D. per il periodo dal 5 marzo 2002 al 30 aprile 2002 per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”, ha, sulla premessa dell’applicabilità del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dichiarato, ritenendo generica l’indicazione in contratto delle esigenze e non provata la effettiva sussistenza dei presupposti del contratto a termine nel caso concreto, la nullità del termine apposto a detti contratti ed ha condannato la società a pagare le retribuzioni omesse a far tempo messa in mora;

la suddetta impostazione è stata censurata dalla società sulla base di undici motivi con i quali si deduce, formulando i relativi quesiti di diritti ex art. 366 bis c.p.c., la violazione di legge sotto diversi profili nonchè il vizio di motivazione;

preliminarmente va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, con riferimento ai motivi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che risultano specificamente, e indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, e precisate le ragioni che renderebbero la motivazione inidonea a giustificare la decisione;

il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati;

innanzitutto va disattesa la prima censura con la quale si deduce il difetto d’interesse del lavoratore una volta che, del D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1, si è negata dal giudice di primo grado in ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro la chiesta “conversione” del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

invero è giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dare continuità giuridica fornendo in tal modo anche risposta negativa ai quesiti di cui al nono motivo del ricorso, che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte Cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. 21 maggio 2008 n. 12985); conseguentemente la dedotta violazione di legge di cui al primo motivo in esame non è decisiva;

parimente non sono fondate la seconda e terza censura relative alla questione della risoluzione del rapporto per mutuo consenso; questa Corte ha avuto modo di precisare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva considerato la mera inerzia del lavoratore, per un periodo di oltre tre anni dopo la scadenza, insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso) ( V. per tutte Cass. 10 novembre 2008 n. 26935);

analogamente nella presente fattispecie la Corte del merito ha ritenuto, con motivazione congrua, che la mera inerzia del lavoratore è di per sè insufficiente per configurare una risoluzione del rapporto per mutuo consenso;

la quarta censura, che attiene alla contestazione della mancata applicazione della disciplina transitoria di cui al citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, per aver ritenuto la Corte del merito scaduto all’epoca della stipula del contratto di lavoro in esame il ccnl 11/1/2001, non è esaminabile atteso che parte ricorrente, pur deducendo la violazione del principio d’interpretazione complessiva e sistematica delle clausole del ccnl, omette di trascrivere, nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, il contenuto di siffatte clausole impedendo in tal modo qualsiasi sindacato di legittimità al riguardo (V. Cass. 2 luglio 2009, n. 15495 secondo la quale la trascrizione, nel corpo della censura, della clausola del contratto collettivo della quale si denuncia la violazione è richiesta anche dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006);

con riferimento ai motivi dal quinto all’ottavo il Collegio rileva, dando continuità giuridica alla sentenza n. 2279 del 1 febbraio 2010 di questa Corte, che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, relativo alla “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”, stabilisce ai primi due commi:” – E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2 – L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1″, le considerazioni sul significato da attribuire al termine “specificate” non appaiono condivisibili in quanto, come ritenuto da questa Corte, con sentenza n. 2279 del 1 febbraio 2010, con l’espressione sopra riprodotta, di chiaro significato già alla stregua delle parole usate, il legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214);

il decreto legislativo n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle causali che consentono l’apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già oggetto di ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si è posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto di lavoro a tempo determinato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008 n. 12985) del possibile abuso insito nell’adozione di una tale tecnica;

per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contento che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale;

in altri termini, per le finalità indicate, tali ragioni giustificatrici, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività delle stesse;

che questo debba ritenersi il significato del termine “specificate” usato dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs., risulta del resto confermato dalla interpretazione della relativa disciplina anche alla luce della direttiva comunitaria a cui il decreto medesimo da attuazione;

è stato di recente chiarito dalla Corte di giustizia CE (cfr., in particolare sent. 23 aprile 2009 nei procc. riuniti da C – 378/07 a C – 380/07, Kiziaki e altri nonchè sent. 22 novembre 2005, C – 144/04, Mangold) che l’accordo quadro trasfuso nella direttiva 1999/70/CE contiene nel preambolo e del testo, sia norme riguardanti ogni tipo di contratto a termine, sia norme riferibili esclusivamente al fenomeno della reiterazione di tale tipo di contratto e, quindi, ai lavoratori dei contratti a termine c.d. successivi;

“risulta infatti chiaramente sia dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 1999/70, sia dall’accordo quadro e dalla formulazione delle pertinenti disposizioni di esso, che… l’ambito disciplinato da tale accordo non è limitato ai soli lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato successivi, ma che, al contrario, si estende a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un determinato rapporto di lavoro che li vincola ai rispettivi datori di lavoro, indipendentemente dal numero di contratti a tempo determinato stipulati da tali lavoratori” (punto 116 della sentenza Kiziaki);

in particolare, nella prima categoria rientra a pieno titolo la clausola 8, n. 3 dell’accordo, alla stregua della quale “la applicazione” (della direttiva) “non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo”;

tale clausola, c.d. di non regresso, è stata esplicitamente ritenuta dalla Corte di giustizia come riferita ad ogni aspetto della disciplina nazionale del contratto a termine e quindi anche a quella del primo o unico contratto a tempo determinato;

infatti: “la verifica dell’esistenza di una reformatio in pejus ai sensi della clausola 8 n. 3 dell’accordo quadro deve ritenersi in rapporto all’insieme delle disposizioni di diritto interno di uno Stato membro relative alla tutela dei lavoratori in materia di contratti di lavoro a tempo determinato” (punto 120 della medesima sentenza);

come è stato recentemente rilevato in dottrina, in tal modo la clausola di non regresso persegue lo scopo, in generale, di impedire arretramenti ingiustificati della tutela nella materia considerata, nella ricerca di un difficile equilibrio tra esigenze di modernizzazione dei sistemi sociali nazionali, flessibilità del rapporto per i datori e sicurezza per i lavoratori;

a tanto consegue che una interpretazione del termine “specificate” che non consentisse, nella piena trasparenza, quel controllo di effettività, assicurato, seppur in maniera diversa, dalla disciplina previgente, risulterebbe in contrasto con la clausola di non regresso di cui alla clausola 8 n. 3 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva, in quanto rappresenterebbe un ingiustificato arretramento in rapporto al precedente livello generale di tutela applicabile nello Stato Italiano e finirebbe altresì per configurare un eccesso di delega da parte del governo rispetto a quanto stabilito dalla L. 29 dicembre 2000, n. 422, che a questo attribuiva unicamente il potere di attuare la direttiva 1999/70/CE, con la possibilità di apportare nei settori interessati dalla normativa da attuare unicamente modifiche o integrazioni necessarie ad evitare disarmonie tra le norme introdotte e quelle già vigenti;

va, peraltro, affermato che siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale;

ciò che la ricorrente deduce essere avvenuto nel caso in esame, in cui il contratto di lavoro, pur enunciando genericamente motivi attinenti ad esigenze aziendali, fa riferimento, per precisarne in concreto la portata, “all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002 anche ai sensi dell’accordo 13 febbraio e 17 aprile 2002”.

da tali accordi si desumerebbe, infatti, l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di riequilibrane la distribuzione su tutto il territorio nazionale nonchè quanto alle mansioni, da posizioni sovradimensionate, in genere di staff, verso il servizio di recapito, carente di personale;

in tale contesto, secondo la ricorrente, l’accordo 17 ottobre 2001, sul punto implicitamente richiamato anche nelle sede contrattuali successive, prevederebbe che “La società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello di servizio recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità di cui al presente accordo, ancorchè nella prospettiva di ridurne gradualmente l’utilizzo”;

ragione costituente, appunto, la causale assunta a giustificazione del contratto a termine de quo;

infine, con l’ulteriore indicazione nel contratto della sede lavorativa e delle mansioni cui era assegnato il lavoratore, risulterebbero, secondo la ricorrente, sufficientemente specificate le ragioni giustificative della clausola oppositiva del termine alla sua assunzione;

attraverso il richiamo agli accordi collettivi citati il contratto di lavoro de quo specificherebbe, infatti, con riferimento alla sede di lavoro e alla posizione lavorativa del lavoratore, che la causale del termine consiste nella necessità di coprire, temporaneamente e fino al progressivo esaurimento del processo di mobilità interaziendale di cui agli accordi medesimi, posizioni di lavoro scoperte, su tutto il territorio nazionale, presso il servizio recapito della società e, quindi, perciò che riguarda mansioni e qualifiche ben individuate;

ciò posto, il Collegio rileva che i giudici di merito hanno omesso di esaminare gli elementi di specificazione emergenti dal contratto alla luce delle deduzioni della società, al fine di valutarne l’effettiva sussistenza nonchè la sufficienza sul piano della ricorrenza o meno del requisito di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs., contenendo sostanzialmente il loro giudizio di genericità all’interno della sola prima parte della causale enunciata nel contratto di lavoro in esame;

per tali motivi e nei limiti di essi, il ricorso va accolto, con la precisazione che, ove i giudici di merito, cui la causa va rinviata, valutino come sufficientemente specificata la causale, l’onere probatorio relativo alla effettiva ricorrenza nel concreto degli elementi così individuati, ivi compresa l’effettiva destinazione del lavoratore nel corso del rapporto, presso la sede di lavoro indicata, con la qualifica e le mansioni conseguenti, graverà sulla società datrice di lavoro e dovrà essere assolto sulla base della documentazione ritualmente acquisita al processo;

va disattesa la pretesa ( settimo motivo) alla stregua della quale, nel nuovo sistema introdotto dal D.Lgs n. 368 del 2001, non graverebbe più sul datore di lavoro l’onere di provare le ragioni obiettive che giustificherebbero la clausola oppositiva del termine, ma dovrebbe essere il lavoratore a dedurre e provare la non ricorrenza nel caso concreto della situazione legittimante il termine; questa Corte (Cass. 21 maggio 2008 n. 12985, cit. nonchè gli obiter dicta in Cass. 21 maggio 2002 n. 7468 e 26 luglio 2004 n. 14011) ha, infatti, avuto già modo di osservare che, anche anteriormente alla esplicita introduzione del comma “premesso” dall’art. 39 delle legge 24 dicembre 2007 n. 247, secondo cui “Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo pur sempre l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria;

lo testimonia la stessa tecnica legislativa adottata dal decreto legislativo, secondo la quale l’apposizione del termine “è consentita” solo “a fronte” di determinate specifiche ragioni derogatorie, come tali normalmente da provare in giudizio da chi le deduce a sostegno delle proprie difese.

lo conferma poi il dato relativo alla “vicinanza” al datore di lavoro delle situazioni derogatorie, anch’essa elemento normalmente significativo del conseguente carico probatorio in giudizio; sostiene un tale risultato ermeneutico, il richiamo della c.d. clausola di non regresso contenuta nella direttiva a cui il decreto da attuazione, alla luce delle argomentazioni in precedenza svolte nonchè il riferimento al contenuto della delega alla base del decreto legislativo, limitato appunto all’attuazione della direttiva, che non contiene disposizioni che si attaglino ad una diversa distribuzione dell’onere della prova con riguardo al primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato;

i motivi dieci ed undici che attengono alle conseguenze economiche della illegittima apposizione del termine rimangono assorbiti;

sulla base delle considerazioni svolte,il ricorso proposto nei confronti di F.A. e N.D. va parzialmente accolto; la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello indicata in dispositivo, che provvederà sulla base dei principi indicati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di D.B.M., M.M., P.G., P.S. e S.S. e compensa le relative spese del giudizio di legittimità. Accoglie parzialmente il ricorso proposto nei confronti di F.A. e N. D., cassa conseguentemente la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Caltanisetta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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