Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17363 del 19/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 19/08/2020), n.17363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23521/2013 R.G. proposto da

Orto Roma s.n.c. di P.A., in persona di P.A.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Rosi, presso il cui studio,

in Roma, in viale Angelico, n. 35, è domiciliata;

– ricorrente –

CONTRO

Agenzia delle entrate – direzione provinciale ufficio controlli Roma

2, in persona del direttore p.t., e Agenzia delle entrate, in

persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa, ai soli

fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via Dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 328/01/12 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, pronunciata il 20 marzo 2012, depositata il 12

luglio 2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio

2020 dal consigliere Andreina Giudicepietro;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Orto Roma s.n.c. di P.A., in persona di P.A., ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza n. 328/01/12, depositata il 12 luglio 2012 e non notificata, della Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito C.t.r.), che ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Roma, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione Finanziaria, dopo aver rilevato che la società non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi per l’anno 2003, ha contestato la percezione di un reddito di 300.000,00 Euro, derivante dalla cessione di un ramo di azienda di cui era proprietaria, effettuata con atto registrato presso l’Ufficio del Registro di Roma il 15 maggio 2003;

secondo la C.t.r., le contestazioni dell’appellante apparivano “chiaramente pretestuose e fondate sulla circostanza di fatto della estinzione della s.n.c. Orto di Roma, avvenuta nel 2002, per la riduzione dei soci da cinque ad uno, con il che, secondo la difesa appellante, non era da ritenersi legittima la pretesa azionata nei confronti del contribuente, che non avrebbe potuto rispondere di attività sociali di un soggetto estinto”;

i giudici di secondo grado, quindi, ritenevano che “la cessione vi è stata da parte della Società, anche se individuale, ad opera del suo amministratore, sig. P.A. “, e tanto è bastato per la reiezione dell’appello, in quanto, deve prevalere, secondo la C.T.R., “l’elemento sostanziale su quello formale della mera indicazione di soggetto diverso da quello che effettivamente ha effettuato l’atto soggetto ad imposta, almeno in un caso come quello di specie in cui non c’è dubbio sulla riferibilità dell’atto di cessione al contribuente individuato dall’avviso di accertamento”;

a seguito del ricorso l’Agenzia delle Entrate presenta atto di costituzione;

il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo di ricorso la Società contribuente censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

secondo la ricorrente la C.t.r. non ha preso in alcuna considerazione l’eccezione di parte ricorrente riguardante sostanzialmente la carenza di legittimazione passiva della Società contribuente, relativamente alla cessione ed al consequenziale avviso di accertamento impugnato;

la s.n.c. Orto di Roma afferma che l’atto di cessione dell’azienda è avvenuto il 28 aprile 2003, quando la società non esisteva più già dal 2002, per essere venuta meno la pluralità di soci, e prova di ciò è che nell’avviso di accertamento è stata individuata la contribuente con il proprio codice fiscale, mentre nell’atto di cessione di azienda è con chiarezza individuato il soggetto cedente nella persona dell’imprenditore individuale P.A.;

con il secondo motivo, la ricorrente censura l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

secondo la ricorrente, la C.t.r. del Lazio non ha in alcun modo risposto alle doglianze della parte ricorrente avverso la sentenza di primo grado, nulla argomentando sull’erroneità dell’emissione dell’avviso nei confronti della società, non più esistente;

i giudici di secondo grado, anzi, avrebbero travisato i fatti documentalmente provati, visto che la sentenza riporta come fatto certo che “la cessione vi è stata da parte della Società anche se individuale ad opera del suo amministratore”;

la ricorrente evidenzia sul punto che, in seguito al venir meno della pluralità dei soci, la società è cessata e non vi è stata, nè vi poteva essere, una sopravvivenza come società unipersonale;

preliminarmente, in ordine alla legittimazione ad agire del socio P.A., deve rilevarsi che, come si è detto, l’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci, poichè, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, per l’ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. n. 25487/2018; conf. Cass. n. 31037/2017);

alla luce di tale principio, il debito tributario, validamente iscritto a ruolo nei confronti della società estinta, è stato ritenuto azionabile dai e nei confronti dei soci, sia perchè coobbligati solidali, sia perchè, comunque, successori ex lege della società (Cass. Sez. U. 12/03/2013, n. 6070 e n. 6072);

dunque, le comunicazioni e le notificazioni, effettuate a una società di persone estinta e contestualmente ai suoi ex soci, legittimano questi ultimi a contraddire sul punto in nome e per conto della società;

pertanto, il P., quale unico socio, destinatario della notifica dell’avviso di accertamento, ha ben potuto introdurre il giudizio e ricorrere per cassazione;

sempre preliminarmente, deve esaminarsi la questione, sollevata con la memoria dell’Agenzia delle entrate, relativa alla tardività del ricorso introduttivo;

in primo luogo, deve rilevarsi l’ammissibilità della memoria, poichè “in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1-bis, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stesso articolo, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, la parte che abbia precedentemente depositato procura notarile senza notificare alcun controricorso – perduta la facoltà di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza o di essere sentita in camera di consiglio per effetto delle norme sopravvenute – può esercitare la propria difesa presentando memoria scritta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, e, in caso di soccombenza della controparte, ha diritto alla rifusione delle spese e dei compensi per il conferimento della procura e per l’attività difensiva così svolta” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7701 del 24/03/2017; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4533 del 22/02/2017; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017);

per quanto riguarda l’inammissibilità per tardività del ricorso originario, sebbene essa sia rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità, allorchè il suo esame implichi un accertamento in fatto, rimesso al giudice di merito (Cass. n. 7410/2011; n. 26391/2010);

dunque, non è consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto – anche se rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (come l’esame di documenti) di regola preclusi alla Corte di cassazione e, nella specie, riguardanti la notifica dell’atto impositivo in relazione data d’inoltro del ricorso in prime cure ai fini dell’osservanza, o meno, del termine di legge per l’impugnazione;

passando ai motivi di ricorso, il primo è inammissibile, in quanto il ricorrente, in rubrica, denunzia genericamente la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, senza chiarire quali sarebbero le norme violate;

nella successiva illustrazione del motivo, il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla propria carenza di legittimazione e sull’erroneità dell’avviso di accertamento, emesso nei confronti della società non più esistente, senza riportare specificamente il tenore delle doglianze contenute nei motivi di appello e che si assumono pretermesse;

comunque, per le doglianze, solo genericamente dedotte con il motivo di ricorso, valgono le considerazioni già svolte sulle eccezioni sollevate dall’Agenzia delle entrate;

il secondo motivo è, invece, fondato;

secondo il ricorrente, la C.t.r. del Lazio non ha in alcun modo risposto alle doglianze del contribuente avverso la sentenza di primo grado, nulla argomentando sull’erroneità dell’emissione dell’avviso nei confronti della società, non più esistente;

in particolare, il ricorrente contesta l’erroneità dell’avviso di accertamento, emesso nei confronti della società ed avente ad oggetto una plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda, successiva all’estinzione ed alla cancellazione della società, effettuata dal P. quale imprenditore individuale;

la stessa Agenzia delle entrate, nella memoria, afferma che la società risulta cancellata fin dal 2002 e che per la cessione in oggetto è stato emesso anche un avviso di accertamento nei confronti di P.A.;

in effetti, i giudici di secondo grado sul punto si limitano ad affermare apoditticamente che “la cessione vi è stata da parte della Società anche se individuale ad opera del suo amministratore”, senza chiarire gli elementi dai quali hanno tratto il proprio convincimento;

pertanto, il secondo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020

 

 

 

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