Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17363 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 18/08/2011), n.17363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato unficato PECORELLA VINCENZO, con studio in 80133

NAPOLI, via Antonio De Pretis n. 62, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore Dottor S.F.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N. 11, presso lo

studio dell’avvocato SCARPA ANGELO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AICARDI MARCO giusta delega a margine del

ricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.P., MILANO ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 721/2006 del TRIBUNALE di GENOVA, Sezione

Seconda Civile, emessa il 17/01/2006, depositata il 27/02/2006;

R.G.N. 14826/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In riferimento a un sinistro stradale nel quale rimanevano coinvolte due autovetture, nel giudizio per danni iniziato dinanzi al Giudice di Pace di Genova da un danneggiato ( B.P.) nei confronti del preteso responsabile ( F.P.) e della relativa assicurazione (Nuova MAA Assicurazioni, poi Milano Assicurazioni Spa), i convenuti, costituendosi, proponevano domanda riconvenzionale nei confronti dell’attore, che veniva autorizzato a chiamare in giudizio la propria assicurazione (Lloyd Adriatico Assicurazioni Spa). Quest’ultima si costituiva.

Il Giudice di Pace respingeva la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale, condannando a B. e la Lloyd Adriatico al pagamento di circa Euro 1.200,00 in favore del F..

2. La B. proponeva appello, chiedendo l’accoglimento della propria domanda e, in subordine, l’applicazione dell’art. 2054 cod. civ. La Lloyd Adriatico proponeva appello incidentale per le stesse ragioni della B.. Il Tribunale di Genova – ritenuta inammissibile, e comunque infondata, l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale – con sentenza del 27 febbraio 2006, respingeva la domanda principale e accoglieva quella subordinata proposta dagli appellanti B. e Lloyd Adriatico, con le conseguenti statuizioni.

3. Il F. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.

Ha dedotto la tempestività della propria eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto dalla Lloyd Adriatico, e, soprattutto, data la rilevabilità d’ufficio della stessa, l’inammissibilità del suddetto appello incidentale, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

La Lloyd Adriatico ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

3.1. All’udienza pubblica del 23 novembre 2010 è stata ordinata l’integrazione del contradditorio nei confronti della B. e della Lloyd Adriatico. Il contraddittorio è stato ritualmente integrato nel rispetto dell’art. 371-bis cod. proc. civ.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all’attenzione della Corte con il ricorso concerne l’inammissibilità, o meno, dell’appello incidentale tardivo proposto dalla Lloyd Adriatico (assicurazione della B.) nei confronti della sentenza del Giudice di pace e, conseguentemente se è, o meno, passata in giudicato la sentenza di primo grado.

In particolare, si discute se, nell’ambito della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli, nel caso in cui il danneggiato abbia agito (in riconvenzionale) nei soli confronti del responsabile civile e, dopo la chiamata in giudizio della assicurazione di quest’ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia proposto domanda anche nei confronti dell’assicurazione, il termine per impugnare non sia o sia unitario.

Con il ricorso si deduce che, stante il rapporto di garanzia impropria tra assicurato e assicurazione – esistente nel caso di chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato convenuto in giudizio per il risarcimento del danno – essendoci una pluralità di rapporti processuali in cause scindibili e indipendenti, e non essendo configurabile un litisconsorzio necessario, il termine per impugnare non è più unitario, ma decorre dalla data delle sìngole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con un’unica sentenza, con la conseguenza che è passata in giudicato nei confronti dell’assicurazione la sentenza del giudice di pace notificata alla stessa il 28 settembre 2004 e impugnata con appello incidentale con la comparsa di risposta depositata il 21 dicembre 2004.

L’Assicurazione controricorrente sostiene che, stante il rapporto di garanzia propria tra assicurato e assicurazione, sia configurabile un litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, dovendo nella fase di impugnazione la controversia essere considerata inscindibile, la proposizione di un’impugnazione in via principale di una parte (l’assicurato) consente all’altra (l’assicurazione chiamata in giudizio) di proporre impugnazione incidentale anche in via tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. 2. Preliminarmente, va detto che è irrilevante la tempestività o meno dell’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale sollevata nel giudizio di appello dal F., atteso che il giudice di secondo grado ha motivato anche sulla infondatezza della stessa e che sarebbe stata rilevabile d’ufficio, in sede di appello e di legittimità (Cass. 24 settembre 2002, n. 13881).

3. Sulla questione posta deve osservarsi quanto segue.

3.1. E’ pacifico nella giurisprudenza della Corte che, nel caso di garanzia impropria, trattandosi di cause scindibili: non sussiste litisconsorzio necessario; il termine per l’impugnazione non è unico; è inammissibile l’appello incidentale tardivamente proposto dal chiamato in causa a garanzia (da ultimo, Cass. 22 gennaio 2010, n. 1197; Cass. 4 febbraio 2010, n. 2557).

In questo ambito va ricondotta un’antica decisione della Corte (Cass. 21 ottobre 1983, n. 6185), che il ricorrente richiama a sostegno della propria tesi. Infatti, tale decisione qualifica garanzia impropria, con conseguente scindibilità e indipendenza delle cause, e pluralità dei termini per impugnare, il titolo per il quale l’assicuratore della responsabilità civile viene chiamato in causa dall’assicurato, convenuto in un giudizio per il risarcimento del danno. Ma, non si tratta della responsabilità civile obbligatoria da circolazione dei veicoli.

3.2. Altrettanto pacifico è che, tutte le volte che le cause siano inscindibili o legate da un nesso di dipendenza, così da determinare la necessità della congiunta trattazione ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., il termine per l’impugnazione è unico ed è ammissibile l’appello incidentale tardivamente proposto (Cass. 24 gennaio 2006, n. 1315).

3.3. Si tratta di verificare tale profilo rispetto alla materia della responsabilità civile obbligatoria da circolazione di veicoli.

La Corte ha già affermato che, nel caso di azione diretta per la responsabilità civile da circolazione di veicoli, esercitata, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 18 e 23 dal danneggiato nei riguardi del proprietario responsabile e del suo assicuratore, si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, dovendo nella fase di impugnazione la controversia essere considerata inscindibile, (qualora una parte venga pretermessa, deve disporsi nei suoi confronti l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ.) mentre la proposizione di un’impugnazione in via principale di una parte consente alle altre di proporre impugnazione incidentale anche in via tardiva ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. (Cass. 26 maggio 1999, n. 5112).

Inoltre, ha precisato che il suddetto art. 23, disponendo che nel giudizio instaurato con l’azione diretta contro l’assicuratore deve essere chiamato il responsabile del danno, configura, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, un litisconsorzio necessario con inscindibilità di cause. Rispetto al giudizio d’appello, poi, il litisconsorzio e l’inscindibilità delle cause comportano che l’impugnazione della sentenza per un capo con gli altri collegato, da qualunque parte e nei confronti di qualunque parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell’intera sentenza nei confronti di tutte le parti (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1285).

La dipendenza delle cause decise in un unico processo, con la conseguente ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva, è stata riconosciuta anche in riferimento al conducente del veicolo danneggiate, quale litisconsorte necessario di diritto processuale (Cass. 16 novembre 2006, n. 24372), in un contesto giurisprudenziale nel quale è pacifico che non il conducente, ma il proprietario del veicolo assicurato è litisconsorte necessario ai sensi del citato art. 23 (Cass. 3 luglio 2008 n. 18242).

Infine, la Corte ha riconosciuto la scindibilità delle cause nel solo caso di rivalsa dello assicurato nei confronti dell’impresa designata (quando l’assicuratore sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa nelle more giudiziali), configurandola come chiamata in garanzia impropria, per essere fondata su un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello fatto valere dal danneggiato (Cass. 27 marzo 1987 n. 2983).

3.4. Si tratta di verificare se i suddetti principi possano essere messi in discussione dalla circostanza (rilevante nella specie) che la domanda del danneggiato sia stata proposta (in via riconvenzionale) solo nei confronti del responsabile civile e non anche nei confronti dell’assicuratore obbligatorio dello stesso e che l’assicuratore sia intervenuto in giudizio chiamato dal proprio assicurato, svolgendosi poi nei suoi confronti il processo. La ratio della disciplina, prevista dagli artt. 18 e 23 richiamati, (secondo quanto già affermato, in motivazione, in Cass. n. 1285 del 2003, in riferimento all’art. 23), è quella di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento della responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, e in particolare dell’azione di rivalsa di cui all’art. 18, con riguardo non solo all’accertamento dell’an, ma anche alla liquidazione del quantum.

Ritiene il collegio che – rispetto alle finalità perseguite dal legislatore – sarebbe contraddittorio ritenere che l’unitarietà del rapporto e il vincolo di inscindibilità, con le suddette conseguenze in sede di impugnazione, possano essere messe in discussione dalla circostanza che l’assicuratore sia stato chiamato in giudizio dal responsabile civile, nei cui soli confronti il danneggiato abbia avanzato domanda di danni. Infatti, la chiamata in giudizio non fa altro che consentire la repentina regolarizzazione del contraddittorio nell’ambito di un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna F.P. al pagamento, in favore della Lloyd Adriatico spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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