Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17363 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANO Eleonora – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10333/2015 promosso da:

V.C.L., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Mille 27/A,

presso lo studio dell’avv. Vincenzo Astuto, che la rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a. (già Equitalia Gerit s.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, F.B. Dè Calboli 60, presso lo studio dell’avv. Sebastiano Di

Betta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso gli uffici

dell’Avvocatura capitolina, rappresentatP. e difesa dall’avv.

Domenico Rossi in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1231/14 della CTR del Lazio, depositata il

27/02/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camerta di consiglio del

22/01/2021 del Consigliere Dott.ssa REGGIANI ELEONORA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1231/14, depositata il 27/02/2014, la CTR del Lazio ha confermato il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa a TARSU riferita all’anno 2001.

La CTR ha, in particolare, ritenuto che l’operato dell’Amministrazione fosse in linea con il disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, tenuto conto che il ruolo era stato reso esecutivo, e consegnato, il giorno 20/12/2002, dies a quo per il computo della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..

Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo un solo motivo di impugnazione.

Entrambe le intimate si sono difese con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente escluso che la cartella di pagamento fosse stata notificata quando il credito tributario era già prescritto, dovendo conteggiare il termine quinquennale di prescrizione e non quello decennale.

2. Nel controricorso, Roma Capitale ha ribadito l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, già formulata nei gradi di merito, allegando di avere demandato le operazioni di riscossione del tributo in questione alla Equitalia Gerit s.p.a., ora Equitalia Sud s.p.a., dopo aver tempestivamente reso esecutivo il ruolo in data 20/12/2002.

L’eccezione è infondata.

Si deve, infatti, tenere conto che, come più volte affermato da questa Corte, in caso di riscossione di un’entrata patrimoniale dell’ente locale a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione dei tributi, legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale, emessa dal concessionario, è soltanto il comune e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in quanto esclusivamente l’ente territoriale è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, senza essere contitolare del credito, la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 18105 del 21/07/2017).

3. Entrambe le controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente per essere stata la cartella di pagamento impugnata oltre il termine decadenziale di sessanta giorni.

Anche tale eccezione non può essere accolta.

La contribuente ha allegato di avere ricevuto la notifica di tale cartella in data 29/01/2009 ed è incontestato che abbia presentato l’originario ricorso per la notifica in data 30/03/2009 (lunedì).

Le controricorrenti hanno dedotto che, a causa della temporanea assenza della contribuente, la cartella di pagamento è stata notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., aggiungendo che, a prescindere dal successivo momento in cui l’atto è stato effettivamente ritirato dalla destinataria, la notifica doveva titenersi perfezionata il 03/01/2009, una volta decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (inviata il 24/12/2008), con la quale era data notizia degli adempimenti previsti dall’articolo sopra menzionato (deposito nella casa comunale e affissione del relativo avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda).

Nessuna delle controricorrenti ha, però, depositato l’avviso di ricevimento della menzionata raccomandata.

Questa Corte è oramai consolidata nel ritenere che, anche per la notificazione della cartella di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., il quale prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale. Tale avviso (sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo) è, infatti, parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (così da ultimo Cass., Sez. 5, n. 25351 del 11/11/2020).

In assenza della produzione di tale avviso, l’eccezione inòesame resta sfornita di prova e deve pertanto essere respinta.

4. Il motivo di impugnazione è fondato.

4.1. Com’è noto, la TARSU è corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 64, comma 1).

I soggetti passivi dell’imposta devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, una denuncia unica dei locali e delle aree tassabili. Tale denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali e alle aree, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del

tributo (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, commi 1 e 2).

Qualora la denuncia sia stata presentata, e l’ente ritenga di non contestarla, se non è eseguito il pagamento del tributo, il Comune può di procedere direttamente alla liquidazione della TARSU, sulla base degli elementi in origine dichiarati dal contribuente, ed effettuare l’iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in esso contenuti, eseguendo poi la notifica della cartella esattoriale, senza emettere prima alcun avviso di accertamento (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1).

Come più volte affermato da questa Corte, si tratta di una facoltà del tutto eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, concessa al Comune, quando la riscossione si fonda su dati ed elementi già acquisiti e rimasti invariati (v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 14043 del 23/05/2019).

Ovviamente, l’ente impositore può procedere all’emissione di avvisi di accertamento, in particolare nei casi in cui il contribuente ndn presenti la denuncia prescritta dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 oppure quando tale denuncia risulti infedele o incompleta.

In tali ipotesi opera il disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, ove è previsto che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (il menzionato termine di decadenza è stato aumentato a cinque anni, per effetto dell’abrogazione del previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, che prevedeva, invece, un termine triennale).

Tale norma disciplina solo la riscossione coattiva dei trjbuti locali a seguito di accertamento, non trovando pertanto applicazione nel caso in cui il Comune, sussistendone i presupposti, proceda alla riscossione della TARSU in base alle disposizioni contenute nel menzionato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72.

In tale caso – ove, si ribadisce, non è emesso alcun atto di accertamento, ma si procede subito alla formazione del ruolo – si applica solo il citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72 comma 1, in forza del quale la formazione del ruolo e la consegna al concessionario devono aver luogo, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello di debenza del tributo (termine applicabile anche in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, ma con diversa decorrenza, e cioè entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia o l’avviso di accertamento è notificato).

4.2. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto che il Comune abbia adottato alcun atto di accertamento nei suoi confronti, ma solo che ha proceduto tramite il concessionario alla riscossione della TARSU dovuta, e non pagata, relativa all’anno 2001, così richiamando la procedura descritta nel citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72.

4.3. Una volta formato il ruolo ed effettuata la trasmissione al concessionario, la notifica della cartella che ha ad oggetto il pagamento della TARSU non è sottoposta ad alcuna decadenza, ma deve comunque essere effettuata prima che si consumi il termine di prescrizione del tributo (Cass., Sez. 5, n. 24679 del 23/11/2011; Cass., Sez. 5, n. 4283 del 23/02/2010).

Tale termine deve ritenersi quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4.

La TARSU è, infatti, un tributo che si struttura come prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi (v., in particolare, Cass., Sez. 5, n. 4283 del 23/02/2010).

Per gli stessi motivi appena illustrati, questa Corte ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale anche ad altri tributi, come precisato, ad esempio, in materia di ICI (Cass., Sez. 6-5, n. 13683 del 03/07/2020) e di contributi consortili (Cass., Sez. 5, n. 26013 del 10/12/2014). E anche quando, in tenta di IRPEF, IVA e IRAP, ha ritenuto operante l’ordinario termine di prescrizione decennale, previsto dall’art. 2946 c.c., ha rilevato che, in tali ipotesi, a differenza dalle altre, le prestazioni tributarie non possono essere considerate prestazioni periodiche, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (così Cass., Sez. 6-5, n. 12740 del 26/06/2020; v. già Cass., Sez. 5, n. 2941 del 09/02/2007).

Proprio con riguardo alla riscossione mediante ruolo è, peraltro, consolidato l’orientamento secondo il quale la scadenza del termine perentorio previsto per proporre opposizione alla cartella, o per impugnare un atto della riscossione, non determina la “conversione” del termine breve di prescrizione in quello decennale, operando, in questi casi, solo un effetto sostanziale di “irretrattabilità” del credito (v. Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016; cfr. da ultimo Cass. Sez. 6-5, n. 33797 del 19/12/2019; Sez. 6-3, n. 11800 del 15/05/2018).

La menzionata “conversione” del termine di prescrizione si verifica esclusivamente in presenza di un provvedimento giudiziale definitivo, che costituendo titolo per l’actio iudicati, è soggetto alla prescrizione ordinaria ex art. 2953 c.c. (v. soprattutto Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016).

Tale eventualità non si verifica nel caso di specie, ove è stata semplicemente impugnata la cartella di pagamento, emessa a seguito di iscrizione a ruolo del credito al pagamento della tassa in questione.

4.4. Come sopra anticipato, il tributo in esame è corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 64, comma 1), sicchè la prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 2948 c.c., comincia a decorrere dalla data di scadenz4 delle singole annualità d’imposta (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7445 del 15/03/2019).

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata, in applicazione del seguente principio:

“in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcuna decadenza, ma deve essere eseguita nel termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla scadenza di ogni singola annualità del tributo, che si struttura come prestazione periodica regolata dall’art. 2948, n. 4), c.c., convertendosi tale termine in quello ordinario decennale solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, che consente l’esperimento dell’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.”

6. E’ possibile decidere nel merito la vertenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente (art. 384 c.p.c., comma 2).

E’ infatti incontestato che il tributo riguardi l’anno 2001 e che, sebbene il ruolo sia stato formato il 20/12/2002, la cartella di pagamento sia stata notificata a mezzo posta

con atto presentato all’ufficio postale in data 14/02/2008 (p. 3 del controricorso Equitalia Sud s.p.a.), ben oltre il termine quinquennale di prescrizione.

7. Le spese dei gradi di merito devono essere interamente compensate, tenuto conto degli incerti orientamenti interpretativi al tempo della introduzione del giudizio.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono invece la soccombenza.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;

compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito;

condanna le controricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione mediante collegamento “da remoto”, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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