Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17363 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8874-2012 proposto da:

IL CIGNO S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.S.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 16, presso lo studio dell’avvocato GILBERTO

CERUTTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2929/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/05/2011 R.G.N. 2781/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CACCIAPAGLIA LUIGI per delega verbale Avvocato

ANTONIO VALLEBONA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 2929/2011 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia n. 2409/2009 emessa dal Tribunale della stessa città, ha dichiarato che D.S.C. aveva svolto lavoro subordinato alle dipendenze della Cigno srl dal 9.8.2004 al 23.10.2006, con diritto all’inquadramento nel 4^ livello CCNL Commercio.

2. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno evidenziato che: 1) il Tribunale, che aveva respinto la domanda per mancata argomentazione in ordine ai motivi di nullità del contratto di apprendistato, non aveva applicato correttamente i principi in tema di onere della prova; 2) la lavoratrice, infatti, nel caso in esame, aveva dedotto e provato la sussistenza della subordinazione, la durata del rapporto e le mansioni espletate mentre parte datoriale non aveva provato la sussistenza delle caratteristiche dell’apprendistato; 3) in tale ottica, la richiesta di nullità del contratto di apprendistato non invertiva l’onere della prova circa la dimostrazione della sussistenza dell’attività di formazione in capo al datore di lavoro; 4) l’inquadramento era quello di cui al IV livello del CCNL Commercio; 5) la D.S., conseguentemente, aveva diritto alle differenze retributive, al TFR, alla tredicesima, allo straordinario e all’indennità per ferie non godute.

3. Per la cassazione ricorre Il Cigno srl con un solo articolato motivo.

4. Resiste con controricorso D.S.C..

5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 2094 e 2097 c.c., nonchè dell’art. 414 c.p.c., n. 4 e art. 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, per avere la Corte distrettuale erroneamente affermato la nullità del contratto di apprendistato nella totale assenza, nel ricorso di primo grado, di qualsiasi deduzione circa le ragioni di tale nullità.

2. Il motivo non è fondato.

3. E’ opportuno ricordare che l’interpretazione della domanda giudiziaria va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio (Cass. 28.8.2009 n. 18783).

4. Inoltre, l’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di Cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorchè il giudice del merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine (Cass. 11.3.2011 n. 5876; Cass. 22.7.2009 n. 17109).

5. Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno, in modo logico e corretto giuridicamente, interpretato la domanda considerando che, nel petitum, era stata richiesta la declaratoria di nullità ed illegittimità del contratto di apprendistato per insussistenza dei requisiti formali e sostanziali e che, nella prospettazione del fatto, il rapporto di lavoro espletato era stato delineato come rapporto di natura subordinata (banconiera – cameriera) tanto è che era stato chiesto il trattamento retributivo e contributivo previsto dal CCNL per il dipendente non apprendista.

6. Avendo riguardo alla letterale formulazione della domanda e al sostanziale contenuto delle pretese finalizzate alla natura delle statuizioni di cui al petitum, alcuna violazione degli artt. 414 e 437 c.c., è, pertanto, ravvisabile.

7. Analogamente non si riscontra neanche la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1419, 2094 e 2697 c.c., perchè l’onere della prova del rapporto di apprendistato – che può trasformarsi in normale rapporto di lavoro anche per l’effettivo conferimento delle mansioni proprie dell’operaio qualificato – grava su chi allega la sussistenza dello speciale rapporto anzidetto e comprende la dimostrazione non solo dell’insegnamento svolto al fine della qualificazione professionale dell’apprendista, ma anche dei diritto di quest’ultimo a riceverlo, correlativamente all’obbligo del datore di lavoro di impartirlo o di farlo impartire (in termine Cass. 6.9.1988 n. 5057; Cass. 28.1.1995 n. 1052).

8. Correttamente, quindi, la Corte distrettuale ha ritenuto che l’onere probatorio sulla asserita sussistenza del contratto di apprendistato della D.S. gravasse su parte datoriale che non aveva, altresì, contestato le mansioni di banconiera di pasticceria e di cameriera ai tavoli addetta al servizio clienti della dipendente.

9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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