Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17362 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 18/08/2011), n.17362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del Rag.

G.R. amministratore delegato e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA

19, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI MARCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO FRIGNANI giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 234/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 17/2/2009, depositata il 05/03/2009, R.G.N. 761/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ALDO FRIGNANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 234/2009, pubblicata il 5 marzo 2009, la Corte di appello di Salerno ha condannato a pagare ad F.A. la somma di Euro 128,77, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulla somma progressivamente rivalutata, quale risarcimento dei danni ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33 per violazione da parte della compagnia assicuratrice delle norme a tutela della concorrenza, come accertato con provvedimento sanzionatorio (OMISSIS) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ha ritenuto che, in ragione dell’intesa intercorsa tra le compagnie di assicurazione, i premi corrisposti dall’attore dal 1999 al 2001 su una polizza per la responsabilità civile da circolazione di vicoli a motore, erano stati superiori a quelli che gli sarebbero stati altrimenti richiesti, ed ha ritenuto che il danno patito dal F. potesse stimarsi nel 20% delle somme complessivamente versate.

2.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la soccombente Vittoria Assicurazioni s.p.a., affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoria, con la quale si prospettano argomenti contrari a quelli posti da questa Corte a fondamento delle sentenze nn. 5941 e 5942 del 14 marzo 2011.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il difensore della ricorrente ha depositato note scritte d’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col citato provvedimento n. 8546/2000 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora innanzi AGCM) sanzionò un largo numero di società assicuratrici, fra le quali la ricorrente, per avere posto in essere un’intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, con riferimento alle polizze di RCA. Rilevò che tanto aveva comportato un notevole incremento dei premi, nel periodo interessato dal comportamento illecito (anni 1994 -2000) con riferimento sia al livello dei premi in vigore in Italia fino al 1994, anteriormente alla liberalizzazione delle tariffe; sia alla media dei premi sul mercato europeo, risultata inferiore di circa il 20% rispetto ai premi praticati in Italia.

E la Corte d’appello ha ritenuto che la compagnia assicuratrice non avesse fornito alcuna prova idonea ad escludere il nesso causale che poteva presumersi fra l’illecito anticoncorrenziale e il suddetto incremento del premio.

2.- Con il primo e il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 nonchè vizi di motivazione, la ricorrente società di assicurazioni lamenta che la Corte di appello abbia omesso di prendere in esame le sue deduzioni circa il fatto che il premio praticato al ricorrente non ha rappresentato il risultato del comportamento anticoncorrenziale, ma è dipeso da una serie di cause esterne, che hanno comportato un notevole incremento dei costi per le compagnie assicuratrice. Cause costituite: dalle truffe consumate in loro danno; dall’incremento della litigiosità; dal lievitare dei risarcimenti a causa dei nuovi criteri di quantificazione del danno biologico; dall’incidenza delle imposte; dall’adeguamento delle riserve sinistri imposto in sede comunitaria; da livello di inflazione in Italia e dalle forti passività che connotavano la situazione economica delle compagnie assicuratrici alla vigilia della privatizzazione del 1994.

Assume che la Corte di appello è così pervenuta a ravvisare il danno nel solo fatto che la società di assicurazione, partecipò all’illecito concorrenziale, in violazione del principio enunciato da questa Corte, secondo cui, in casi simili a quello in esame, il danno non può essere ritenuto in re ipsa ed il giudice è tenuto a valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore al fine di dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo (Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305).

3.- Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell’art. 2729 cod. civ., si assume che la sentenza impugnata abbia fatto malgoverno dei principi in tema di presunzioni semplici, secondo cui una prova per presunzione non può essere desunta da altra presunzione.

La Corte non avrebbe accertato la concreta incidenza delle pratiche concordate sul livello dei premi praticati da Vittoria Assicurazioni, ma avrebbe desunto la relativa prova dalla presunzione che le informazioni scambiate fra le compagnie fossero potenzialmente utilizzabili a questo scopo, senza nulla accertare quanto alla loro concreta utilizzazione.

Si rappresenta che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2199 del 2002 ha annullato la sanzione pecuniaria amministrativa inflitta alla ricorrente, ravvisando la non gravita dell’infrazione relativa all’accertata intesa orizzontale, consistente nello scambio di informazioni tramite i soli osservatori RCA e ARD. 4.- Con il quarto motivo la ricorrente subordinatamente lamenta omessa motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova circa il fatto che il livello del premio applicato alla controparte sia dipeso dall’illecito comportamento contestato dall’AGCM alla compagnia assicuratrice, anzichè dalle altre cause già richiamate ed invocate nell’illustrazione del secondo motivo.

5.- I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, perchè tutti attengono al problema dell’accertamento del nesso causale fra il livello del premio e la partecipazione della compagnia assicuratrice all’intesa sanzionata dall’Autorità garante – non sono fondati.

5.1.- La sentenza di questa Corte n. 2305 del 2007 – di cui la ricorrente invoca l’autorità di precedente idoneo a giustificare la fondatezza delle sue ragioni – ha posto una serie di punti fermi, quanto alle controversie del genere di quella in oggetto, che è opportuno richiamare:

a) l’azione risarcitoria proposta dall’assicurato tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale, nonchè alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che avrebbe potuto pagare in condizioni di libero mercato;

b) per ottenere il risarcimento dei danni l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale manifestazione della condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento in sede amministrativa della partecipazione dell’assicuratore all’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria);

c) a fronte di tali adempimenti, il giudice può ravvisare l’esistenza del nesso causale tra l’illecito e il danno anche in base a criteri di alta probabilità logica, o per il tramite di presunzioni probabilistiche, fondate sul rapporto di sequenza costante tra un dato antecedente e l’effetto che vi si ricollega;

d) deve essere garantita all’assicuratore la possibilità di fornire la prova contraria, indicando le circostanze idonee a dimostrare l’interruzione del nesso causale.

La Corte di appello ha fondato la condanna della ricorrente sul giudizio probabilistico richiamato sub c), che ha desunto dalle stesse circostanze accertate dall’Autorità garante, e ha negato rilievo alle prove dedotte in contrario dalla ricorrente.

Essa ha correttamente deciso.

5.2.- Occorre in primo luogo rendere esplicito ciò che era rimasto in parte implicito nella precedente giurisprudenza di questa Corte:

cioè che, qualora l’assicuratore convenuto sia stato partecipe del giudizio svoltosi davanti all’Autorità garante, la prova dell’interruzione del nesso causale fra l’illecito e l’indebito aumento delle tariffe non può consistere nel rimettere in discussione le medesime circostanze di fatto il cui accertamento è già contenuto nel Provvedimento sanzionatorio.

Se è vero che l’AGCM ha ravvisato solo un’intesa idonea a falsare il gioco della concorrenza e non invece un accordo di cartello sul livello dei premi, è indubbio che la rilevazione dell’abnorme incremento dei premi relativi alle polizze di RCA, nel periodo interessato dall’intesa, ha costituito da un lato un presupposto del giudizio di illiceità del comportamento, dall’altro lato un indubbio accertamento del suo effetto in danno degli utenti dei servizi assicurativi.

L’AGCM ha motivato il giudizio di illiceità con il fatto che lo scambio di informazioni è andato ben oltre le finalità – lecite e fisiologiche per le imprese del settore – di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del c.d. premio puro (cioè di quella parte del premio che è commisurata alla natura e all’entità dei rischi), e si è esteso a comprendere i c.d. dati sensibili, che concorrono a determinare l’importo del premio commerciale, che è quello concretamente convenuto in polizza e che include, oltre al premio puro, le imposte, i caricamenti corrispondenti ai costi ed alle spese generali e soprattutto l’utile di impresa (cfr. pp. 239- 251, 257 del Provvedimento n. 8546/2000).

Ciò ha consentito alle imprese partecipanti di “coordinarsi rapidamente…..su di un equilibrio di mercato collusivo, anche in assenza di accordi espliciti sui prezzi” e di “adeguare le proprie strategie alla realizzazione di equilibri di prezzo a cui sia associato il massimo profitto congiunto per l’industria nel suo complesso, con grave danno per il corretto funzionamento del mercato e per i consumatori” (p. 251 e p. 254).

Ha soggiunto l’Autorità garante che lo scambio di informazioni ha anche permesso di incrementare la frequenza degli aumenti di tariffa, passati dall’unica variazione annuale, nel primo anno di liberalizzazione, alle oltre quattro variazioni del 1999. Ogni impresa era infatti in grado di verificare che i concorrenti si conformassero alle proprie iniziative incrementative, il che consentiva, dopo un periodo di riallineamento, di assumere un’ulteriore, analoga iniziativa (p.71, p. 244, p. 258).

Nell’analisi della situazione di mercato l’AGCM ha accertato che, in conseguenza di tali comportamenti, fra il 1994 ed il 2000 i premi sono aumentati, del 96,55% (p. 70 del provvedimento n. 8546/2000), e del 63% rispetto alla media europea; e che, se nel medesimo periodo i premi italiani per le polizze RCA avessero seguito incrementi M analoghi a quelli della media degli altri paesi europei, i consumatori avrebbero risparmiato L. settemila miliardi nel solo anno 1999 (p. 76).

L’AGCM pertanto – pur avendo emesso condanna solo per la violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, – ha accertato che l’illecita intesa si è tradotta in un danno economico di rilevante importo per la massa generalizzata degli utenti dei servizi assicurativi RCA. Ed il suddetto accertamento ha costituito parte integrate della valutazione di illegittimità dello scambio di informazioni fra le imprese, che avrebbe potuto essere altrimenti ritenuto legittimo in considerazione delle esigenze di reciproca informazione al fine della valutazione dei rischi.

Il provvedimento sanzionatorio non ha accertato, cioè, solo il carattere potenzialmente lesivo dei benefici della concorrenza e degli interessi economici dei consumatori, ma anche che tale comportamento ha prodotto un’ingente ed ingiustificata lievitazione dei premi sul mercato generale italiano delle polizze RCA. 5.3.- Ciò che è rimasto incerto – ed è questo il senso del riferimento di questa Corte al carattere solo potenzialmente lesivo dell’illecito concorrenziale – è la misura del contributo delle singole imprese coinvolte, con il proprio comportamento e nei rapporti con i propri assicurati, all’indebita lievitazione dei premi, poichè l’accertamento dell’AGCM ha avuto riguardo ai livelli medi dei premi europei ed al livello medio degli aumenti in Italia, senza specificare la misura in cui ogni singola impresa abbia poi effettivamente tradotto le informazioni acquisite tramite il comportamento collusivo nell’incremento dei premi praticati alla propria clientela.

L’assicurato che agisca in risarcimento dei danni ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33 ha il diritto di avvalersi della presunzione che il premio sia stato indebitamente aumentato per effetto del comportamento collusivo e che la misura dell’aumento (quindi l’entità del danno da lui subito) non sia inferiore al livello medio del 20%: sia per effetto degli accertamenti compiuti dall’Autorità garante, sia in virtù del principio per cui, quando il fatto dannoso sia imputabile a più soggetti e non si possa ricostruire la misura in cui ognuno di essi abbia concorso a cagionare il danno, le colpe, nel senso di apporto causale di ognuno, si presumono uguali (ex. art. 2055 c.c., u.c., applicabile al caso in esame, in quanto l’illecito concorrenziale che si traduca in situazioni di svantaggio per i clienti nelle condizioni della contrattazione, integra un caso di responsabilità precontrattuale, comunque soggetta al principio di cui alla citata norma).

5.4.- Ciò premesso, va ribadito il principio enunciato da questa Corte e richiamato dalla ricorrente, per cui la compagnia assicuratrice convenuta in risarcimento dei danni deve essere sempre ammessa a fornire la prova contraria alla suddetta presunzione di responsabilità (Cass. civ. 2305/2007), per quanto concerne sia la sussistenza del nesso causale fra l’illecito concorrenziale e il danno, sia L’entità del danno medesimo.

Ma, si “ribadisce, la prova contraria non può (avere ad oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del mercato assicurativo – dunque ai costi ‘Ravanti su tutte le imprese a causa delle truffe, degli adeguamenti imposti dalle Direttive comunitarie, ecc. – ed in particolare su medesime circostanze che l’AGCM ha tenuto presenti nel formulare il suo giudizio, e che ha ritenuto irrilevanti al fine di escludere il collegamento fra i comportamenti collusivi e la lievitazione dei premi.

L’AGCM ha tenuto conto dei dati di costo esposti dalle imprese, ma ha rilevato che il comportamento collusivo ha impedito che esse fossero motivate ad operare in modo da ridurre i loro costi per poter ridurre i prezzi, ciò che rientra fra i benefici effetti di un mercato concorrenziale (cfr. pp. 77, 78, 240, 259 ss., 263).

E’ ben possibile, quindi, che il comportamento delle compagnie assicuratrici negli anni 1994-2000 sia stato incentivato dalla necessità di recuperare il passivo accumulato nel precedente periodo di tariffe amministrate. Ma la circostanza che il settore operi in perdita non giustifica i comportamenti collusivi, poichè questi trasferiscono sui consumatori, in misura maggiore rispetto a quella che il corretto comportamento commerciale consentirebbe, perdite che il settore imprenditoriale bene o male recupera, o che ritiene comunque vantaggioso affrontare (senza considerare che l’Autorità garante ha accertato che il divario fra il livello dei premi in Italia e quelli praticati negli altri paesi europei era stato colmato già alla fine del 1996 e che si sono ciò nonostante verificati in Italia ulteriori aumenti dei premi del 36%, rispetto alla media europea, nel solo triennio 1996-1999: cfr. 76).

Ne consegue che la documentazione prodotta dalla ricorrente al fine di contestare la sussistenza del nesso causale correttamente è stata ritenuta irrilevante dalla sentenza impugnata.

I dati contenuti nel parere dell’ISVAP sono stati già sottoposti all’esame dell’AGCM, che li ha ritenuti inidonei ad escludere sia il comportamento collusivo, sia gli effetti dannosi che ne sono derivati in termini di incremento dei prezzi per i consumatori (cfr. p. 192 e segg.); con l’ulteriore specificazione che le perdite denunciate dalle compagnie assicuratrici sono anche effetto di inefficienze produttive e del mancato controllo dei costi, conseguente alla violazione delle regole della concorrenza (p. 255 ult. cpv. e p. 263).

Anche i fattori di costo inerenti al sistema di distribuzione tramite agenti monomandatari, richiamati dalla ricorrente, sono in realtà frutto di scelte delle stesse imprese.

Il provvedimento 17 aprile 2003, n. 11891 conferma -anzichè disattendere – gli accertamenti di cui sopra circa l’abnorme incremento dei premi in Italia dopo il 1994 e l’anomalia del mercato italiano nel contesto dei Paesi UE. 5.5.- La Corte di appello ha respinto le argomentazioni e le prove dedotte dalla ricorrente in quanto “la convenuta Compagnia non ha formulato specifiche istanze istruttorie per dimostrare che l’entità del premio, nel caso concreto, non fosse nemmeno in minima parte ascrivibile causalmente all’accertata intesa anticoncorrenziale”, ed ha soggiunto che l’istanza di consulenza tecnica avrebbe richiesto la “specifica indicazione di quali momenti o fasi del complesso meccanismo di determinazione del premio finale andassero verificati”.

Si è, così, correttamente uniformata al principio secondo il quale la prova dell’insussistenza del nesso causale non può essere tratta da considerazioni attinenti ai dati che influiscono sulla formazione dei premi nel mercato generale delle polizze assicurative, ma deve riguardare situazioni e comportamenti che siano specifici dell’impresa interessata: che attengano, cioè, alla singola impresa assicuratrice, al singolo assicurato od alla singola polizza, che siano tali da dimostrare che nel caso specifico il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all’intesa illecita, ma da altri fattori: quali le peculiari difficoltà economiche che abbiano imposto determinate scelte di prezzo; o i particolari rischi coperti e normalmente non inclusi nella polizza; o l’essere il contratto concluso con assicurato il cui comportamento era caratterizzato da abnorme sinistrosità. (cfr. Cass. 10 maggio 2011, n. 10211).

Tanto vale anche a palesare l’infondatezza delle doglianze di cui al terzo motivo, quanto all’indebita applicazione delle norme in tema di presunzioni.

Il Provvedimento dell’AGCM offre tutti i dati probabilistici e presuntivi che, ai sensi della pronuncia n. 2305/2007 di questa Corte, valgono a dimostrare che il premio applicato in polizza all’assicurato, nel periodo in cui la compagnia è stata ritenuta partecipe del comportamento collusivo, è ingiustificatamente elevato, nella misura indicata.

Era onere della compagnia assicuratrice fornire la prova contraria, mediante deduzione e dimostrazione dei fatti specifici che avrebbero giustificato l’inoperatività della presunzione in suo confronto.

Tale prova è mancata.

6.- Il ricorso è respinto.

In difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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