Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17362 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.13/07/2017),  n. 17362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11238-2012 proposto da:

T.G.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA N. COVIELLO 47, presso lo studio dell’avvocato ROSA RAUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato INNOCENZO MEGALI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO

MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/04/2011 R.G.N. 1083/2009.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Presidente e Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ROSA RAUSO per delega Avvocato INNOCENZO MEGALI;

udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale Avvocato

MORRICO ENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Venezia T.G.F. chiedeva la condanna del datore di lavoro Rete Ferroviaria italiana spa a disporre il proprio trasferimento L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 5, presso la sede di Reggio Calabria e comunque la condanna della detta Rete Ferroviaria a risarcire il danno per l’illegittimo trasferimento presso le sedi di (OMISSIS), con attribuzione di mansioni dequalificanti; parte resistente contestava la fondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto. Con altro ricorso, poi riunito al primo, il T. impugnava il licenziamento disciplinare per plurime assenze ingiustificate dal posto di lavoro e allegava che tale assenze costituivano legittima eccezione di inadempimento a fronte del mancato accoglimento della domanda di trasferimento a Reggio e dell’illegittimità di quello effettuato presso (OMISSIS) (in violazione dell’art. 40 CCNNL). Inoltre deduceva che il mancato invio di documentazione medica idonea a giustificare le assenze era dovuta alla sua condizione di momentanea incapacità. Il Tribunale rigettava tutte le domande prima esposte; la Corte di appello con sentenza del 29.4.2011 rigettava l’appello del lavoratore.

2. Per quanto ancora rileva in questa sede la Corte di appello ricostruiva l’interpretazione giurisdizionale dell’art. 33 e rilevava che non sussistevano i presupposti per l’applicabilità della norma posto che la prova, che gravava sul lavoratore, non aveva dimostrato gli elementi della continuatività ed esclusività dell’assistenza; il lavoratore di fatto risiedeva in Veneto ove lavorava dal 1992 ed aveva assistito il padre solo in alcuni periodi e, comunque, non in via esclusiva posto che altri familiari vi avevano provveduto. La Corte territoriale riteneva, inoltre, legittimi i disposti trasferimenti in quanto nella sede ove operava era venuto a mancare il posto di lavoro ed il T. era diventato inidoneo a svolgere alcune mansioni che non erano previste,invece, nelle stazioni di (OMISSIS); presso la richiesta sede di Padova non era possibile il trasferimento perchè era previsto lo svolgimento di mansioni di manovra: pertanto tale trasferimento non era stata disposto nelle stazioni richieste per ragioni di salute. Circa l’impugnato licenziamento il dedotto comportamento di autotutela non era ammissibile poichè era da escludere il diritto del lavoratore a trasferirsi nella sede di Reggio Calabria ed i trasferimenti disposti non erano illegittimi per le ragioni prima ricordate; in ogni caso erano stati effettuati a pochi chilometri dalla sede ove si trovava in precedenza a lavorare. Era, inoltre, da escludersi ogni dequalificazione alla stregua delle risultanze della prova testimoniale; la reazione del lavoratore nel rifiutare del tutto la prestazione, comunque, era stata eccessiva tenuto conto della reale portata dei provvedimenti datoriali. La certificazione medica prodotta, infine, non attestava che il lavoratore fosse affetto da incapacità al momento in cui era stato invitato a difendersi perchè riferita a condizioni di salute attestate successivamente.

3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il lavoratore con 4 motivi; resiste controparte. Entrambe le parti hanno presentato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si allega l’omessa e/o insufficiente motivazione e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per li giudizio in merito alla illegittimità del rifiuto al trasferimento richiesto dal ricorrente ai sensi della L. n. 104 del 1992. Si era ritenuta ininfluente la circostanza per cui la residenza del ricorrente era rimasta in Reggio Calabria e si erano trascurate le dichiarazioni rese dal fratello del ricorrente per cui l’assistenza svolta dal ricorrente in favore del padre perdurava dal momento dell’ictus. Era proprio il ricorrente il familiare che assisteva realmente e concretamente il padre; la sorella del ricorrente era già stata trasferita in (OMISSIS) all’epoca della prima domanda di trasferimento del ricorrente.

2. Il motivo appare inammissibile in quanto solleva questioni di merito, dirette ad una “rivalutazione del fatto” come tale inammissibile in questa sede anche prima delle più recente modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte di appello ha accertato che l’assistenza al padre malato non era in capo dell’appellante in modo esclusivo perchè tutti i fratelli (pag. 15 della sentenza impugnata) si recavano a Reggio Calabria per prestare la loro assistenza; ha anche osservato che il ricorrente lavorava in via continuativa in Veneto dal 1992 per cui certamente non era residente di fatto a Reggio Calabria (mentre nel motivo si insiste sulla residenza anagrafica) e, conseguentemente, impossibilitato obiettivamente ad occuparsi in via esclusiva e quotidiana del padre. La motivazione appare congrua e logicamente coerente mentre le censure, oltre a essere di fatto, non offrono neppure una ricostruzione organica delle risultanze processuali.

3. Con il secondo motivo si allega l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in merito all’illegittimità ed inefficacia del trasferimento da (OMISSIS) e quindi a (OMISSIS). Il ricorrente era stato trasferito ad una stazione come quella di (OMISSIS) impresenziata come quella ove operava, e dove era già addetto un operatore; anche il secondo trasferimento a (OMISSIS) era parimenti illegittimo. Ancora i trasferimenti erano a carattere discriminatorio in quanto era stato accolto il trasferimento di altro collega con minore anzianità a Padova (come richiesto dal ricorrente).

4. Il motivo appare infondato in quanto la sentenza impugnata in ordine alla legittimità dei trasferimenti appare congruamente e logicamente motivata. La Corte di appello ha accertato che non fu accolta la richiesta del ricorrente di essere trasferito a (OMISSIS) “in conseguenza della accertata inidoneità allo svolgimento di funzioni di manovra, sia pure limitate e sporadiche” (pag. 19 della sentenza impugnata); ciò esclude la natura discriminatoria del rifiuto di accogliere la richiesta del T. prospettata nella seconda parte del motivo (per giunta inammissibilmente senza la dovuta ricostruzione di come e quando tale doglianza sarebbe stato prospettata nei gradi di merito): la rilevanza di tale situazione di salute è stata posta a fondamento della scelta aziendale di trasferire il ricorrente alle due sedi contestate, ove l’esigenza di personale ” era legata alla mancata ultimazione del sottopasso, terminato nel aprile 2005 – giugno 2006 che rendeva necessaria la presenza di personale, destinato anche a fornire la necessaria assistenza ai viaggiatori”. Pertanto la Corte di appello ha ancorato l’accertata legittimità dei trasferimenti disposti a precise circostanze emergenti dalla risultanze probatorie (ivi compreso la situazione delle stazioni ove fu disposto il trasferimento del ricorrente); per contro le censure appaiono di merito e dirette ad una rivalutazione del fatto, come tale inammissibili in questa sede.

5. Con il terzo motivo si allega l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in merito alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Si era chiesto l’escussione della Dott.ssa R. specialista in medicina legale che avrebbe potuto attestare lo stato di alterazione psichica attestata nel certificato medico del 8.2.2006 anche nel periodo precedente e contestuale all’irrogazione dei procedimenti disciplinari a carico del ricorrente.

6. Il motivo appare infondato: la Corte di appello ha già osservato che il documento medico redatto dalla Dott.ssa R. era riferito ad una situazione esistente al momento della visita e quindi nulla poteva attestare sulla condizioni dell’appellante in precedenza. Ora la prova richiesta verteva sulla seguente circostanza ” vero è che la Dott.ssa R. ha visto il sig. T. e lo visitava, rilevando che il suo stato di salute corrispondeva a quelle descritto nel certificato prodotto sub. doc. 31 che si rammostra al teste”: pertanto la prova era del tutto pleonastica per le ragioni già rilevate dalla Corte di appello non vertendo sull’accertamento di uno stato d’incapacità sussistente al momento in cui erano stati promossi i procedimenti disciplinari che avrebbero portato al recesso.

7. Con l’ultimo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 2103 c.c. ed art. 41 Cost.. L’assenza del T. dal lavoro era motivata dall’illegittima decisione datoriale di non trasferirlo a Reggio Calabria e di trasferirlo invece nelle stazioni di (OMISSIS).

8. Il motivo è infondato per quanto già detto: non è emersa rillegittimità della decisione datoriale di rifiutare il trasferimento del ricorrente a Reggio Calabria ex L. n. 104 del 1992, ed i trasferimenti nelle altre due sedi non richieste appaiono giustificati in base ad esigenze tecniche ed organizzative prima ricordate. Non sono stati quindi provati i presupposti fattuali per l’applicabilità dell’art. 1460 c.c., alla stregua della giurisprudenza di legittimità citata nel motivo. In ogni caso la reazione ai trasferimenti è stata dalla Corte di appello ritenuta sproporzionata anche rispetto anche ad una ipotetica illegittimità datoriale posto che i trasferimenti erano intervenuti in sedi di poche chilometri di distanza dalla sede precedentemente ricoperta e sul punto non si offrono censure di sorta.

9. Si deve quindi confermare l’impugnata sentenza; le spese del giudizio di legittimità – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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