Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17361 del 26/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 26/08/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 26/08/2016), n.17361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28012-2012 proposto da:

P.D., M.A.M., elettivamente domiciliati in

(OMISSIS), presso l’avvocato ROBERTO PAVIOTTI, che li rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.N.A.V. S.R.L., CANTIERE NAVALE ALLESTIMENTI VIAREGGIO S.R.L., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso l’avvocato BRUNO

NICOLA SASSANI, 1 che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIO ANDREUCCI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

T.C.;

– intimato –

Nonchè da:

T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

SANGALLO 1, presso l’avvocato GIANFRANCO VITI, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.N.A.V. – CANTIERE NAVALE ALLESTIMENTI VIAREGGIO S.R.L.;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 795/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 7 giugno 2012 la Corte d’appello di Firenze ha respinto gli appelli rispettivamente proposti da P.D., da un lato, e M.A.M. e T.C., dall’altro, contro la sentenza del 30 aprile 2009 con cui il Tribunale di Lucca aveva condannato essi appellanti, in solido, quali amministratori di Tecnomarine S.r.l., al pagamento, in favore di CNAV S.r.l., della somma di Lire 895.828.927, nonchè i soli P.D. e M.A.M., in solido, al pagamento della ulteriore somma di Lire 1.129.559.215, il tutto per avere essi amministratori eseguito operazioni successivamente all’azzeramento del capitale sociale di Tecnomarine S.r.l. in violazione dell’art. 2449 c.c..

2. – Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi P.D. e M.A.M..

T.C. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale per tre motivi.

CNAV S.r.l. ha resistito con controricorso al ricorso principale.

3. – Con atto depositato il 7 maggio 2013 P.D. e M.A.M. hanno rinunciato al ricorso per cassazione e la rinuncia è stata accettata tanto dal T., quanto da CNAV S.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. – Nei rapporti tra i ricorrenti principali e CNAV S.r.l. e T. il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia (art. 390 c.p.c.), mentre le spese vanno compensate (art. 391 c.p.c., u.c.).

5. – Il ricorso proposto da T.C. contiene tre motivi:

5.1. – Il primo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.

Si sostiene nel motivo che tanto il Tribunale di Lucca, quanto la Corte d’appello di Firenze sarebbero incorsi in evidente errore di valutazione dei fatti nel ritenere che esso T. fosse consapevole dell’avvenuta perdita del capitale sociale di Tecnomarine S.r.l..

Secondo il T. l’operazione addebitata agli amministratori avrebbe avuto inizio con una deliberazione di rivalutazione di marchio e stampi la quale era stata adottata all’esito di un’assemblea tenutasi il 3 febbraio 1999, mentre egli era stato nominato in un’assemblea straordinaria successiva del 3 marzo 1999 alla quale non aveva peraltro partecipato, essendo stata quindi iscritta alla sua accettazione nel registro delle imprese soltanto il 14 aprile 1999.

La cronologia degli avvenimenti dimostrava dunque la sua inconsapevolezza di una situazione di perdita del capitale sociale di Tecnomarine S.r.l., nè d’altro canto poteva addebitarsi ad esso T. alcuna incuria per non aver preso visione degli antefatti sociali, avendo egli rassegnato le dimissioni in data 25 giugno 1999 a distanza di soli due mesi.

In tal senso ogni sua responsabilità era stata esclusa in una sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca su domanda avanzata anche nei suoi confronti dal Fallimento Tecnomarine S.r.l.

5.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.

In esso il T. sostiene che la responsabilità addebitatagli dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello poggiava, oltre che sulla conoscenza della situazione di perdita dell’intero capitale sociale di Tecnomarine S.r.l., sulla stipulazione di un contratto di mutuo del 9 aprile 1999 che, viceversa, costituiva comunque una operazione neutra dalla quale non era derivato, nè poteva derivare, alcun pregiudizio alla società.

5.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Ancora una violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.

In esso il T. sostiene di non aver partecipato alla stipulazione del contratto di mutuo, che aveva avuto luogo in data 9 aprile 1999, mentre la sua nomina ad amministratore era stata iscritta nel registro delle imprese soltanto il 14 aprile 1999.

6. Il ricorso incidentale è inammissibile.

6.1. – L’inammissibilità, tuttavia, non discende dalla circostanza che nei rapporti tra i ricorrenti principali e CNAV S.r.l. e T. il giudizio sia stato dichiarato estinto per rinuncia.

Ed infatti, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, la norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, – secondo cui, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia – non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale; poichè, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale (Cass. 19 aprile 2011, n. 8925).

Nè può farsi applicazione del principio secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, qualora intervenga rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso principale ed il difensore del resistente, ricorrente incidentale tardivo, la sottoscriva “per accettazione”, deve ritenersi che tale sottoscrizione esprima un’implicita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’impugnazione incidentale, donde la necessità della declaratoria di inammissibilità della stessa” (Cass. 6 agosto 2013, n. 18707).

Ed infatti, nel caso di specie, pronunciata la sentenza impugnata il 7 giugno 2012, il controricorso contenente ricorso incidentale del T. è stato notificato il 9 gennaio 2013, sicchè si tratta di ricorso incidentale tempestivo.

6.2. – Ciò detto, indipendentemente dalla circostanza che il ricorso incidentale contiene tre motivi intestati come violazione di legge, ma omette radicalmente di indicare quali sarebbero le norme che la Corte territoriale avrebbe violato, mentre i motivi svolti sono tutti inammissibilmente diretti a criticare la motivazione in fatto della sentenza impugnata, il che sarebbe già di per sè risolutivo nel senso dell’inammissibilità, è agevole osservare che gli argomenti svolti dal T. – secondo cui egli non sarebbe stato per un verso consapevole dell’integrale perdita del capitale sociale di Tecnomarine S.r.l., e per altro verso, il mutuo contratto successivamente alla sua nomina ad amministratore, ma comunque prima dell’iscrizione di carattere costitutivo di essa nel registro delle imprese, non avrebbe recato pregiudizio alla società – risultano essere del tutto nuovi, giacchè neppure sfiorati dalla sentenza d’appello.

In quest’ultima i motivi spiegati dal T. sono stati così riassunti: “1- a) La sentenza era viziata nella parte in cui il Tribunale di Lucca aveva rigettato le istanze istruttorie. 1 – b) era viziata nella parte in cui aveva ritenuto valida, corretta, congrua e non inficiata da specifiche critiche alla CTU. 1c) era viziata nella parte in cui aveva erroneamente apprezzato ed anzi svalutato le manifestazioni di volontà di tutti i contraenti ( M., CNAV S.r.l., Tecnomarine S.r.l. e CNT S.p.A. ed EFFEBI S.p.A.) a riconoscere e vincolarsi ai valori delle perizie del dott. G.. 2 – La sentenza meritava di essere riformata nel capo distinto con la lettera/numero “V” nella parte in cui aveva ritenuto fondata la domanda di adempimento delle obbligazioni contratte a seguito degli ottenuti finanziamenti. 3- La sentenza, inoltre, meritava di essere riformata nella parte in cui aveva ritenuto la legittimazione attiva della CNAV S.r.l.. 4- La sentenza meritava di essere riformata anche in punto di condanna alle spese legali”.

Nè nel corpo della sentenza impugnata vi è alcun cenno, altrove, alle questioni sollevate nel ricorso per cassazione.

Trova allora applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Di qui l’inammissibilità del ricorso.

7. – Le spese di lite, nei rapporti tra il T. e CNAV S.r.l., meritano di essere compensate, dal momento che quest’ultima società non risulta aver spiegato alcuna attività difensiva in dipendenza dell’inammissibile il ricorso incidentale.

PQM

1) dichiara estinto il giudizio nei rapporti tra i ricorrenti principali P.D. e M.A.M. ed i controricorrenti CNAV S.r.l. e T.;

2) dichiara inammissibile il ricorso incidentale del T.;

3) spese del grado integralmente compensate.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2016

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