Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17361 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 23/07/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17361
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3632/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.D.;
– intimato –
sul ricorso 8365/2007 proposto da:
T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato DELL’ERBA GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall’avvocato DE DONNO ORONZO, giusta mandato
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine
del ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 487/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 24/01/2006 r.g.n. 15/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
10/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
principale, assorbito l’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza Con sentenza n. 749/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, in accoglimento della domanda proposta da T.D. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti il (OMISSIS) e il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 28-10-2002, detratto l’aliunde perceptum.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.
Il T. si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 24-1-2006, in parziale riforma dell’impugnata sentenza respingeva la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni richieste a titolo di risarcimento del danno e condannava la società al pagamento della metà delle spese del doppio grado, compensando l’altra metà.
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi.
Il T. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo.
La società ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di controparte.
Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 11-2-2009.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, previa riunione ex art. 335 c.p.c., entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341).
Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010