Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17361 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 18/08/2011), n.17361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IL CASOLARE DI PANTANETTI GIUSEPPE S.A.S. (OMISSIS) già MARZETTI

ODOLETTA & C. S.N.C. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA

FARNESINA 269, presso lo studio dell’avvocato COSTI DANIELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DIAMANTI STEFANO giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L’IMPRESA EDILE STRADALE ADRIATICA S.R.L. (OMISSIS) in persona

del legale rappresentante pro tempore Sig. M.A.,

considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

VILLANACCI GERARDO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 715/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 14/10/2008, depositata il 29/11/2008, R.G.N. 1008/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ANTONIO DONATONE per delega dell’Avvocato GERARDO

VILLANACCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto d’appalto del 20 novembre 1989 la Marzetti Odoletta &

C. s.n.c. affidava alla ditta Adriatica s.r.l. la realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria su un’area di sua proprietà per la quale era stato approvato un progetto di lottizzazione denominato “(OMISSIS)”. Il prezzo delle opere veniva convenuto a misura ed il pagamento pattuito per stati di avanzamento.

Con scrittura privata del 20 novembre 1989 la M.O. delegava terzi acquirenti di un terreno facente parte della suddetta lottizzazione a pagare il prezzo dell’immobile, pari all’importo di L. 319.940.000 in favore della Adriatica s.r.l. Con altra scrittura privata in pari data i terzi sottoscrivevano l’accollo della suddetta somma in favore della Adriatica s.r.l. che accettava senza liberare dagli obblighi la M.O..

Ancora nella medesima data tra le parti del contratto d’appalto veniva stipulata una promessa di vendita avente ad oggetto un terreno della lottizzazione (OMISSIS), per un prezzo di L. 107.250.000, da corrispondere attraverso compensazione con l’importo che il committente avrebbe dovuto pagare per i lavori appaltati, in base agli stati di avanzamento.

L’impresa edile iniziava i lavori, ma non poteva proseguirli per la mancanza delle autorizzazioni amministrative alle quali avrebbe dovuto provvedere l’appaltante.

Con ricognizione del 18 settembre 1991 i tecnici delle parti determinavano che l’importo dei lavori eseguiti dall’Adriatica andava quantificato in L. 260.000.000. Pertanto, considerando che in parte l’obbligazione pecuniaria era stata adempiuta, la ditta appaltatrice emetteva la fattura di L. 120.400.001, somma per la quale chiedeva ed otteneva l’ingiunzione di cui al decreto ingiuntivo n. 337/93.

La Marzetti Odoletta & C. s.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui, sopra per il pagamento della complessiva somma di L. 120.400.001, emesso a suo carico, su istanza della società “Impresa Edile Stradale Adriatica” s.r.l. per crediti insoluti relativi al corrispettivo di taluni lavori edili, deducendo che il predetto credito doveva ritenersi oggetto di compensazione con la contrapposta voce di credito spettante ad essa opponente, a titolo di pagamento del prezzo convenuto con la promessa di vendita del medesimo immobile, relativamente al quale le opere erano state eseguite; in ogni caso deduceva che il credito era inesigibile a suo carico, essendo intervenuta delegatio promittenti con assunzione liberatoria del debito da parte di soggetto terzo.

Costituitasi, la parte opposta chiedeva il rigetto del decreto.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto e riconoscendo l’esistenza di un credito in favore della società ingiungente, solo limitatamente alla somma di L. 13.150.000.

Riteneva per il resto infondata la pretesa di parte ingiungente, in quanto il residuo credito di L. 107.250.000, non era considerato liquido ed esigibile.

Avverso la relativa sentenza proponeva appello l’Impresa edile Adriatica s.r.l. deducendo il travisamento del fatto ad opera del primo giudice e rilevando che a fronte della dedotta estinzione del debito de quo, per presunta compensazione, incombeva a parte opponente l’onere di dimostrare l’esistenza del fatto estintivo.

Si costituiva la parte appellata chiedendo la reiezione del gravame e, in via incidentale, rilevarsi anche la infondatezza della residua pretesa creditoria, dovendosi al riguardo ritenere pienamente efficace e liberatoria l’avvenuta assunzione del debito ad opera di soggetti terzi; chiedeva inoltre ricalcolarsi correttamente gli importi del dare e avere fra le parti.

La Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Fermo, rigettava l’opposizione proposta dalla società Marzetti Odoletta & C. s.n.c. avverso il decreto ingiuntivo. Confermava il decreto ingiuntivo opposto.

Propone ricorso per cassazione “Il Casolare di Pantanetti Giuseppe (già M.O.) con tre motivi.

Resiste con controricorso l’impresa Edile Stradale Adriatica s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia Vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. Esistenza di collegamento negoziale.

Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello ha erroneamente escluso l’esistenza di uno stretto collegamento fra il contratto di appalto per i lavori di urbanizzazione, il preliminare di vendita dell’immobile, la promessa di pagamento, la scrittura con i terzi.

Il motivo è inammissibile perchè accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del dedotto collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici (Cass., 17 maggio 2010, n. 11974).

Con il secondo motivo si denuncia Vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. In ordine alla prova del fatto estintivo del credito.

Secondo parte ricorrente non risulta provato il credito azionato in via monitoria e parte opposta non ha assolto l’onere che su di essa incombeva di provare l’adempimento delle sue obbligazioni, ossia per L. 316.940.000.

In particolare, prosegue parte ricorrente, erano inammissibili le prove orali ammesse dal primo giudice. Inoltre il giudice di secondo grado ha errato nel dichiarare esistente una risoluzione del contratto di promessa di vendita per colpa dei promittente. E’ invece risultato agli atti, secondo la ricorrente, che la ditta opposta ha eseguito solo una parte dei lavori, previsti in appalto, per i quali ricevette dal terzo il regolare pagamento.

Deve quindi ritenersi, secondo il Casolare, che i contratti sono collegati; che l’opposta non ha provato la liquidità ed esigibilità del proprio credito; che la stessa non ha provato la risoluzione del contratto che legittimava l’eccezione di compensazione.

E’ evidente quindi, secondo parte ricorrente l’errore di, diritto ed il vizio nell’iter logico della motivazione della Corte d’Appello.

Ritiene inoltre la stessa ricorrente che ha valore liberatorio l’accordo di cui alle scritture del 20 novembre 1989 tra le odierne parti in causa e la società immobiliare Gi.Va.Gi. s.n.c; (valenza liberatoria ritualmente eccepita in entrambi i gradi di giudizio).

Il motivo è infondato.

Rientra infatti nel merito l’accertamento circa il pagamento del prezzo attraverso l’esecuzione dell’intero appalto. E secondo l’impugnata sentenza la parte ingiunta non ha dimostrato la compensazione del credito, non risultando essersi mai perfezionata la compravendita che avrebbe dovuto costituire fatto genetico del diritto al prezzo, da scalarsi dal valore dell’appalto.

Inoltre l’avvenuta assunzione del debito ad opera del soggetto terzo risultava infondata in quanto tale assunzione non liberava il debitore originario che avrebbe presupposto il consenso di tutte le parti del negozio.

Con il terzo motivo si denuncia vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. In ordine all’esigibilità del credito ingiunto.

Secondo parte ricorrente al momento della proposizione della domanda monitoria il credito azionato non era liquido nè tantomeno esigibile nei confronti della Marzetti Odoletta & C. perchè difettava dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c..

Il motivo è inammissibile in quanto manca la sintesi descrittiva del fatto.

La sanzione di inammissibilità sancita dall’art. 366 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui nel ricorso per cassazione manchi la indicazione sommaria dei fatti di causa, deve essere applicata non solo quando la esposizione dei fatti manchi del tutto, ma anche quando sia insufficiente e richieda, perciò, per l’individuazione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti, l’utilizzazione di altre fonti (Cass., 21 maggio 1999, n. 4916). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso , e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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