Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17361 del 17/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 17/06/2021), n.17361
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4066-2017 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLISNERI
11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CECERE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DINO CAGETTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3894/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 04/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/11/2020 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Avverso la pronuncia della CTR Lombardia n. 3894/2016 S.F. ha proposto ricorso per la cassazione della stessa, e nelle more, ha aderito alla procedura c.d. di rottamazione dell’avviso di accertamento.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, come risulta dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate del 29.11.2019, che ha trasmesso la documentazione relativa alla richiesta del contribuente ed ai pagamenti dallo stesso effettuati chiedendo, nel contempo, l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
rilevato peraltro che, ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne avesse interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio;
rilevato che tale adempimento non risulta effettuato e che, pertanto, il processo va dichiarato estinto;
le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 6 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021