Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17360 del 18/08/2011

Cassazione civile sez. III, 18/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 18/08/2011), n.17360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato

POTTINO GUIDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ZAULI CARLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA VITA SPA (OMISSIS) in persona del suo Rappresentante

Legale e Amministratore Delegato Dott. S.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA APRICALE N. 31, presso lo studio

dell’avvocato VITOLO MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato

VACCARI ANGELA giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 25/11/2008, depositata il

09/03/2009, R.G.N. 1417/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ANDREA CUCCIA per delega dell’Avvocato GUIDO MARIA

POTTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso

previa correzione della motivazione in riferimento al secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 8.3.1999 B.G. stipulò per conto di G. A. con Intesa Vita (allora Assiba Compagnia di Assicurazioni spa) la polizza n. (OMISSIS) denominata “Più Pensione”, nella quale figurava come beneficiaria tale F.L., che comportava da parte del contraente B. l’onere di pagare le 15 rate annuali del premio; da parte della Società quello di corrispondere a G. A., al termine del differimento, una certa rendita annua o, in caso di morte della medesima prima del termine contrattuale, il versamento alla beneficiarla F.L. di tutti i premi netti già erogati, previa rivalutazione degli stessi.

Il B. corrispose il premio di L. 20.025.000 relativo al primo anno di assicurazione, omettendo i pagamenti per i due anni successivi (2000 e 2001).

La Società con lettera 13.2.2001 comunicava la risoluzione del contratto trattenendo l’unico premio già pagato, in virtù del disposto di cui all’art. 7 delle Condizioni Generali, rifiutandosi altresì di riattivare l’assicurazione in quanto la relativa domanda non era stata presentata dal contraente, così come stabilito, entro l’anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta. Il B. conveniva la Assiba avanti al Tribunale di Forlì per sentir dichiarare la vessatorietà ed inefficacia del succitato art. 7 nella parte in cui prevede il mancato pagamento anche di una sola rata del premio dei primi due anni determini la risoluzione del contratto, con conseguente acquisizione alla Società dei premi già corrisposti (chiedendo di conseguenza dichiararsi l’obbligo della Società di restituirgli l’unico premio pagato o, in subordine, di essere autorizzato a corrispondere i premi dei due anni successivi al primo, avvalendosi del diritto di riscatto contemplato dall’art. 10 delle norme contrattuali). Il Tribunale di Forlì, con sentenza in data 1.3.2004, n. 198 rigettava la domanda.

A seguito dell’appello del B. mediante G.A. quale sua procuratrice speciale, costituitasi la società appellata, la Corte d’Appello di Bologna, con la decisione in esame depositata in data 9.3.2009, confermava quanto statuito in primo grado, ritenendo la clausola in questione non vessatoria in quanto riproducente disposizioni di legge.

Ricorre per cassazione la G. nella suddetta qualità con nove motivi e relativi quesiti; resiste con controricorso Intesa Vita spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione e violazione dell’art. 1469 ter c.c. (attualmente D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34) circa il decisivo punto della vessatorietà della clausola in oggetto, non correttamente valutando il contratto in questione, nella sua complessiva portata, quale contratto di finanziamento anzichè contratto di assicurazione sulla vita. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1363 e 1366 c.c. in tema di valutazione di diritto di riscatto.

Con il quarto motivo si deduce ancora violazione dell’art. 1362 in ordine alla valutazione della polizza come assicurativa.

Con il quinto e sesto motivo si deduce violazione dell’art. 1370 c.c. e dell’art. 1366 c.c..

Con il settimo motivo si deduce violazione dell’art. 1369 c.c..

Con l’ottavo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa prova che il delegante sia il legale rappresentante della società ex art. 75 c.p.c. Con il nono motivo si deduce erronea interpretazione della clausola n. 4.

Il ricorso merita accoglimento in relazione al primo motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Censurabile infatti è la decisione impugnata, sia dove, erroneamente valutando la causa del contratto in questione, lo definisce quale contratto di assicurazione sulla vita, anzichè contratto di finanziamento con fini previdenziali, sia nel punto in cui esclude la vessatorietà della clausola n. 7 del contratto, con le seguenti affermazioni: “l’art. 1469 ter c.c. infatti, che indica gli elementi in base ai quali deve essere accertato il carattere vessatorio di una clausola contrattuale, esclude in radice che possano essere considerate vessatorie le clausole che riproducono, come nella fattispecie, disposizioni di legge. A prescindere della considerazione che in ogni caso deve ritenersi che la clausola riproduttiva di una norma di legge sia sicuramente non vessatoria ex art. 1469 ter c.c. anche laddove inserita in un contratto diverso rispetto a quello disciplinato dalla norma richiamata, nel caso di specie che ci si trovi di fronte ad un contratto di assicurazione sulla vita è fuor dubbio: basti soffermare l’attenzione sulla stessa terminologia contenuta non solo nelle condizioni contrattuali, laddove si fa espresso e costante riferimento alla vita dell’assicurato, ma anche nella nota informativa laddove è contenuto esplicito richiamo alle norme emanate a tutela del consumatore dall’Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita.

Nè, come giustamente osservato dal primo giudice, la finalità di risparmio, pure presente nella polizza in esame, consente di snaturare il contratto de quo laddove, come nel caso di specie, la prestazione dell’assicuratore sia comunque ancorata ad un evento attinente vita umana e tenuto conto del fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nelle polizze sulla vita indicizzate, la finalità di risparmio prevale su quella previdenziale solo nel caso in cui il diritto di riscatto sia in concreto esercitato. Cosa nel caso di specie non avvenuta”.

La Corte di merito, con detta ratio decidendi, ha errato: a) nel non valutare il nomen iuris del contratto in questione sulla base della considerazione della causa dell’accordo tra la società e l’odierna ricorrente quale “sintesi degli interessi concreti” dei soggetti contraenti anzichè, come avvenuto, sulla base di disposizioni formalistiche e testuali;

b) nell’escludere apoditticamente la vessatorietà della clausola in questione innanzitutto non valutando l’inserimento della stessa in una chiara ipotesi di c.d. contratto di consumo (caratterizzato dalla mera adesione di un consumatore, quale contraente debole, a un contenuto contrattuale unilateralmente predisposto da una società, quale contraente forte) e inoltre sulla base di una semplicistica e immotivata equazione secondo cui una disposizione normativa riprodotta esclude di per sè detta vessatorietà.

Questa Corte ha già infatti affermato (tra le altre, Cass. nn. 23941/2009, 1898/2000) che causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato ed anche che il giudice, nel procedere all’identificazione del rapporto contrattuale, alla sua denominazione ed all’individuazione della disciplina che lo regola, deve procedere alla valutazione “in concreto” della causa, quale elemento essenziale del negozio, tenendo presente che essa si prospetta come strumento di accertamento, per l’interprete, della generale conformità a legge dell’attività negoziale posta effettivamente in essere, della quale va accertata la conformità ai parametri normativi dell’art. 1343 c.c. (causa illecita) e dell’art. 1322 c.c., comma 2 (meritevolezza di tutela degli interessi dei soggetti contraenti secondo l’ordinamento giuridico).

Ne discende l’ulteriore conseguenza che detta liceità della causa e detta meritevolezza degli interessi dei soggetti contraenti vanno accertate nell’attualità anche con riferimento alla vessatorietà delle clausole, quale disciplinata originariamente dalla L. n. 52 del 1996 e oggi dal Codice di consumo.

Ancora va ribadito quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 13051/2008) secondo cui in tema di contratti conclusi con i consumatori, è vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che riconosce unilateralmente all’imprenditore o al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale, anche in mancanza di un giustificato motivo, così come richiesto, in via generale, dall’art. 1469 bis, comma 5, n. 11, attualmente riprodotto nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. m) non potendosi qualificare tal previsione negoziale come meramente riproduttiva del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 118 nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 10 convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248 sia perchè l’esclusione della vessatorietà delle clausole riproduttive delle disposizioni di legge, prevista nell’art. 1469 ter, comma 3, ed attualmente riprodotta nel D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 3 trova applicazione solo quando ne venga trasposto il nucleo precettivo e non, invece, quando il predisponente si avvalga autonomamente di una facoltà prevista dalla norma, isolandola dal contesto normativo in cui si colloca, sia perchè il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118 ha una portata applicativa non limitata ai contratti con i consumatori.

In definitiva, il Giudice del rinvio dovrà accertare la tipologia e la natura del contratto (se aleatorio o meno) sulla base dei sopraindicati parametri in tema di causa e se detta clausola (ed eventualmente altre del contratto in questione), pur riproducendo del tutto o in parte un dettato normativo, sia vessatoria in quanto risulti funzionale ad un interesse di uno solo dei soggetti contraenti, tale da dar luogo ad uno squilibrio contrattuale (e ciò in base alla vigente disciplina delle clausole vessatorie).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri- Cassa la decisione impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2011

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