Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17360 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 13/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.13/07/2017),  n. 17360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14116-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

N.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 998/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/11/2010, R. G. N. 1400/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 22.11.2010 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva accolto la domanda di N.L. e, ritenuta la nullità del termine apposto ai quattro contratti stipulati con Poste Italiane s.p.a. per i periodi dal 22.2/30.4.2002, 1.7/30.9.2002, 2.1./31.3.2003 e 2.1/31.3.2004 aveva dichiarato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 5 luglio 2004, condannando la società a ricostituire il rapporto ed a risarcire il danno.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi illustrato da memoria. La N. è rimasta intimata. Con memoria ex art. 378 c.p.c.. Poste Italiane ha evidenziato che successivamente alla sentenza di appello la lavoratrice, rimasta intimata nel presente giudizio, aveva rinunciato alla riammissione in servizio e che conseguentemente in relazione alla domanda di ripristino del rapporto sarebbe cessata la materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il ricorso è denunciata: 1. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. oltre che l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; 2. La violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. gen., art. 1419 c.c. oltre che l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; 3. in via subordinata chiede l’applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 e la liquidazione dell’indennità risarcitoria nella misura minima prevista.

che l’articolata censura formulata nel primo motivo di ricorso investe soltanto il terzo dei quattro contratti intercorsi tra le parti (quello stipulato per far fronte a ragioni sostitutive il 2 gennaio 2003). Va tuttavia rilevato cheavendo il giudice di primo grado accertato l’illegittimità dei termini apposti a tutti i contratti stipulati da Poste con la N., conn sentenza confermata in appello, la società che oggi ricorre in cassazione non ha alcun interesse a veder riformata la sentenza con riguardo alla ipotizzata legittimità del termine apposto al terzo contratto, così come per il primo ed il secondo contratto essendo stata comunque affermata la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato soltanto dal 5 luglio 2004, con decisione (non appellata dalla lavoratrice) comunque sorretta anche solo dalla nullità del quarto contratto per cui, conclusivamente, la censura è inammissibile.

Che in disparte la rinuncia alla riammissione in servizio, dedotta dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. ma priva di qualsivoglia oggettivo riscontro, che farebbe semmai venir meno l’interesse della ricorrente a coltivare la censura formulata nel secondo motivo di ricorso i questo è, comunque, infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, att. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Pertanto, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative del termine, e pur in assenza di una norma che sanzioni espressamente la mancanza delle dette ragioni, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, nonchè alla stregua dell’interpretazione dello stesso art. 1 citato nel quadro delineato dalla direttiva comunitaria 1999170/CE (recepita con il richiamato decreto), e nel sistema generale dei profili sanzionatori nel rapporto di lavoro subordinato, tracciato dalla Corte cost. n. 210 del 1992 e n. 283 del 2005, all’illegittimità del termine ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso consegue l’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. tra le tante Cass. 21/05/2008, n. 12985, Cass. 12/07/2012, n. 11785 e recentemente Cass. sez. 6 28/04/016 n. 8457).

Che, per contro, è fondata la censura che investe i profili risarcitori nella parte in cui chiede l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32. Come ripetutamente affermato da questa Corte, con l’autorevole avallo della Corte Costituzionale, infatti, lo ius superveniens dettato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 è applicabile anche al giudizio di legittimità e con tale disposizione è introdotto “un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente” ed “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto”, mentre a partire da tale sentenza il datore di lavoro è obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva (cfr. Corte Costituzionale n. 303 del 2011). Con la L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13 (in G.U. n. 153 del 3-7-2012), si è poi chiarito che “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro” (per una applicazione degli indicati principi ed una completa ricostruzione del quadro normativo cfr. Cass. 17/03/2016 n. 5298).

Che in conclusione il ricorso deve essere accolto limitatamente alla chiesta applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 rigettate tutte le altre censure, e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto deve essere rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso limitatamente all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32. Rigetta gli altri motivi di ricorso. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA